Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non viene meno l'interesse (e il diritto) del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell'indennità di avviamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8435 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SABATINI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR IL, BA SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che li difende unitamente all'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GA NA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 16979/99 proposto da:
GA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, difesa dall'avvocato LUIGI FANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GR IL, BA SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che li difende unitamente all'avvocato GABRIELE DI CERBO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 445/98 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione 2^ civile emessa il 13/5/1998, depositata il 27/05/98;
RG.44/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIORGIO NATOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2.4.1986 in riassunzione di procedimento per convalide di sfratto per morosità e, in via subordinata, per finita locazione, svoltosi innanzi al Pretore di Savona, la s.a.s. La Riviera, proprietaria in Albisola Marina di un immobile ad uso alberghiero condotto in locazione da AD AT, conveniva costei in giudizio innanzi al tribunale di Savona per ottenerne la condanna al rilascio dell'immobile, previa risoluzione del contratto per inadempimento.
Nelle more del suddetto giudizio - in ordine al quale la riassunzione ex art. 667 c.p.c. innanzi al tribunale competente "ratione valoris" era avvenuta solo con riguardo alla domanda di risoluzione della locazione per morosità della conduttrice - la società locatrice, all'esito di procedimento di sfratto per finita locazione, otteneva dal Pretore di Savona ordinanza definitiva di rilascio dell'immobile, emessa in data 3.2.1988 nella non opposizione della AT e con fissazione della esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, al 30.9.1988.
Con successiva citazione del 5.8.1991 la società locatrice conveniva in giudizio innanzi al medesimo tribunale la conduttrice per sentirla condannare al pagamento delle somme dovute per l'indebita occupazione dell'immobile oltre la scadenza ed al risarcimento dei danni cagionati all'immobile nonché per ottenere, nei confronti della stessa, declaratoria di insussistenza del diritto alla indennità per l'avviamento commerciale per effetto della risoluzione della locazione per inadempimento, giusta domanda in tal senso già proposta ed ancora pendente tra le stesse parti. AD AT a sua volta, con decreto monitorio del Presidente del tribunale di Savona emesso in data 10.8.1991 dopo che la stessa aveva rilasciato l'immobile, otteneva ingiunzione della società al pagamento della somma di lire 24.072.588, reclamata a titolo di indennità per l'avviamento commerciale e in tale misura richiesta previa compensazione del maggiore importo con l'importo di lire 7.437.422, che riconosceva dovuto alla locatrice per canoni non corrisposti.
Con citazione del 26.9.1991 la s.a.s. la Riviera proponeva opposizione alla ingiunzione suddetta.
Il tribunale di Savona, provvedendo in simultaneo processo nelle tre cause riunite con sentenza, pubblicata il 23.10.1995, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione della locazione per inadempimento proposta dalla società locatrice;
condannava AD AT a pagare la somma di lire 34.274.707, oltre interessi e rivalutazione, per canoni arretrati e per danni da ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 cod. civ.; dichiarava la stessa conduttrice tenuta al risarcimento del maggior danno per il ritardato rilascio del bene;
revocava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava le restanti domande della parte convenuta.
Sulla impugnazione principale di AD AT e sulla impugnazione incidentale condizionata della società s.a.s. La Riviera, la Corte di appello di Genova, con sentenza pubblicata il 27.5.1998, dichiarava dovuta alla conduttrice la indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e compensabile il relativo credito con quanto dovuto dalla conduttrice a favore della società locatrice;
dichiarava, altresì, non dovuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1591 cod. civ.; confermava nel resto la sentenza di primo grado e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
I giudici di appello, ai fini che ancora interessano, rilevano che la statuizione del tribunale, circa la cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione della locazione per l'inadempimento della conduttrice, non era stata fatta oggetto di impugnazione e che detta statuizione, comunque, era esatta, non avendo più senso pronunciare ulteriormente sulla risoluzione per inadempimento dopo che, con gli effetti del giudicato, era intervenuta la definitiva convalidazione dello sfratto per finita locazione alla scadenza del 15.1.1988, con fissazione del rilascio al 30.9.1998; ritenevano, data la rilevanza meramente processuale della dichiarata cessazione sul punto della materia del contendere, che da detta pronuncia non potevano trarsi le ulteriore conseguenze di merito circa la sussistenza di un effetto risolutivo del rapporto conseguente all'inadempimento del conduttore, per cui, essendo pacifico che il contratto si era risolto alla sua scadenza per finita locazione, secondo ordinanza ex art. 663 c.p.c. in tal senso, spettava, perciò, alla conduttrice la indennità per la perdita dell'avviamento; confermavano, tuttavia, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, che non poteva essere emesso sia per la "fluidità dei (non del tutto chiariti) rapporti di dare-avere tra le parti" e sia perché esso fissava in modo unilaterale e contabilmente errato l'ammontare del presunto credito della AT;
consideravano che la detenzione dell'immobile per il periodo successivo alla fissata data di rilascio del 30.9.1988, attribuiva alla società locatrice, in mancanza della corresponsione della indennità per l'avviamento commerciale, il solo diritto ad ottenere i canoni, ma anche il maggiore danno ex art. 1591 cod. civ. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso principale LM AG e AN BA, cui nelle more del giudizio di secondo grado è stato assegnato l'immobile locato, le quali affidano la impugnazione a due mezzi di doglianza, che AD AT contrasta con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale basato su due motivi.
Le ricorrenti principali, con controricorso, deducono la inammissibilità della impugnazione incidentale per tardività e, in via gradata, per difetto di procura speciale al difensore, contestandone, altresì, la fondatezza.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 100, 343, 346, 324, 329, 333, 354 e 359 c.p.c. in relazione all'art. 279 c.p.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria pronunzia sull'appello incidentale subordinato, le ricorrenti principali censurano la decisione del giudice di appello - secondo cui sulla statuizione del giudice di primo grado, relativa alla cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione della locazione per inadempimento della conduttrice, si era formato il giudicato, non avendo nessuna delle parti impugnato la sentenza del tribunale in proposito - assumendo che esse sul punto, costituito dal capo b) del dispositivo della sentenza del tribunale, avevano avanzato appello incidentale subordinato, riproponendo letteralmente in sede di gravame tutte le domande di merito svolte già in primo grado e precisando che, se nel corso del giudizio era stata risolta la questione del rilascio dell'immobile, restava, tuttavia, da esaminare l'altra della rilevanza e della gravità dell'inadempimento della conduttrice per morosità, oggetto della relativa domanda di cui al procedimento n. 760/86, introdotta con citazione per convalida ed alla quale la società istante non aveva mai rinunciato, nemmeno dopo avere ottenuto il rilascio dell'immobile per il diverso titolo della finita locazione, di cui alla sopravvenuta ordinanza definitiva ex art. 663 c.p.c. in data 3.2.1988. Precisano, altresì, le ricorrenti principali che la proposizione dell'appello incidentale subordinato sul punto costituiva addirittura uno scrupolo difensionale del quale si sarebbe potuto anche fare a meno, in quanto la sentenza di primo grado aveva accolto "in toto" le domande della società locatrice, la quale, perciò, non essendo risultata soccombente, non aveva l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere il riesame di domande ed eccezioni ritenute assorbite o, comunque, non esaminate, potendo soltanto dette domande ed eccezioni semplicemente riproporre nelle sue difese in grado di appello.
Con il secondo motivo della impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1455, 1456, 1587 e 1591 cod. civ. ed agli artt. 34 e 69 della legge 27.7.1998, n. 392, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - le ricorrenti principali censurano la impugnata sentenza nella parte in cui la Corte di merito aveva ritenuto di non potere pronunciare ulteriormente la risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento del conduttore, dato che il contratto era stato già risolto per finita locazione alla scadenza.
I due mezzi di doglianza - che vanno esaminati congiuntamente, giacche essi hanno ad oggetto le due diverse "rationes decidendi" che il giudice di appello ha posto a sostegno della ritenuta preclusione in sede di gravame della possibilità di esame della domanda di risoluzione della locazione per morosità fondati e vanno entrambi accolti per quanto di ragione, con la conseguente cassazione della impugnata sentenza con rinvio, per esame della questione erroneamente pretermessa, ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Quanto al primo mezzo di doglianza, l'affermazione del giudice di appello circa il giudicato in ordine alla pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda della parte locatrice di risoluzione del contratto per inadempimento (la sola per la quale, esaurita la fase del procedimento sommario per convalida, era avvenuta la riassunzione della causa innanzi al competente tribunale di Savona) si basa, infatti non soltanto su una incompleta lettura dell'appello incidentale subordinato della società locatrice;
ma consegue anche ad erronea applicazione della norma di cui all'art. 346 c.p.c. Invero la società locatrice, con l'appello incidentale condizionato, nel censurare la decisione del primo giudice di cessazione della materia del contendere in ordine all'accertamento dell'effetto risolutivo della locazione per morosità del conduttore, nella comparsa di costituzione e nelle sue conclusioni aveva espressamente riproposto la questione al giudice di appello, cui chiedeva, nella ipotesi in cui la valutazione di "soccombenza virtuale" in ordine alla morosità non fosse stata sufficiente per riconfermare la statuizione di non spettanza della indennità per l'avviamento commerciale, che fosse modificata proprio la pronuncia di cessazione della materia del contendere con altra pronuncia analoga con effetti esclusivi del diritto alla indennità medesima. In particolare, la società locatrice, nella comparsa di costituzione, in appello chiariva che "la sostanza, invece, non potrà essere modificata, nel senso che, comunque, l'originaria domanda di risoluzione per inadempimento dovrà trovare accoglimento, ovvero incidere comunque sul rapporto contrattuale in senso positivo alla locatrice e negativo per la conduttrice, così da derivarne il diniego a quest'ultima del diritto a percepire l'indennità di avviamento commerciale".
Di conseguenza, poiché la questione veniva riproposta nella specie dell'impugnazione incidentale condizionata, su di essa non poteva affermarsi la preclusione derivante dal giudicato. Tuttavia, ove anche la impugnazione incidentale non fosse stata proposta, l'accertamento con efficacia vincolante tra le parti della sussistenza o meno di una situazione di grave inadempimento, produttivo della risoluzione del contratto prima della naturale sua scadenza, avrebbe dovuto costituire, comunque, oggetto di indagine da parte del giudice di appello, ai fini della incidenza del tema sulla spettanza o meno del diritto alla indennità.
La società locatrice, assolta dall'obbligo di corrispondere la indennità, era, infatti, la parte vittoriosa, che, sul gravame del soccombente, instava per la conferma della sentenza impugnata - anche in base ad una diversa soluzione della questione, che costituiva il necessario antecedente logico preclusivo del diritto del conduttore - per cui essa non aveva neppure l'interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale sul punto ed aveva soltanto l'onere di riproporre la questione stessa ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (ex plurimis: Cass., n. 602/2000; Cass., n. 9523/2001), esattamente nei termini in cui essa ha proceduto.
Quanto, poi, al secondo mezzo di doglianza, rileva questa Corte che la decisione del giudice di appello di non potere pronunciare sulla domanda di risoluzione per inadempimento risultando la locazione risolta per la causa sopravvenuta della naturale sua scadenza, costituisce anch'essa affermazione certamente con condivisibile, in quanto il giudicato formatosi sulla cessazione per intervenuta scadenza della locazione non preclude, alla parte che ne ha interesse attuale, l'esame della domanda già proposta di accertamento, con valore di giudicato, della operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore.
È pacifico, infatti, che qualora più fatti diano diritto, ciascuno come causa autonoma, alla cessazione di un contratto, si verificano altrettante "cause petendi" e quindi altrettante azioni, con l'effetto che la pronuncia sull'una, passata in cosa giudicata, non preclude l'esame delle altre. Per cui, con riferimento alla fattispecie in esame, non sussistendo identità tra una domanda tendente al rilascio dell'immobile per finita locazione e un'altra, ancor prima introdotta, di rilascio per risoluzione della locazione stessa per inadempimento del conduttore, nel caso in cui in corso di giudizio di risoluzione per inadempimento il locatore agente ottenga la restituzione dell'immobile per finita locazione ed esaurisca in tal modo il suo interesse ad altre istanze di rilascio, non viene perciò meno per lo stesso l'interesse ad ottenere pronuncia di risoluzione del contratto, dalla quale possano derivare altri effetti a lui favorevoli.
Poiché in sede di rinvio dovrà ritornare all'esame - quale effetto riflesso e conseguenziale dell'esito della dovuta pronuncia sulla domanda di risoluzione della locazione per inadempimento - la questione relativa alla sussistenza o meno del diritto alla indennità per l'avviamento a favore di AD AT, resta assorbita la impugnazione incidentale, i cui motivi suppongono il riconoscimento del medesimo diritto all'indennità. In questa sede occorre solo rilevare che, contrariamente alla eccezione di inammissibilità della impugnazione incidentale, che le ricorrenti principali avanzano sotto il duplice profilo della sua tardività e del difetto della prescritta procura speciale (art. 365 c.p.c.) per proporla, il ricorso incidentale è ammissibile.
Il mandato apposto a margine del controricorso contenente la impugnazione incidentale è chiaramente riferibile all'atto di cui fa parte ed assolve, perciò, al requisito della specificità, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha anche definitivamente precisato (cfr. per tutte: Cass., Sez. Un., n. 652 del 1998) che l'art. 334 c.p.c., che consente di esperire la impugnazione incidentale tardiva, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza impugnata, anche autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
P.T.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001