Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 13895
CASS
Sentenza 4 marzo 2014

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Massime1

In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con riduzione del limite edittale massimo della pena detentiva - l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale, quando quest'ultima è stata commisurata in relazione al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato.

Commentario1

  • 1Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 13895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13895
Data del deposito : 4 marzo 2014

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