Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con riduzione del limite edittale massimo della pena detentiva - l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale, quando quest'ultima è stata commisurata in relazione al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato.
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 13895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13895 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/03/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 451
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 29861/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.g. presso la Corte d'appello di Genova;
avverso la sentenza del 21/06/2011 del Tribunale di Savona - sezione distaccata di Alberga - emessa nel procedimento a carico di:
1. NA LL, nato in [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Riello Luigi, che ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione atti al giudice per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Savona - sezione distaccata di Alberga - con sentenza del 21/06/2011, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di NA LL, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenendo integrata l'ipotesi di cui al comma 5 in relazione ad una ipotesi di detenzione a fini di cessione di quantitativi di cocaina.
2. Ha proposto ricorso il P.g. presso la Corte d'appello di Genova con il quale si deduce assenza della motivazione, anche in relazione al riconoscimento del fatto di lieve entità, che risulta qualificato in mancanza di una perizia sulla concentrazione della sostanza sequestrata.
3. La difesa di NA LL ha depositato memoria con la quale si rileva l'inammissibilità del ricorso formulato dalla pubblica accusa, in quanto volto a sollecitare una nuova determinazione di merito, mentre manca l'allegazione della illegittimità della decisione, e l'indicazione del vantaggio perseguito con la proposta impugnazione.
Si osserva inoltre che la nuova normativa, che ha configurato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 quale nuova fattispecie di reato, sopraggiunta all'applicazione della pena, impone la quantificazione in senso più favorevole per l'indagato della sanzione inflitta, attività il cui svolgimento si sollecita in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve rivelarsi che nella specie si è pervenuti ad un'applicazione di pena concordata, in riferimento ad un'ipotesi di accusa contestata, sia pure irritualmente, con riferimento alla fattispecie attenuata di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, come modificato dalla L. n. 49 del 2006. Il sopraggiunto l'accordo delle parti su tale qualificazione giuridica, ratificato dal giudice, con il sia pur sintetico richiamo alla correttezza di tale inquadramento del fatto, per costante giurisprudenza di questa Corte, esclude la possibilità di impugnare la pronuncia, risultando l'esercizio di tale diritto circoscritto all'ipotesi di eccezione sull'illegalità della pena, come risultante dal calcolo posto a base del patto (da ultimo Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013 - dep. 07/11/2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152), fattispecie estranea ad ogni rivalutazione di merito sull'applicabilità delle circostanze del reato, che risulta preclusa dalla natura pattizia del rito.
Risultando il caso in esame del tutto avulso dal ristretto ambito valutativo riservato al giudizio di legittimità, non può che accertarsi l'inammissibilità del proposto gravame.
3. Del tutto infondata è la richiesta proposta con la memoria difensiva, di rideterminazione in questa sede della sanzione, per effetto della sopraggiunta modifica normativa del dettato di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5 contenuta nel D.L. n. 146 del 2013, convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 10; al di là del rilievo in rito che rende inammissibile qualsiasi modifica che esuli dall'ambito del devoluto, con il proposto gravame si rileva in fatto che la determinazione della pena base intervenuta con la novella richiamata non ha prodotto mutamenti sulla pena minima, suscettibili di incidere sulle modalità di calcolo in concreto, e conseguentemente tale situazione giuridica non può essere posta a base di una richiesta di annullamento dell'accordo, poiché non produce illegalità della sanzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014