Sentenza 29 settembre 2003
Massime • 1
Nei confronti del provvedimento del giudice che dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio l'unico rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, qualora sia stato utilizzato un mezzo di impugnazione, non opera il principio della conservazione, poiché si tratta di rimedi eterogenei e l'incidente di esecuzione non può essere considerato mezzo di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2003, n. 42978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42978 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
1. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
2. Dott. Francesco SERPICO Consigliere
3. Dott. Arturo CORTESE Consigliere
4. Dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
avverso l'ordinanza, in data 4/10/02, del Tribunale di Milano;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Antonino Germano ABBATE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. O S S E R V A
1. Con ordinanza in data 4.10.2002, il Tribunale di Milano, adito quale giudice di appello ex art. 322 bis c.p.p., rigettava il gravame proposto dal procuratore della Repubblica di Milano avverso il provvedimento del 22.7.2002 con il quale il G.I.P. dello stesso Tribunale, all'esito della pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p., aveva disposto la restituzione delle somme sottoposte a sequestro probatorio nel corso del procedimento, nonché dei terreni della CO.MI s.r.l., vincolati con provvedimento di sequestro preventivo in data 26.3.2001.
Il P.M., con l'impugnazione proposta, aveva censurato la restituzione unitamente al capitale anche dei frutti prodotti dai valori in sequestro a seguito degli investimenti autorizzati effettuati dal custode.
Rilevava il giudice a quo che, una volta definito il procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il G.I.P. aveva correttamente disposto la restituzione dei valori in sequestro ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Peraltro la statuizione non era stata oggetto di appello quanto al capitale. Il P.M. aveva impugnato in relazione alla restituzione dei frutti civili prodotti dalle somme oggetto di sequestro prima e di restituzione poi, senza tener conto che i frutti civili prodotti dalle somme o titoli in sequestro sono accessori del capitale e ne seguono le sorti. Nessuna norma consente di separare il capitale dai frutti in relazione alla restituzione delle somme sottoposte a sequestro.
Peraltro, nel caso in esame, appariva assolutamente dirimente la circostanza che le restituzioni e il risarcimento dei danni erano stati oggetto di un accordo transattivo o di un'offerta reale considerati congrui al punto da determinare la concessione dell'attenuante relativa (ex art. 62 n. 6 c.p.), talché ogni ragione economica derivante dal reato doveva ritenersi assorbita nell'intervenuta transazione o offerta reale e le somme sottoposte a sequestro, non essendo suscettibili di confisca, non potevano che essere restituite a coloro ai quali erano state sequestrate. Ogni ragione delle parti lese in relazione a tali somme era, infatti, assorbita dall'intervenuta transazione o offerta reale e non avrebbe certo potuto rivivere con riferimento agli interessi prodotti dalle somme sottoposte a vincolo reale.
Quanto ai terreni nulla poteva aggiungersi a quanto detto dal G.I.P.. I terreni erano stati sottoposti a sequestro preventivo in quanto corpo del reato e precisamente come profitto dei reati di riciclaggio, peculato e appropriazione indebita. Detti terreni non erano stati sottoposti a vincolo in relazione ai reati per cui il P.M., con l'impugnazione proposta, chiedeva di mantenere il sequestro (false comunicazioni sociali).
Ciò stante, il P.M. avrebbe eventualmente dovuto impugnare il provvedimento originario di sequestro nella parte in cui non disponeva il vincolo in relazione al reato di false comunicazioni sociali, ovvero richiedere nel procedimento stralciato il sequestro dei terreni in quanto pertinenti a tale reato.
Correttamente, quindi, il G.I.P. aveva disposto la restituzione dei terreni in quanto sottoposti a vincolo reale esclusivamente in relazione ai reati per i quali era intervenuto il patteggiamento.
2. Con il proposto ricorso, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano chiede - per violazione e falsa applicazione degli artt. 445 e 262 e sgg. - l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nonché del provvedimento di restituzione emesso dal G.I.P. in data 22.7.2002 nella parte in cui ha disposto la restituzione degli interessi maturati sulle somme sottoposte a sequestro, nonché i terreni della CO.MI s.r.l..
Si rileva in premessa che nell'ambito del procedimento penale in oggetto, per riciclaggio di denaro, costituente il profitto del delitto di peculato, con decreti penali di sequestro del P.M., erano state sottoposte a vincolo somme di denaro e titoli trovati nella disponibilità di prestanomi degli imputati del delitto di peculato;
che le somme di denaro ed i titoli, su disposizione dello stesso P.M. erano state ex art. 259 c.p.p., per ragioni di opportunità lasciate in deposito presso gli stessi istituti di credito ove erano state rinvenute all'atto del sequestro con nomina di un custode, al quale era stata impartita la disposizione di provvedere al deposito delle somme rivenienti dalla dismissione dei titoli;
su apposito conto corrente bancario, fruttifero di interessi, talché nel corso del procedimento, sulle somme sequestrate erano maturati interessi al tasso corrente dei depositi giudiziari, nella misura indicata nelle relazioni del custode.
All'udienza preliminare gli imputati del delitto di peculato e gli imputati del delitto di riciclaggio, cui le somme e i titoli erano stati sequestrati, avanzavano richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., dopo aver effettuato il risarcimento del danno nei confronti degli enti pubblici costituiti parti civili o comunque di persone offese del delitto di peculato ovvero di appropriazione indebita. Al fine di rendere possibili le restituzioni, prima della sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., gli imputati anticipavano alle parti lese (sole legittimate a chiedere la restituzione delle somme sottoposte a sequestro), somme corrispondenti a quelle sottoposte a sequestro con i decreti del P.M..
Si osservava, quindi, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che a seguito della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., fosse applicabile alle somme sequestrate la disposizione dell'art. 445 c.p.p. che esclude la confisca facoltativa, senza peraltro valutare che la misura patrimoniale di tale confisca, può avere ad oggetto unicamente i beni sui quali l'imputato possa vantare un diritto e non quelli su cui terzi possano vantare diritti. Infatti qualora i beni appartengano ad un terzo estraneo al reato, anche in caso di patteggiamento, la restituzione deve avvenire secondo le norme di cui agli artt. 262 e sgg. c.p.p..
Ciò posto non vi è dubbio che gli interessi maturati sulle somme sottoposte a sequestro dovessero essere legittimamente restituiti solo alle parti lese per il principio che gli interessi seguono la stessa sorte del capitale. In mancanza di tale richiesta, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 264 c.p.p.. Del pari, gli imputati, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dovevano ritenersi privi di legittimazione ad ottenere la restituzione dei terreni della CO.MI s.r.l., che lo stesso Tribunale ha riconosciuto essere stati sottoposti a sequestro preventivo, quali profitto dei reati di peculato, riciclaggio ed appropriazione indebita in danno di SIMEC S.p.A., trattandosi di terreni che formalmente intestati alla CO.MI s.r.l., erano di fatto nella disponibilità degli imputati, possessori della CO.MI s.r.l. attraverso lo schermo della società estera "ATTUALE SA".
3. Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati. L'ordinanza impugnata ha affrontato e risolto allo stesso modo questioni diverse, in quanto attinenti l'una a restituzioni di somme sottoposte a sequestro probatorio e l'altra a restituzione di terreni alla "CO.MI s.r.l." sottoposti a sequestro preventivo, come disposto dal G.I.P. di Milano, il 22.7.2002 all'esito della pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p. Si rileva che per il provvedimento del G.I.P., per la parte di restituzione dei beni che erano assoggettati a sequestro probatorio, non è previsto alcun mezzo di impugnazione. Da ciò non deriva carenza di tutela della parte istante essendo attivabile, in ogni momento, l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.. Peraltro, in subiecta materia, non opera il principio della conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568 co. 5° c.p.p., atteso che il medesimo non è applicabile con riferimento a rimedi eterogenei, quali l'incidente di esecuzione, che non può essere qualificato come mezzo di impugnazione (cfr.:
Cass., 15.6.1995, Albertini), essendo detto rimedio finalizzato non al controllo del contenuto della pronuncia giurisdizionale, bensì alla regolamentazione dei suoi effetti esecutivi (cfr.: Cass. Sez. I, 21.11.2000, Pangallo). A diversa conclusione si deve, invece, pervenire in ordine alla decisione di restituzione a favore degli imputati dei beni che erano stati sottoposti a sequestro in funzione delle esigenze di tutela riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 321 c.p.p.. Sul punto vanno condivise le osservazioni del ricorrente P.M., secondo cui il Tribunale, nel decidere il gravame ritualmente proposto, ha confuso "il concetto di restituzione del corpo del reato con quello di risarcimento del danno" ed ha totalmente pretermesso il doveroso esame dello "jus possidendi" con specifico riferimento alle ipotesi di reato in funzione delle quali erano stati emessi i provvedimenti di sequestro preventivo. Trattasi delle fattispecie criminose di cui agli artt. 314 e 648 bis c.p. per cui l'ordinamento prevede provvedimenti di confisca obbligatoria. Si richiamano in proposito le disposizioni di cui all'art. 12 sexies del decreto 8.6.1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992, n. 356, come modificato dall'art. 3 dl. 20.6.1994, n. 399, convertito con modificazioni nella legge 8.8.1994, n. 501 e degli artt. li 322 ter e 335 bis cod. pen.. Alla stregua delle norme testé richiamate, si viene a determinare il caso speciale di confisca obbligatoria che si estende, oltre che al prezzo del reato (già considerato dall'art. 240 cpv. n. 1 c.p.) anche al profitto di esso (che in base alla generale previsione del comma 1 dell'art. 240 c.p. renderebbe, al contrario, solo facoltativo il provvedimento ablatorio); nonché alle sentenze emesse ex art. 444 c.p.p.: ciò in deroga alla previsione convenuta dell'art. 445 comma 1 c.p.p., che limita la possibilità di confisca ai casi di cui al capoverso dell'art. 240 c.p. Il principio enunciato, in linea con la funzione cui le misure di sicurezza sono preposte, trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che "in virtù del combinato disposto dagli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi (come nella fattispecie) nel tempo in cui non erano legislativamente previste, ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata (Sez. 2, 3 ottobre 1996, Sibilia, rv. 207140; conformi Sez. 1, 19 maggio 1999, Musliu, rv. 213941; 19 maggio 2000, Carrozzo, nv. 216185). Appare, pertanto, all'evidenza l'equivoco, sub specie juris, in cui è incorso il giudice a quo nel ritenere che, in sede di pena concordata, il risarcimento del danno alle parti offese potesse incidere su beni formanti oggetto di un sequestro preventivo riguardante anche reati di peculato e riciclaggio, così omettendosi di prendere in esame le questioni della legittimità del possesso e della applicabilità delle misure di sicurezza obbligatorie testé ricordate.
Consegue da quanto sopra l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuova deliberazione al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.