Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Relativamente ai giudizi aventi ad oggetto il diritto alla integrazione al minimo di pensione di riversibilità goduta da soggetto titolare anche di pensione diretta già integrata, la previsione di estinzione del giudizio sancita dall'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 è applicabile solo per quanto riguarda le questioni sulla spettanza e la misura degli accessori sui crediti derivanti dall'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994, nonché quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cosiddetta cristallizzazione ai sensi della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 240/1994, sempreché questo diritto dipenda dall'accertamento del requisito reddituale, espressamente disciplinato dal nuovo testo dell'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996; nel novero di tali questioni rientra anche quella relativa della decadenza dall'azione giudiziaria intesa a conseguire lo stesso diritto alla cristallizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7700 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO LI, AV RI, NC ON, NC NA RI, NC IO (quali eredi di LU RI);
- intimati -
avverso la sentenza n. 633/00 del Tribunale di TREVISO, depositata il 01/06/00 - R.G.N. 1649/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento con dichiarazione estinzione dal giudizio e compensazione delle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS proponeva appello contro la sentenza del Pretore del lavoro di Treviso che aveva accertato il diritto della dante causa degli odierni intimati, titolare di pensione diretta e di reversibilità integrate al minimo sino al 30.9.1983, a conservare "cristallizzato" l'importo della integrazione di questa seconda pensione anche dopo la data suddetta ed aveva condannato l'Istituto a corrispondere le relative differenze, oltre accessori.
L'appellante sosteneva che l'art. 6, comma 7, della legge n. 638/83 non era applicabile nel caso di concorso di più pensioni, ma solamente nel caso in cui il titolare di un'unica pensione avesse perso il diritto alla integrazione della medesima per superamento dei limiti di reddito previsti dal comma 1 dello stesso art.
6. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Treviso - premesso che le tesi difensive dell'INPS non consentivano di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 36 della legge 448/98, controvertendosi sul diritto alla c.d. "cristallizzazione"
per ragioni diverse da quelle relative al requisito reddituale (sulla cui ricorrenza in concreto l'Istituto nulla aveva obiettato) - ha respinto l'appello osservando che, per effetto delle disposizioni normative succedutesi in materia, anche il titolare di più pensioni in possesso del requisito anzidetto, pur perdendo, dopo il 30 settembre 1983, il diritto alla integrazione della seconda (o ulteriore) pensione, ha diritto di conservarne "cristallizzato" l'importo in atto a quella data.
Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un motivo. La parte privata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INPS, denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 638/83, come interpretato dalla sentenza n. 240/94 della
Corte costituzionale, dell'art.
1. commi 181 e segg., della legge 662/96, dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/98, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dello ius superveniens e dichiarare estinto il giudizio, essendo in discussione solamente la sussistenza (o meno) del diritto del titolare di una seconda pensione, integrata al minimo fino al 30 settembre 1983, a conservare cristallizzato l'importo della integrazione;
la questione, cioè, sulla quale si era espressamente pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 240/94 e che, come tale, rientrava a pieno titolo tra quelle per le quali si rendeva operante la speciale disciplina estintiva citata in premessa. Il motivo è fondato.
I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione di cui all'art. 1 della legge n. 662/96 e 36, comma quinto, della legge n. 448/98 (applicabile quale "ius superveniens") riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione - per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori. ma anche di quelli decisori del giudice) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze.
Quando, pertanto, sia in questione esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti delle anzidette pronunce del giudice delle leggi, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso all'accertamento di diritti presupposti, si configura una questione inerente in modo immediato e diretto a quelle rientranti nell'area di applicabilità dello speciale regime estintivo di cui al menzionato ius superveniens;
e ciò pure nel caso in cui tale diritto sia negato attraverso un'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639/70 e successive modifiche, in quanto anche la questione della decadenza. ove proposta in questo limitato ambito oggettivo, non implica accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, onde non può considerarsi estranea al novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali.
Quanto rilevato comporta, per quel che riguarda, in particolare, i giudizi in materia di prestazioni previdenziali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, che in essi: a) si deve distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda (o ulteriore) pensione e quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 settembre 1983; b) gli effetti della citata sentenza (la quale, in parziale deroga al divieto di cumulo di più integrazioni introdotto dall'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, consente al pensionato la possibilità di continuare a fruire del regime di integrazione della seconda - o ulteriore - pensione attinto al 30 settembre 1983, in presenza di determinati requisiti reddituali)operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, si pone come un prius rispetto a quelle di
"cristallizzazione"; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius;
e) la questione dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione, ove pure si contesti l'attribuibilità del beneficio per decadenza dall'azione giudiziaria intesa a conseguirlo, rientra, viceversa, nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione (vedi Cass. 19 giugno 1999 n. 6171 e successive conformi;
inoltre, Cass. 14 marzo 2002 n. 3756, 9 luglio 2002 n. 9959, 24 luglio 2002 n.
10851, 30 luglio 2002 n. 11303). Ciò posto è agevole osservare che oggetto di contestazione era, nel caso in esame, il diritto di conservare "cristallizzato", dopo il 30 settembre 1983, l'importo della integrazione della seconda pensione;
diritto che l'INPS negava adducendo l'esistenza di un divieto legislativo a corrispondere, dopo la data suddetta, una pluralità di integrazioni (ancorché in forma "cristallizzata") e, quindi, sulla base di un assetto difensivo che lasciava del tutto impregiudicata, in considerazione del carattere assorbente della questione prospettata, quella relativa al possesso del requisito reddituale.
Diversamente, pertanto, da quanto ritenuto dal giudice a quo, l'esistenza di tale requisito non poteva considerarsi pacifica, ma necessitava tuttora di accertamento, rientrando così a pieno titolo la controversia nell'ambito oggettivo di incidenza della sentenza costituzionale n. 240/94 e, perciò, nel novero delle questioni alle quali tornava applicabile, così come sopra rilevato, la disciplina estintiva dell'art. 1, commi 181-183 della legge n. 662 del 1996, come sostituita dall'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 (ancora Cass. n. 6171/99 citata). Di qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, nella parte recante (attraverso la conferma della decisione di primo grado) statuizioni di condanna dell'INPS. Preclusa, peraltro, ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della sua estinzione, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della disciplina sopra richiamata, la quale trova immediata applicazione anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001, n. 825). Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo.
Invero, la cassazione della sentenza di secondo grado, per il suo effetto espansivo interno (art. 336. primo comma, cod. proc. civ.). ha l'effetto di travolgere il capo di quest'ultima in tema di spese e le statuizioni espresse ed implicite (nel caso, quella di conferma del regolamento adottato dal giudice di primo grado) nel medesimo contenute. Questa Corte si trova, pertanto, a dover provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne l'integrale compensazione, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003