Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità ovvero di rinuncia al ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2014, n. 41820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41820 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 02/07/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 1366
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 9322/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LE MA N. IL 16/01/1969;
avverso la sentenza n. 1686/2013 TRIBUNALE di BARI, del 19/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DI HA AD ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bari gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4.500 di multa per i reati di cui rispettivamente all'art. 73, comma 1, e art. 5 T.U. Stup. e alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4. Con il ricorso il DI lamenta difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., e alla congruità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perché proposto per motivi manifestamente Infondati e, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo In ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata. Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Quanto alla congruità della pena, è opportuno ricordare che nel "patteggiamento", una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento - non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, ma anche - alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione 7^, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. L'inammissibilità del ricorso originario non impedisce a questa Corte regolatrice di annullare la sentenza impugnata, in ragione delle modifiche normative che sono intervenute dopo il deposito del presente ricorso. In questa sede deve ribadirsi che per il caso di modifiche normative sopravvenute l'inammissibilità del ricorso non impedisce l'adozione di una pronuncia di annullamento da parte del giudice di legittimità (cfr. Sez. 6^, n. 21982 del 16/05/2013 - dep. 22/05/2013, Ingordini, Rv. 255674).
Nel caso di specie deve considerarsi che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale dei 12 febbraio 2014, n. 32, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4 - bis e 4 - vicies ter, introdotti dalla Legge di
Conversione del 21 febbraio 2006, n. 49, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in rilievo è quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione antecedente le modifiche recate dalla menzionata L. n. 49 del 2006. Com'è noto, le disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale avevano introdotto una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette "pesanti" e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette "leggere", fattispecie che risultavano differenziate dalla precedente disciplina. In particolare, la pena prevista per le sostanze di cui all'art. 14, tabelle II e IV, D.P.R. cit., nell'ipotesi in cui non ricorra la fattispecie incentrata sulla lievità del fatto (art. 73, comma 5, T.U. Stup.) risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, oltre la multa, laddove la fattispecie concreta che qui occupa rinveniva, in forza delle disposizioni colpite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, una previsione sanzionatoria che contemplava un minimo di sei ed un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa.
A ciò deve aggiungersi che a seguito della modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ad opera del D.L. n. 146 del 2013, art. 2, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2014, ed ulteriormente modificato dalla L. n. 79 del 2014, di conversione del D.L. n. 36 del 2014, l'ipotesi del fatto lieve ha assunto natura di reato autonomo, con importanti riflessi in tema di definizione del trattamento sanzionatorio, risultando precluso il coinvolgimento della medesima nel giudizio di bilandamento di cui all'art. 69 c.p., ed essendo state significativamente ridotte le pene anche in relazione al regime previsto per il fatto lieve dalla legge cd. Jervolino - Vassalli.
Tanto importa che la pena applicata all'odierno ricorrente deve essere ritenuta non più conforme al quadro normativo, scaturendo dall'Individuazione della pena da applicare nell'ambito di una cornice edittale significativamente diversa da quella attualmente vigente. Infatti, al DI è stata applicata la pena sopra ricordata partendo dalla pena base di anni due e mesi uno di reclusione ed Euro 5.000 di multa, determinata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. (trattasi di 1,7 gr. di hashish), aumentata per effetto della ritenuta continuazione con l'ulteriore reato pure contestato all'imputato, e quindi apportata la diminuzione previsto per lo speciale rito.
La giurisprudenza di questa Corte che si sta formando sul tema degli effetti che la modifica che ha investito l'art. 73, comma 5, T.U. Stup. dispiega sulla sentenza di applicazione concordata della pena pronunciate per fatti commessi in data antecedente al D.L. n. 146 del 2013, mostra di aver ritenuto in una prima fase che l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale qualora quest'ultima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale. Tale principio è stato formulato allorquando tale minimo era rimasto normativamente immutato rispetto all'assetto previgente (così Sez. 3^, n. 26474 del 03/04/2014 - dep. 19/06/2014, P.G. e Abassi, Rv. 259387; Sez. 6^, n. 13895 del 04/03/2014 - dep. 24/03/2014, P.G. in proc. Nabli, Rv. 259362; Sez. 3^, n. 11110 del 25/02/2014 - dep. 07/03/2014, Kiogwu, Rv. 258353). Di contro, a seguito della riconduzione del minimo edittale alla pena di mesi sei di reclusione (oltre la multa), numerose decisioni di questa Corte hanno posto l'accento sulla natura di norma più favorevole della disposizione di recente conio, con l'effetto di determinare il travolgimento del patto, non rispettoso della regola posta dall'art. 2 c.p., comma 4, (ex multis, Sez. 7^, Sentenza n. 38008 del 9.7.2014, Azouzi, n.m.). Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014