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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22576 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RE IC, nato a [...] 1'11.1.1984, contro la sentenza della Corte di Appello di Bari dell'11.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Sandro Mason, in sostituzione dell'Avv. Dario Bolognesi, in difesa di IC RE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 21.3.2018, il GIP del capoluogo pugliese aveva riconosciuto IC RE (unitamente a NZ IA) responsabile del delitto di tentata estorsione in Penale Sent. Sez. 2 Num. 22576 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/03/2023 concorso e lo aveva condannato alla pena - così ridotta per il rito - di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile infavore della quale aveva liquidato le spese;
2. ricorre per cassazione il difensore del RE lamentando: 2.1 nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sui motivi di appello quanto al profilo della desistenza volontaria: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva insistito per la assoluzione del ricorrente invocando, nella sequenza dei fatti, la configurabilità della ipotesi della desistenza volontaria;
osserva che la Corte di Appello ha disatteso la censura limitandosi a sostenere che la desistenza, ove mai avvenuta, si sarebbe comunque collocata in un momento successivo a quello in cui era stata superata la soglia di rilevanza penale della condotta;
segnala, quindi, la illogicità della motivazione avendo la Corte di Appello sostenuto la incompatibilità tra la desistenza ed il tentativo c.d. "compiuto" non avendo tuttavia considerato che l'azione del RE era ancora "in itinere" e nulla gli avrebbe impedito di dar séguito alle minacce;
segnala, inoltre, il travisamento della prova laddove la Corte ha sostenuto che le minacce sarebbero state rivolte a soggetto diverso dal presunto debitore laddove, invece, il RE non aveva mai minacciato ON AP, essendosi limitato a recarsi da lui per concordare un appuntamento con il fratello TO;
insiste, ancora, nel sottolineare che la desistenza del RE era intervenuta prima della scadenza del termine che era stato concesso per il pagamento e che pertanto la condotta ascritta al ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata in termini di mera minaccia;
2.2 nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sui motivi di appello quanto alla diversa qualificazione del fatto: richiama la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva escluso di poter diversamente qualificare il fatto segnalandone la illogicità e la contraddittorietà oltre che il palese travisamento della )zrprova; insiste invece nel segnalare che l'unico incontro con TO AP era avvenuto alla presenza del IA che egli sapeva essere creditore nei confronti della persona offesa rilevando, inoltre, il carattere meramente congetturale dell'interesse proprio in vista del quale egli aveva agito;
2.3 nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sui motivi di appello articolati in punto di pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva l'eccessività della pena inflitta e su cui non vi è alcuna motivazione nemmeno quanto alla misura della riduzione per il tentativo;
2 altrettanto segnala quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva che non ha tenuto conto della condotta pienamente ammissiva e collaborativa tenuta dal ricorrente e della sua desistenza volontaria dall'azione; 3. la difesa del RE ha trasmesso, nei termini, motivi nuovi a firma dell'Avv. Dario Bolognesi articolati su tre doglianze: 3.1 capo A) dell'imputazione - la qualificazione giuridica del fatto ed erronea applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen.: rHeva che i giudici di merito hanno confermato la qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione seguendo due percorsi diversi: il primo giudice aveva valorizzato la estraneità del RE al rapporto creditorio ed il fatto che le minacce sarebbero state rivolte anche a persona diversa da quella del debitore;
la Corte di appello, alla luce dei principi nel frattempo affermati dalle SS.UU., ha sottolineato che il RE avrebbe agito anche in vista di un interesse proprio;
richiamate le considerazioni delle SS.UU., segnala che non ogni finalità di profitto del terzo è idonea a radicare un profilo estorsivo dovendosi comunque trattare di un profitto ingiusto e, in ogni caso, non già di un mero auspicio e cioè, come nel caso di specie, la speranza di guadagnarsi la riconoscenza del creditore e la prospettiva di un posto di lavoro da parte di costui,che non aveva in alcun modo formato oggetto di un accordo preventivo;
ribadisce, pertanto, che nel caso di specie è configurabile esclusivamente il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. avendo il RE agito al fine di far conseguire al Ciaccio un credito che costui vantava nei confronti della persona offesa e che era stato oggetto anche di una richiesta formale avanzata tramite un legale;
aggiunge che il RE aveva desistito dalla propria condotta una volta maturato il dubbio sulla effettiva dovutezza di quelle somme;
4.2 capo A) dell'imputazione - il trattamento sanzionatorio: rileva che entrambe le sentenze di merito sono totalmente immotivate in punto di trattamento sanzionatorio che si discosta in maniera sensibile dal minimo edittale previsto per il delitto tentato secondo la cornice all'epoca vigente necessitando, perciò, a prescindere dal metodo utilizzato, di idonea motivazione circa il ricorso alla riduzione minima o alla individuazione di una pena doppia rispetto a quella minima per il delitto consumato, ridotta dei due terzi;
rileva ancora il difetto di motivazione sulle richieste di riduzione della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche;
4.3 capo A) dell'imputazione - il trattamento sanzionatorio: rileva il difetto di motivazione anche con riguardo alla recidiva sia da parte del primo giudice che della Corte di appello che si sono perciò discostati dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che impone un onere motivazionale che deve investire 3 la natura dei precedenti, il tipo di devianza di cui sono espressione, la eventuale loro omogeneità, la loro qualità e grado di offensività, la loro distanza temporale e la occasionalità o sistematicità della condotta, al fine di verificare se il reato in esame sia espressione di una pericolosità criminale effettivamente ingravescente e meritevole di una più severa risposta sanzionatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alle censure articolate in punto di trattamento sanzionatorio;
infondato nel resto. 1. L'esame del primo motivo comporta una sia pur breve esposizione della vicenda, come ricostruita dai giudici di merito all'esito di un conforme apprezzamento, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie. IC RE era stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con ON IA, del delitto di tentata estorsione avendo compiuto atti idonei costringere TO AP a corrispondere al predetto IA una somma di denaro di importo compreso tra i 6.000 e gli 8.500 euro;
in particolare, il RE, il giorno 11.6.2014, si sarebbe recato al bar New Life Café, gestito da ON AP, dicendogli di essere stato incaricato dal IA di riscuotere il denaro dovuto dal fratello TO il quale avrebbe pagato con le buone o "in salute"; il giorno 12.6.2014, entrambi, il RE ed il IA, avrebbero quindi incontrato TO AP e, al fine di ottenere il pagamento della somma sopra indicata, lo avrebbero minacciato usando, il RE, le espressioni meglio ed analiticamente riportate nel capo di imputazione. Il Tribunale aveva ripercorso i fatti partendo dalle parole di TO AP , il quale aveva riferito di avere in corso un contenzioso con IA, costruttore edile, il quale aveva eseguito dei lavori per suo conto rivendicando ancora la residua somma di 8.500 euro il cui pagamento gli era stato sollecitato anche per vie legali. La persona offesa aveva raccontato della "visita" fatta da IC RE, pregiudicato e già sottoposto a misure di prevenzione personale, al fratello ON, titolare di un bar, il quale aveva direttamente chiamato il IA che, nell'occasione, aveva negato di aver incaricato alcuno di procedere alla riscossione del suo credito. Il giorno successivo, tuttavia, il RE si era nuovamente recato da ON AP con il quale si era accordato di incontrarsi, in serata, in un locale a 4 AS con il fratello TO ed il IA;
l'incontro era avvenuto sotto il continuo monitoraggio dei CC nel frattempo allertati dal AP e che avevano potuto riscontrare le minacce profferite nell'occasione dal RE (cfr., pag. 3 della sentenza di primo grado). Sempre alla luce della ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito, all'esito dell'incontro, era stato convenuto che il giorno 16 (lunedì) il RE avrebbe dovuto comunicare al IA le intenzioni del AP ma il giorno prima, ovvero il giorno 15, dopo la denuncia della persona offesa, il RE si era recato nuovamente da ON AP chiedendo di poter parlare direttamente con TO cui aveva domandato insistentemente se avesse inoltrato una denuncia ai Carabinieri e, comunque, dicendogli di non dar séguito alle richieste di denaro del IA cui aveva consigliato di fare una "controdenuncia" e che si era perciò recato dai Carabinieri affermando di essere creditore di TO AP il quale, per evitare di pagare quanto dovutogli, aveva contestato i lavoro e lo aveva minacciato. Tanto premesso, rileva il collegio che la configurabilità della "desistenza", già prospettata dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado e ribadita con l'atto di appello, è stata correttamente esclusa dai giudici di merito sul rilievo secondo cui essa sarebbe comunque intervenuta in un momento già avanzato e di tentativo compiuto, ovvero quando la richiesta estorsiva era già stata formulata con il corredo delle relative minacce. Dalla ricostruzione operata nelle due sentenze di merito emerge che l'iniziativa del RE, di dire al AP di non pagare, era intervenuta dopo avere appreso che costui si era rivolto ai Carabinieri tanto da avere consigliato il IA a fare altrettanto. In diritto, poi, va ribadito il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 - 01, resa in una fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva;
conf., Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797 - 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01; 5 Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 01; Sez. 5 - , n. 17241 del 20/01/2020, P. Rv. 279170 - 01). 2. Il secondo motivo è, a sua volta, infondato. Il Tribunale aveva escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. in quanto "delitto proprio di mano propria" in cui non sarebbe ammissibile il concorso del terzo estraneo al rapporto giuridico sottostante la pretesa, pur giudiziariamente azionabile dal titolare, e fatta valere con modalità minatorie o violente. La Corte di appello, dal canto suo, ha dovuto prendere atto del diverso approdo cui erano nel frattempo pervenute le SS.UU. di questa Corte che, con la sentenza "Filardo", hanno chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni "... ha natura di reato proprio non esclusivo" (cfr., pag. 28 della sentenza "Filardo"). I giudici di secondo grado, perciò, hanno fondato la conferma della qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione richiamando la motivazione della sentenza di primo grado secondo cui le minacce sarebbero state rivolte non soltanto nei confronti di TO AP, ovvero il debitore, ma anche nei confronti del di lui fratello ON. Si tratta, invero, di un riferimento non corretto poiché è proprio dalla lettura della sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 5), che si deve prendere atto che il racconto di ON AP era stato nel senso che le minacce del RE erano state rivolte al fratello TO di cui il ricorrente gli aveva chiesto il recapito telefonico per poi allontanarsi di fronte alla sua assicurazione che avrebbe provveduto lui stesso ad avvertire il germano. Per altro verso, la Corte ha ribadito che il RE "... non vantava alcun preteso diritto ..." (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) ed ha sostenuto (cfr., ivi, pag. 7) che il principio delle SS.UU. "Filardo" deve essere adattato al caso concreto"... e deve rilevarsi che nel caso in esame la condotta del RE non sembra un mero contributo, anzi, a ben guardare, essa è quella di maggior qualità intimidatrice". In tal modo, però, i giudici di appello avrebbero finito per "annullare" la portata dei principi affermati dalle SS.UU. in ordine al criterio discretivo tra le due figure delittuose, sostenendo che l'elemento caratterizzante la estorsione, rispetto alla ragion fattasi, sarebbe rinvenibile nella "maggior qualità intimidatrice" del RE rispetto al IA. 6 Rileva il collegio che, tuttavia, pur dovendo stigmatizzare la erroneità di tali affermazioni, la decisione è comunque fondata su un ulteriore argomento, indubbiamente corretto, consistente nella considerazione secondo cui il RE aveva accettato la proposta del IA in vista di una sua possibile assunzione nella ditta edile di quest'ultimo e, dunque, recando nella vicenda un proprio ed autonomo interesse personale diverso e distinto rispetto a quello del titolare della pretesa. Sono ancora una volta le SS.UU. "Filardo" a ricordare che "... la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale" (cfr., pag. 13.1 della sentenza delle SS.UU.). Nel validare questo orientamento, le SS.UU. "Filardo" hanno fatto presente che "... se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio" e "... ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Né può essere seguita l'impostazione della difesa, ribadita in particolare nei motivi nuovi, secondo cui il RE non aveva ricevuto alcuna promesso di assunzione ma aveva agito, al più, nella intima e non espressa speranza di guadagnarsi in tal modo la riconoscenza del IA;
è sufficiente, infatti, richiamare la sentenza di primo grado (cfr., ivi, pagg. 6-7) che aveva riportato le dichiarazioni del RE il quale aveva chiarito di essere stato in effetti assunto salvo avere lavorato per il IA per una sola settimana ed essere stato licenziato senza nemmeno essere stato pagato. Le conclusioni della Corte di appello, in definitiva, risultano coerenti con la ricostruzione dei fatto operata sulla scorta delle stesse parole dell'odierno 7 ricorrente alla luce delle quali il suo intervento nei confronti del AP era stato concordato con il IA a fronte della promessa, peraltro mantenuta, della sua assunzione e, perciò, di un interesse proprio tale non consentire, in forza dei principi in diritto sopra richiamati, di accedere alla qualificazione del fatto nei termini del delitto di ragion fattasi. 3. Il terzo motivo, come anticipato, è fondato. Il Tribunale, infatti, aveva calcolato la pena partendo da quella di 4 anni di reclusione ed euro 4.000 di multa su cui era stato operato un aumento, per la contestata recidiva, nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di reclusione e, infine, applicata la finale riduzione per la scelta del rito abbreviato pervenendosi a quella finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.600 di multa. Si è chiarito che, nel delitto tentato, la determinazione della pena può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando, tuttavia, la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e, in ogni caso, l'obbligo di dar conto, in motivazione, della scelta commisurativa (cfr., Sez. 5 - , n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; conf., sia sulla legittimità del metodo "sintetico" che sull'onere del giudice di merito di motivare la commisurazione della pena, Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, Birra, Rv. 258461 - 01). Nel caso di specie, nulla è dato sapere in ordine ai criteri utilizzati dal giudice di merito per pervenire alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 4.000 di multa, così individuata per il delitto di tentata estorsione cui si poteva pervenire o partendo dal minimo edittale, ovvero da una pena vicina al minimo edittale, su cui applicare la riduzione minima, sia, anche, partendo da una pena molto superiore su cui applicare una riduzione superiore;
di diversa caratura, infatti, sarebbe l'onere motivazionale se si fosse in presenza di una pena vicina al minimo o di una pena superiore alla media edittale. Oltre alla carenza di motivazione sopra evidenziata, il collegio rileva anche un profilo di illegalità consistente nell'aumento, operato per effetto della recidiva qualificata sulla pena stabilita per la tentata estorsione aggravata, e che risulta superiore al limite stabilito dall'art. 63, comma 4 cod. pen. che, come è noto, nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, consente di operare un secondo aumento "sino ad un terzo". 8 La sentenza va dunque annullata sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello Bari che procederà ad una nuova valutazione dando conto dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena per il delitto tentato e, inoltre, delle condizioni e dell'entità dell'ulteriore eventuale aumento per la recidiva.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 28.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Sandro Mason, in sostituzione dell'Avv. Dario Bolognesi, in difesa di IC RE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 21.3.2018, il GIP del capoluogo pugliese aveva riconosciuto IC RE (unitamente a NZ IA) responsabile del delitto di tentata estorsione in Penale Sent. Sez. 2 Num. 22576 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/03/2023 concorso e lo aveva condannato alla pena - così ridotta per il rito - di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile infavore della quale aveva liquidato le spese;
2. ricorre per cassazione il difensore del RE lamentando: 2.1 nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sui motivi di appello quanto al profilo della desistenza volontaria: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva insistito per la assoluzione del ricorrente invocando, nella sequenza dei fatti, la configurabilità della ipotesi della desistenza volontaria;
osserva che la Corte di Appello ha disatteso la censura limitandosi a sostenere che la desistenza, ove mai avvenuta, si sarebbe comunque collocata in un momento successivo a quello in cui era stata superata la soglia di rilevanza penale della condotta;
segnala, quindi, la illogicità della motivazione avendo la Corte di Appello sostenuto la incompatibilità tra la desistenza ed il tentativo c.d. "compiuto" non avendo tuttavia considerato che l'azione del RE era ancora "in itinere" e nulla gli avrebbe impedito di dar séguito alle minacce;
segnala, inoltre, il travisamento della prova laddove la Corte ha sostenuto che le minacce sarebbero state rivolte a soggetto diverso dal presunto debitore laddove, invece, il RE non aveva mai minacciato ON AP, essendosi limitato a recarsi da lui per concordare un appuntamento con il fratello TO;
insiste, ancora, nel sottolineare che la desistenza del RE era intervenuta prima della scadenza del termine che era stato concesso per il pagamento e che pertanto la condotta ascritta al ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata in termini di mera minaccia;
2.2 nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sui motivi di appello quanto alla diversa qualificazione del fatto: richiama la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva escluso di poter diversamente qualificare il fatto segnalandone la illogicità e la contraddittorietà oltre che il palese travisamento della )zrprova; insiste invece nel segnalare che l'unico incontro con TO AP era avvenuto alla presenza del IA che egli sapeva essere creditore nei confronti della persona offesa rilevando, inoltre, il carattere meramente congetturale dell'interesse proprio in vista del quale egli aveva agito;
2.3 nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sui motivi di appello articolati in punto di pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva l'eccessività della pena inflitta e su cui non vi è alcuna motivazione nemmeno quanto alla misura della riduzione per il tentativo;
2 altrettanto segnala quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva che non ha tenuto conto della condotta pienamente ammissiva e collaborativa tenuta dal ricorrente e della sua desistenza volontaria dall'azione; 3. la difesa del RE ha trasmesso, nei termini, motivi nuovi a firma dell'Avv. Dario Bolognesi articolati su tre doglianze: 3.1 capo A) dell'imputazione - la qualificazione giuridica del fatto ed erronea applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen.: rHeva che i giudici di merito hanno confermato la qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione seguendo due percorsi diversi: il primo giudice aveva valorizzato la estraneità del RE al rapporto creditorio ed il fatto che le minacce sarebbero state rivolte anche a persona diversa da quella del debitore;
la Corte di appello, alla luce dei principi nel frattempo affermati dalle SS.UU., ha sottolineato che il RE avrebbe agito anche in vista di un interesse proprio;
richiamate le considerazioni delle SS.UU., segnala che non ogni finalità di profitto del terzo è idonea a radicare un profilo estorsivo dovendosi comunque trattare di un profitto ingiusto e, in ogni caso, non già di un mero auspicio e cioè, come nel caso di specie, la speranza di guadagnarsi la riconoscenza del creditore e la prospettiva di un posto di lavoro da parte di costui,che non aveva in alcun modo formato oggetto di un accordo preventivo;
ribadisce, pertanto, che nel caso di specie è configurabile esclusivamente il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. avendo il RE agito al fine di far conseguire al Ciaccio un credito che costui vantava nei confronti della persona offesa e che era stato oggetto anche di una richiesta formale avanzata tramite un legale;
aggiunge che il RE aveva desistito dalla propria condotta una volta maturato il dubbio sulla effettiva dovutezza di quelle somme;
4.2 capo A) dell'imputazione - il trattamento sanzionatorio: rileva che entrambe le sentenze di merito sono totalmente immotivate in punto di trattamento sanzionatorio che si discosta in maniera sensibile dal minimo edittale previsto per il delitto tentato secondo la cornice all'epoca vigente necessitando, perciò, a prescindere dal metodo utilizzato, di idonea motivazione circa il ricorso alla riduzione minima o alla individuazione di una pena doppia rispetto a quella minima per il delitto consumato, ridotta dei due terzi;
rileva ancora il difetto di motivazione sulle richieste di riduzione della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche;
4.3 capo A) dell'imputazione - il trattamento sanzionatorio: rileva il difetto di motivazione anche con riguardo alla recidiva sia da parte del primo giudice che della Corte di appello che si sono perciò discostati dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che impone un onere motivazionale che deve investire 3 la natura dei precedenti, il tipo di devianza di cui sono espressione, la eventuale loro omogeneità, la loro qualità e grado di offensività, la loro distanza temporale e la occasionalità o sistematicità della condotta, al fine di verificare se il reato in esame sia espressione di una pericolosità criminale effettivamente ingravescente e meritevole di una più severa risposta sanzionatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alle censure articolate in punto di trattamento sanzionatorio;
infondato nel resto. 1. L'esame del primo motivo comporta una sia pur breve esposizione della vicenda, come ricostruita dai giudici di merito all'esito di un conforme apprezzamento, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie. IC RE era stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con ON IA, del delitto di tentata estorsione avendo compiuto atti idonei costringere TO AP a corrispondere al predetto IA una somma di denaro di importo compreso tra i 6.000 e gli 8.500 euro;
in particolare, il RE, il giorno 11.6.2014, si sarebbe recato al bar New Life Café, gestito da ON AP, dicendogli di essere stato incaricato dal IA di riscuotere il denaro dovuto dal fratello TO il quale avrebbe pagato con le buone o "in salute"; il giorno 12.6.2014, entrambi, il RE ed il IA, avrebbero quindi incontrato TO AP e, al fine di ottenere il pagamento della somma sopra indicata, lo avrebbero minacciato usando, il RE, le espressioni meglio ed analiticamente riportate nel capo di imputazione. Il Tribunale aveva ripercorso i fatti partendo dalle parole di TO AP , il quale aveva riferito di avere in corso un contenzioso con IA, costruttore edile, il quale aveva eseguito dei lavori per suo conto rivendicando ancora la residua somma di 8.500 euro il cui pagamento gli era stato sollecitato anche per vie legali. La persona offesa aveva raccontato della "visita" fatta da IC RE, pregiudicato e già sottoposto a misure di prevenzione personale, al fratello ON, titolare di un bar, il quale aveva direttamente chiamato il IA che, nell'occasione, aveva negato di aver incaricato alcuno di procedere alla riscossione del suo credito. Il giorno successivo, tuttavia, il RE si era nuovamente recato da ON AP con il quale si era accordato di incontrarsi, in serata, in un locale a 4 AS con il fratello TO ed il IA;
l'incontro era avvenuto sotto il continuo monitoraggio dei CC nel frattempo allertati dal AP e che avevano potuto riscontrare le minacce profferite nell'occasione dal RE (cfr., pag. 3 della sentenza di primo grado). Sempre alla luce della ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito, all'esito dell'incontro, era stato convenuto che il giorno 16 (lunedì) il RE avrebbe dovuto comunicare al IA le intenzioni del AP ma il giorno prima, ovvero il giorno 15, dopo la denuncia della persona offesa, il RE si era recato nuovamente da ON AP chiedendo di poter parlare direttamente con TO cui aveva domandato insistentemente se avesse inoltrato una denuncia ai Carabinieri e, comunque, dicendogli di non dar séguito alle richieste di denaro del IA cui aveva consigliato di fare una "controdenuncia" e che si era perciò recato dai Carabinieri affermando di essere creditore di TO AP il quale, per evitare di pagare quanto dovutogli, aveva contestato i lavoro e lo aveva minacciato. Tanto premesso, rileva il collegio che la configurabilità della "desistenza", già prospettata dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado e ribadita con l'atto di appello, è stata correttamente esclusa dai giudici di merito sul rilievo secondo cui essa sarebbe comunque intervenuta in un momento già avanzato e di tentativo compiuto, ovvero quando la richiesta estorsiva era già stata formulata con il corredo delle relative minacce. Dalla ricostruzione operata nelle due sentenze di merito emerge che l'iniziativa del RE, di dire al AP di non pagare, era intervenuta dopo avere appreso che costui si era rivolto ai Carabinieri tanto da avere consigliato il IA a fare altrettanto. In diritto, poi, va ribadito il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nei reati di danno a forma libera, la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 - 01, resa in una fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva;
conf., Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797 - 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01; 5 Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 01; Sez. 5 - , n. 17241 del 20/01/2020, P. Rv. 279170 - 01). 2. Il secondo motivo è, a sua volta, infondato. Il Tribunale aveva escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. in quanto "delitto proprio di mano propria" in cui non sarebbe ammissibile il concorso del terzo estraneo al rapporto giuridico sottostante la pretesa, pur giudiziariamente azionabile dal titolare, e fatta valere con modalità minatorie o violente. La Corte di appello, dal canto suo, ha dovuto prendere atto del diverso approdo cui erano nel frattempo pervenute le SS.UU. di questa Corte che, con la sentenza "Filardo", hanno chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni "... ha natura di reato proprio non esclusivo" (cfr., pag. 28 della sentenza "Filardo"). I giudici di secondo grado, perciò, hanno fondato la conferma della qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione richiamando la motivazione della sentenza di primo grado secondo cui le minacce sarebbero state rivolte non soltanto nei confronti di TO AP, ovvero il debitore, ma anche nei confronti del di lui fratello ON. Si tratta, invero, di un riferimento non corretto poiché è proprio dalla lettura della sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 5), che si deve prendere atto che il racconto di ON AP era stato nel senso che le minacce del RE erano state rivolte al fratello TO di cui il ricorrente gli aveva chiesto il recapito telefonico per poi allontanarsi di fronte alla sua assicurazione che avrebbe provveduto lui stesso ad avvertire il germano. Per altro verso, la Corte ha ribadito che il RE "... non vantava alcun preteso diritto ..." (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) ed ha sostenuto (cfr., ivi, pag. 7) che il principio delle SS.UU. "Filardo" deve essere adattato al caso concreto"... e deve rilevarsi che nel caso in esame la condotta del RE non sembra un mero contributo, anzi, a ben guardare, essa è quella di maggior qualità intimidatrice". In tal modo, però, i giudici di appello avrebbero finito per "annullare" la portata dei principi affermati dalle SS.UU. in ordine al criterio discretivo tra le due figure delittuose, sostenendo che l'elemento caratterizzante la estorsione, rispetto alla ragion fattasi, sarebbe rinvenibile nella "maggior qualità intimidatrice" del RE rispetto al IA. 6 Rileva il collegio che, tuttavia, pur dovendo stigmatizzare la erroneità di tali affermazioni, la decisione è comunque fondata su un ulteriore argomento, indubbiamente corretto, consistente nella considerazione secondo cui il RE aveva accettato la proposta del IA in vista di una sua possibile assunzione nella ditta edile di quest'ultimo e, dunque, recando nella vicenda un proprio ed autonomo interesse personale diverso e distinto rispetto a quello del titolare della pretesa. Sono ancora una volta le SS.UU. "Filardo" a ricordare che "... la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale" (cfr., pag. 13.1 della sentenza delle SS.UU.). Nel validare questo orientamento, le SS.UU. "Filardo" hanno fatto presente che "... se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio" e "... ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Né può essere seguita l'impostazione della difesa, ribadita in particolare nei motivi nuovi, secondo cui il RE non aveva ricevuto alcuna promesso di assunzione ma aveva agito, al più, nella intima e non espressa speranza di guadagnarsi in tal modo la riconoscenza del IA;
è sufficiente, infatti, richiamare la sentenza di primo grado (cfr., ivi, pagg. 6-7) che aveva riportato le dichiarazioni del RE il quale aveva chiarito di essere stato in effetti assunto salvo avere lavorato per il IA per una sola settimana ed essere stato licenziato senza nemmeno essere stato pagato. Le conclusioni della Corte di appello, in definitiva, risultano coerenti con la ricostruzione dei fatto operata sulla scorta delle stesse parole dell'odierno 7 ricorrente alla luce delle quali il suo intervento nei confronti del AP era stato concordato con il IA a fronte della promessa, peraltro mantenuta, della sua assunzione e, perciò, di un interesse proprio tale non consentire, in forza dei principi in diritto sopra richiamati, di accedere alla qualificazione del fatto nei termini del delitto di ragion fattasi. 3. Il terzo motivo, come anticipato, è fondato. Il Tribunale, infatti, aveva calcolato la pena partendo da quella di 4 anni di reclusione ed euro 4.000 di multa su cui era stato operato un aumento, per la contestata recidiva, nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di reclusione e, infine, applicata la finale riduzione per la scelta del rito abbreviato pervenendosi a quella finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.600 di multa. Si è chiarito che, nel delitto tentato, la determinazione della pena può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando, tuttavia, la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e, in ogni caso, l'obbligo di dar conto, in motivazione, della scelta commisurativa (cfr., Sez. 5 - , n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; conf., sia sulla legittimità del metodo "sintetico" che sull'onere del giudice di merito di motivare la commisurazione della pena, Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, Birra, Rv. 258461 - 01). Nel caso di specie, nulla è dato sapere in ordine ai criteri utilizzati dal giudice di merito per pervenire alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 4.000 di multa, così individuata per il delitto di tentata estorsione cui si poteva pervenire o partendo dal minimo edittale, ovvero da una pena vicina al minimo edittale, su cui applicare la riduzione minima, sia, anche, partendo da una pena molto superiore su cui applicare una riduzione superiore;
di diversa caratura, infatti, sarebbe l'onere motivazionale se si fosse in presenza di una pena vicina al minimo o di una pena superiore alla media edittale. Oltre alla carenza di motivazione sopra evidenziata, il collegio rileva anche un profilo di illegalità consistente nell'aumento, operato per effetto della recidiva qualificata sulla pena stabilita per la tentata estorsione aggravata, e che risulta superiore al limite stabilito dall'art. 63, comma 4 cod. pen. che, come è noto, nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, consente di operare un secondo aumento "sino ad un terzo". 8 La sentenza va dunque annullata sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello Bari che procederà ad una nuova valutazione dando conto dei criteri utilizzati per la quantificazione della pena per il delitto tentato e, inoltre, delle condizioni e dell'entità dell'ulteriore eventuale aumento per la recidiva.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il 28.3.2023