Sentenza 16 luglio 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la fine della pendenza del giudizio in primo grado corrisponde alla pronuncia della sentenza - di condanna, nel caso di specie - di primo grado e non alla redazione della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2008, n. 37333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37333 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 16/07/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 3265
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 011493/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO DO, N. IL 20/09/1959;
avverso SENTENZA del 17/07/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. ALIANO GLARIANO G., di ufficio. MOTIVI DELLA DECISIONE
NO DO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 17.7.06 con la quale, in parziale riforma di quella emessa dal locale g.i.p. in data 29.11.05, è stato assolto dal reato di lesioni personali nei confronti di EY TH e PA AC per non aver commesso il fatto, mentre è stata confermata la condanna ad anni due e giorni dieci di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate commesso, in Brescia il 30.9.06, in danno del cittadino cingalese WARNAKULASURIYA. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., non avendo i giudici territoriali ritenuto di concedere, quanto meno con giudizio di equivalenza, le attenuanti generiche sulla scorta della motivazione "endoprocessuale" rappresentata dalla prescrizione del reato e dalla volontà di mantenere vivo il processo.
Era invece emerso che l'imputato, incensurato, aveva reagito ad una ingiusta aggressione subita da alcune connazionali filippine, ma ciò non era stato considerato ai fini della concessione delle invocate attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., pur se la pena edittale era stata determinata nel minimo e l'aumento per la continuazione era stato contenuto anch'esso nel minimo.
Con il secondo motivo si chiede l'annullamento per intervenuta prescrizione del reato, dal momento che, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 393/06 dichiarato la incostituzionalità della norma di diritto intertemporale contenuta nella c.d. "legge ex Cirielli", avendo eliminato dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, l'inciso "nella parte in cui subordina l'applicazione delle norme contenute nell'art. 6 della medesima legge ai soli procedimenti penali in cui sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento", si era creato un ampliamento del campo di applicazione delle norme sulla prescrizione dei reati a tutti quelli per i quali pendeva il processo in primo grado e, poiché l'attuale processo era pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in quanto, pur se il dispositivo era stato letto all'udienza del 29.11.05, il g.u.p. aveva depositato i motivi della decisione solo il 14.12.05, quindi successivamente all'entrata in vigore della novella, il reato doveva ritenersi prescritto. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, è da ritenersi del tutto adeguata la motivazione dei giudici territoriali che hanno negato valore di equivalenza alle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, della entità delle lesioni cagionate alla parte lesa e dell'utilizzo di armi per aggredire i rivali di etnia cingalese (bastoni e coltelli), ne' sussiste un rapporto di interdipendenza tra la determinazione della misura della pena e l'applicazione delle attenuanti generiche ovvero un rapporto di incompatibilità tra l'applicazione della pena nel minimo e il non riconoscimento di dette attenuanti con valore di equivalenza, dal momento che l'indagine riguardante queste ultime mira al riscontro di dati che rivelino nel reo un'attitudine criminale meno marcata di quella tenuta presente per la determinazione della pena base, al fine di un più congruo adeguamento della pena in concreto.
In ordine al secondo motivo, va evidenziato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, che 1 ha ridotto per alcuni reati i termini di prescrizione,
il quale stabiliva che "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
Per effetto della ricordata sentenza, l'illegittimità del comma 3 è stata limitata alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento, nonché", avendo i Giudici delle leggi ritenuto che la deroga al regime della retroattività delle disposizioni più favorevoli al reo è ammissibile nei confronti di norme che riducano i termini di prescrizione del reato, purché essa sia coerente con la funzione assegnata dall'ordinamento all'istituto della prescrizione e tutelino interessi di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatali della funzione giurisdizionale) o relativi a esigenze dell'intera collettività connesse a valori costituzionali. Di qui, la ritenuta non ragionevolezza della scelta di escludere l'applicazione retroattiva della norma sulla riduzione dei termini di prescrizione del reato ai processi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, ove sia intervenuta l'apertura del dibattimento, momento questo che non è indefettibile (non riguardando i riti alternativi) e non è incluso fra gli atti considerati dall'art. 160 c.p., al fini della prescrizione (sentenza o decreto di condanna ed altri atti processuali).
Senonché, ha statuito la Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 12.3.08 con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3; in riferimento all'art. 3, art. 10, comma 2 e art.11 Cost., il giudizio di irragionevolezza "non si attaglia alla parte della stessa disposizione censurata secondo cui i nuovi, più brevi, termini di prescrizione non si applicano retroattivamente ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendano in grado di appello (o avanti alla Corte di cassazione)" e ciò perché "la scelta legislativa di escludere l'applicazione a tali giudizi dei nuovi termini di prescrizione è ragionevole" in quanto "poiché nei giudizi in esame il materiale probatorio, in linea di massima, è ormai stato acquisito, mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più
lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale".
La pronuncia della sentenza di primo grado - ha osservato ancora la Corte costituzionale - "è significativamente correlata all'istituto della prescrizione, come si desume dall'art. 160 c.p., che considera rilevante ai fini della prescrizione la sentenza (oltre il decreto di condanna ed altri atti processuali)", per cui - rileva questa Corte - alla non significatività dell'apertura del dibattimento quale momento correlabile all'istituto della prescrizione, non può che corrispondere quello della pronuncia della sentenza di primo grado (non quindi quello della redazione della sentenza) come momento di correlazione con l'istituto della prescrizione, con la necessaria conseguenza che solo ai processi pendenti in primo grado al momento della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 è applicabile la lex mitior, laddove invece nel caso di specie il processo non può dirsi che pendesse in primo grado a tale data, essendo la sentenza stata pronunciata e pubblicata ex art. 545 c.p.p., mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 29.11.05, precedentemente quindi all'entrata in vigore della c.d. legge ex Cirielli (8.12.05). Dovendo pertanto trovare applicazione l'art. 157 c.p., nella vecchia formulazione, il reato di lesioni personali, aggravato ex art. 585 c.p., non è prescritto, non essendo maturato il relativo termine massimo di quindici anni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2008