Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9344 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01 LA CORTE SUPR MA9344 IN NOME DEL POPOL SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G. N. 19402/99 Consigliere Cron.214PP Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. IL CELENTANO Consigliere Ud. 22/05 /01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TT TT;
intimato avversO la sentenza n. 982/98 del Tribunale di LUCCA, 2001 2449 depositata il 17/12/98 R.G.N. 4197/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Lucca, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda di MA IL, proposta nei confronti dell'Inail, volta all'accertamento del diritto alla unificazione dei postumi, ex art. 80 dpr. 1124/65, derivati all'assicurato da ipoacusia professionale, da unificarsi con la rendita già percepita nella misura del 38%. Riteneva in particolare il Tribunale infondata la eccezione di prescrizione, sollevata dall'Istituto dal primo grado e ribadita in appello, dovendosi considerare, per un verso, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione decorre, anche per gli effetti di cui alla predetta disposizione, dal momento in cui l'assicurato abbia consapevolezza della patologia e della sua professionalità, per l'altro che dalla denuncia di malattia e certificazione del 1977 non si rilevava affatto che la stessa avesse carattere professionale: tanto che l'audiogramma del 1977 non era stato considerato dal CTU in quanto attestante una ipoacusia più marcata di quella rilevata dallo stesso CTU nel 1993, rendendosi così evidente l'abnormità di una patologia che avrebbe avuto carattere regressivo. Riteneva quindi il Tribunale che prima della domanda amministrativa, tempestivamente proposta nel 1988, cui aveva fatto seguito il ricorso del 1991, non vi erano stati accertamenti od eventi dai quali potesse desumersi la consapevolezza dell'assicurato della nuova patologia e del suo carattere professionale, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto. Riteneva inoltre il Tribunale che le prove testimoniale avevano ampiamente dimostrato la rumorosità dell'ambiente e quindi la derivazione professionale della ipoacusia lamentata dall'appellato. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'INAIL censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione.Non si è cosituito l'intimato Motivi della decisione Deduce l'Istituto ricorrente violazione degli artt. 80,111, 112 dpr 30 giugno 1965, n.1124, oltre a violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. rilevando che erroneamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata sin dal primo grado del giudizio e riproposta in quello di appello, collocando il dies a quo in un momento successivo a quello della domanda proposta dall'intimato nel 1977, ed in particolare facendo decorrere la prescrizione dal successivo momento della riproposizione dela medesima domanda nel 1988, quando già la domanda anteriore era un chiaro indice della consapevolezza dell'assicurato di aver contratto una patologia professionale, ovvero di quelle condizioni che la giurisprudenza di questa Corte considera necessarie e sufficienti al decorso della prescrizione;
rilevandosi, inoltre, che essendo stata proposta nella specie una domanda di unificazione di una rendita a quella già in atto, ai sensi dell'art. 80 del d.p.r. n. 1124/65, allo stesso fine non occorreva anche la indennizzabilità o meno della patologia denunciata. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere accolto. Già in una precedente decisione, cui anche in questo giudizio la Corte intende uniformarsi, si è affermato (v: Cass. 15 dicembre 2000, n. 15822 ) che, ai fini della decorrenza della prescrizione, di cui alla all'art. 112 del citato d.p.r. n.1124/65, si deve tener conto del momento in cui l'interessato acquisisce la conoscenza oggettiva, normalmente derivante da un giudizio medico che sia prodotto all'Istituto assicuratore contestualmente 0 successivamente alla domanda della prestazione, della professionalità ed eventualmente della indennizzabilità della patologia: posto che anche la patologia sopravvenuta deve avere entrambi questi caratteri, in quanto deve essere tale da dare astrattamente diritto ad una autonoma rendita, non avendo altrimenti senso lo stesso meccanismo della unificazione, che necessariamente presuppone due rendite che si accentrano in un'unica prestazione. Applicando questo principio al caso di specie evidentemente contradittoria ed in violazione di legge la decisione del Tribunale che, per un verso, non attribuisce alcun rilievo alla domanda del 1977 e, per l'altro, non nega due fatti: sia che la domanda era rivolta all'accertamento del diritto ad una nuova rendita, sia che tale domanda era accompagnata da certificazione medica, sia pure di parte, nella quale non può non ravvisarsi quel requisito oggettivo , che pare necessario ai fini della certezza dei rapporti giuridici, costituito, così come indicava la decisione prima richiamata, da un accertamento medico, posto a sostegno della domanda proposta. Né può dirsi che l'avere il Tribunale, nella parte motiva, affermato che dalla denuncia di malattia e relativa certificazione "non si rileva affatto che la sordità da rumore lamentata dall'operaio fosse una malattia professionale" costituisca un accertamento in fatto non più sindacabile in sede di legittimità posto che da tale giudizio, per la verità non molto chiaro, non resta affatto 3 escluso sia che la domanda era comunque rivolta al conseguimento di una rendita e che l'allegata certificazione, per logica coerenza, non poteva che essere stata posta a sostegno della prestazione richiesta: ovvero che sussistevano le condizioni per l'esercizio del diritto dal quale, ai sensi dell'art. decorre la peszi rome 2935 c.c., il diritto può essere fatte valere. Per i motivi che precedono la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenz impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinnvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze Così deciso in Roma il 22 maggio 2001 Il Presidentepresidente Il Cons. Est мыв п ри Ишомени Colle Gator Cancell eria oggi, 10 LUG. 2001 A M E R P RACELL AANCELLIEBE T R O C