Sentenza 8 aprile 2013
Massime • 1
Non costituisce causa di incompatibilità a comporre il collegio del Tribunale del riesame l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attività che non comporta valutazioni incidenti sul merito delle questioni oggetto del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 27838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27838 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO MA C. - Presidente - del 08/04/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1253
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 4391/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AO ES N. IL 30/01/1981;
avverso l'ordinanza n. 348/2012 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 30/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. CRISCI Simonetta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 giugno 2012 il Tribunale di Perugia ha respinto l'istanza di riesame, proposta ex art. 309 cod. proc pen. da ZZ LA ES avverso l'ordinanza del GIP in sede del 9 giugno 2012, con la quale le era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziata dei seguenti reati:
-capo E) della rubrica (art. 270 bis c.p., commi 1 e 2: avere costituito e comunque fatto parte di un'associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico avente base in Perugia, da qualificare come organizzazione anarco- insurrezionalista dedita alla pratica delle azioni dirette, quali imbrattamento di immobili, danneggiamento, minacce gravi, vilipendio della Repubblica e delle sue istituzioni);
-capo G) della rubrica (artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., art. 290 c.p., comma 1, art. 663 c.p., comma 2, L. n. 152 del 1975, art. 5 modificato dalla L. n. 155 del 2005, art. 10, comma 4 bis, D.L. n. 625 del 1979, art. 1 convertito nella L. n. 15 del 1980: avere, in concorso con altri soggetti, col volto travisato per rendere difficoltoso il riconoscimento, affisso in Perugia, sulla Fontana Maggiore ed in piazza Morlacchi un telo bianco con la scritta in spray "terrorista è lo Stato solidarietà agli anarchici", costituente vilipendio della Repubblica;
per avere inoltre scritto con spray nero sul muro adiacente l'ingresso della mensa universitaria di via Pascoli la scritta "terrorista è lo Stato libertà per gli anarchici", da ritenere vilipendio della Repubblica, con l'aggravante di avere agito con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
-capo H) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 61, n. 5, art. 635, comma 1 e comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625 c.p., comma 7, art. 639 c.p., comma 2, art. 663 c.p., comma 2, L. n. 152 del 1975, art. 5
modificato dalla L. n. 155 del 2005, art. 10, comma 4 bis e dal D.L. n. 625 del 1979, art. 1 convertito nella L. n. 15 del 1980: avere in concorso con altri, con l'utilizzo di copricapo nero per rendere difficoltoso il riconoscimento, danneggiato lo sportello bancomat di una banca con sede in Perugia, rendendola inservibile;
con l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede e destinata al pubblico servizio;
affiggendo inoltre sul muro antistante un manifesto a firma "anarchici e solidali" dal titolo "corteo contro la guerra di occupazione in Libia"; con l'aggravante di avere commesso il fatto con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico).
2. Il Tribunale ha integralmente confermato quanto ritenuto dal G.I.P. di Perugia nell'ordinanza emessa nei confronti della ZZ ed il suo stretto rapporto con i coindagati TE AN e TE ER, soggetti di spicco nell'ambito dell'organizzazione eversiva denominata "FAI" (federazione anarchica Informale), avente come fine la distruzione dello Stato e del capitale, nata dall'unione di quattro gruppi attivi nell'ambito del movimento anarchico, quali il FAI solidarietà internazionale, il FAI cooperativa artigiana fuoco ed affini, il FAI brigata 20 luglio, il Fai cellule contro il capitale, il carcere, i suoi carcerieri e le sue celle. Essa svolgeva la sua attività secondo la pratica del doppio livello pubblico nelle iniziative d'area e clandestina od occulta nella lotta rivoluzionaria, avvalendosi del blog di internet denominato "Culmine", gestito da OS FA RI che consentiva di tenere i contatti con tutti coloro che, a vario titolo, erano interessati ad attuare il progetto eversivo proprio dell'area anarchico insurrezionalista facente capo al FAI anzidetto, che aveva avuto come recente obiettivo di lotta l'ENI e la banca UNICREDIT.
3. A carico di ZZ LA ES sono stati ravvisati, in ordine ai reati ascrittile, numerosi indizi di colpevolezza, consistiti principalmente nei servizi di appostamento eseguiti dai carabinieri del ROS, che avevano consentito di monitorare i fatti descritti ai capi G) ed H) della rubrica nella notte fra il 6 ed il 7 aprile e fra il 12 ed il 13 aprile 2011, fin dal momento in cui l'indagata aveva lasciato la propria abitazione sita in Perugia, località Ponte Felcino;
specifici riscontri oggettivi erano stati poi acquisiti dall'analisi dei fotogrammi delle telecamere di sicurezza esterna all'Università di Perugia, i quali avevano consentito l'identificazione dell'indagata.
Il Tribunale del riesame ha rilevato quindi come l'indagata, anche alla luce dei suoi stretti e continui rapporti con il TE, era stata l'esecutrice materiale delle azioni di danneggiamento aggravato descritte nei capi d'imputazione, le quali, sebbene di spessore assai meno grave rispetto alle altre azioni riconducibili all'organizzazione eversiva FAI, erano pur sempre da inquadrare nell'ambito delle attività poste in essere dalla cellula di Perugia, cui l'indagata partecipava e che era da ritenere partecipe della più estesa organizzazione eversiva anzidetta.
4. Quanto alle esigenze cautelari, peraltro non contestate dalla ricorrente, il Tribunale ha fatto riferimento al pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto della gravità degli addebiti e delle modalità delle azioni delittuose, riconducibili alla realizzazione di un disegno eversivo, in quanto i fatti erano stati commessi dall'indagata quale partecipe di un gruppo aderente al FAI, del quale era noto il contesto eversivo;
inoltre la misura cautelare inframuraria era adeguata all'entità delle pene presumibilmente irrogabili all'esito del giudizio, non risultando pronosticabile la concessione all'indagata del beneficio della sospensione condizionale della pena.
5. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Perugia propone ricorso per cassazione ZZ LA ES per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
1)-violazione di legge ed inosservanza di norme processuali, in quanto fra i componenti del Tribunale del riesame che aveva emesso l'ordinanza impugnata vi era la dott.ssa Marina DE ROBERTIS, la quale aveva per tre volte autorizzato, nella sua veste di G.I.P., le proroghe delle intercettazioni telefoniche a lei richieste dal P.M., si che era da ritenere violato l'art. 34 cod. proc. pen., attesa la sua evidente incompatibilità, avendo la stessa, nella fase delle indagini preliminari, valutato come gravi indizi quelli di accusa per i reati a lei contestati ed avendo, per detto motivo, autorizzato per tre volte la proroga delle intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti, in tal modo avendo espresso già in precedenza un giudizio di merito sui fatti contestatile e che erano stati in epoca successiva dal medesimo giudice esaminati, nella sua veste di componente del Tribunale del riesame;
2)-motivazione illogica e contraddittoria, in quanto l'ordinanza impugnata si era per più pagine dilungata a descrivere la gravità degli attentati operanti dall'associazione "FAI" in varie parti d'Italia, mentre l'associazione della quale essa ricorrente era stata ritenuta componente, seppur caratterizzata dal fine di terrorismo, non era identificabile con il "FAI", pur essendo stata ritenuta contigua ed affine a quest'ultima, si che, in definitiva, era stata a lei attribuita per sola via transitiva la gravita degli indizi rilevati in capo ad altri indagati e per una diversa associazione;
invero i fatti a lei ascritti (avere appeso uno striscione, avere effettuato una scritta sul muro ed avere imbrattato con vernice nera uno sportello bancomat) non erano stati rivendicati con la scritta "FAI".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo di ricorso, si rileva che l'incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla sua capacità, non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce soltanto un motivo di ricusazione dello stesso giudice, da far valere con la procedura di ricusazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p., non attivata nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 5 n. 13593
del 12/3/2010, Bonaventura, Rv. 246716). Va inoltre rilevato che, nella specie, la dott.ssa DE ROBERTIS si era limitata ad autorizzare le proroghe di intercettazioni telefoniche, senza avere effettuato alcuna valutazione, tale da incidere sul merito delle questioni oggetto del giudizio, si che è altresì da escludere in radice la sussistenza di alcuna sua incompatibilità a far parte del collegio giudicante (cfr. Cass. Sez. 1 n. 2309 del 6/3/2002, Argentieri ed altri, Rv. 221652). 2. È tuttavia fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la gravità dei singoli episodi di danneggiamento ascritti alla ricorrente è stata motivata esclusivamente perché ritenuti dalla medesima commessi siccome aderente all'associazione anarchica "FAI" (federazione anarchica informale), ritenuta associazione eversiva, resasi responsabile di vari episodi eversivi a livello nazionale. È da ritenere inadeguata la motivazione addotta sul punto dal provvedimento impugnato, avendo esso desunto tali collegamenti unicamente sulla base della personale contiguità della ricorrente con TE AN e TE ER MA, entrambi conclamati esponenti dell'associazione anarchica anzidetta;
il che tuttavia non appare sufficiente per ritenere che i singoli episodi di danneggiamento, ascritti alla ricorrente, siano stati da quest'ultima commessi come appartenente ad una cellula perugina della citata associazione anarchica, avendo peraltro lo stesso provvedimento impugnato dato atto che in nessuno degli specifici episodi di danneggiamento ascritti alla ZZ è stato riscontrato un'esplicita rivendicazione da parte dell'associazione "FAI" anzidetta.
3. Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Perugia affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente il ricorso proposto da ZZ LA ES, colmando le riscontrate carenze motivazionali.
4. La Cancelleria è richiesta di espletare le formalità di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013