Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 1 4 9 8 /0 2/2000 8229/2000 Слои 3172 NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 2. 12. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Де Dottor Paolino Dell'Anno 1. Presidente 2. Dottor Grazia Cataldi Consigliere 3. Dottor Maura La Terza Consigliere 4. Dottor Filippo Curcuruto Consigliere 5. Dottor Camilla Di Iasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA IN, elettivamente do- miciliato in Roma in via Città della Piave 19 presso lo stu- dio dell'avvocato Martino, rappresentato e difeso dagli av- vocati Antonio Ligorio e Carlo Martino, giusta delega a mar- gine del ricorso;
contro il Ministero dell'interno, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, 5018 1 che lo rappresenta e difende, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari del 18 maggio 1999, depositata il giorno 25 successivo, numero 1451, r.g. 1605/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 2 dicembre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Claudio Martino per delega dell'avvocato Ligorio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'in- terno, ha rigettato la domanda di CA IN di rico- noscimento dello stato di invalido civile con condanna del Ministero alla corresponsione della relativa pensione, rile- vando che era risultato dalle indagini medico-legali, esple- tate attraverso la consulenza tecnica di ufficio, che l'in- teressato, benchè affetto da infermità cardiache e da insuf- ficienza renale che riducevano di oltre il 74% la sua capa- cità di lavoro e gli impedivano di svolgere la sua attività di rappresentante di commercio, possedeva pur tuttavia resi- due energie che consentivano una diversa attività che ri- chiedesse uno scarso impegno fisico e psichico. Della decisione viene chiesta la cassazione dal CA con ricorso sostenuto da un motivo. Il Ministero intimato resi- ste con controricorso. Motivi della decisione: denunciando violazione e falsa applicazione Il ricorrente degli articoli 2 e 12 della legge numero 118 del 1971, 445, 115 e 116 del codice di procedura civile, insufficiente e illogica motivazione deduce che il tribunale non ha tenuto- conto, ai fini della decisione, del fatto che sia l'ente di previdenza per i rappresentanti di commercio che il servizio sanitario nazionale avevano concluso per la totale inabilità lavorativa, sicchè, in presenza di tali risultanze, avrebbe dovuto disporre una nuova indagine medico-legale per supera- re i dubbi suscitati dalla imprecisa terminologia adottata dal consulente tecnico nominato nel primo grado e dall'erro- re di valutazione in cui questo incorse o richiedere allo stesso i necessari chiarimenti. La censura è infondata. E invero, deve osservarsi che il tribunale altro non ha fatto che adeguarsi, nella assenza anche di un qualsiasi rilievo del ricorrente nei confronti dell'elaborato, agli accertamenti del consulente tecnico di ufficio nominato nel primo grado del giudizio, avendo lo stesso dato atto e con terminologia chiara e per nulla "imprecisa" della compatibilità delle condizioni di salute del CA con una attività lavorativa con scarso impegno fisico e psichico diverso dalle sue attitudini lavorative, sicchè il giudizio finale alla inabilità pari al 100% andava necessariamente riferito esclusivamente a quella specifica di rappresentante di commercio esercitata dal soggetto, re- 3 siduando invece per altra diversa una capacità lavorativa sia pure ridotta, circostanza che ostava al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Nè, del resto, nel costituirsi nel giudizio di appello instaurato dal Ministe- ro, lo stesso CA fece richiesta di una nuova indagine medico-legale o che il primo consulente venisse chiamato per fornire chiarimenti, essendosi limitato a sostenere, in ma- niera sostanzialmente assertoria, la giustezza della deci- sione del pretore e a rinviare al parere formulato dal pro- prio sanitario. Del ricorso si impone pertanto il rigetto. In applicazione del dettato dell'articolo 152 delle disposizioni di attua- zione del codice di procedura civile, non deve farsi luogo a statuizione in punto di spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2002. Il presidente estensore Valin. Min gum. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 30 GEN 2003 oggi, CANCEZIERE