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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38932 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38932 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di SS ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da TA IS per la dedotta ingiusta detenzione sofferta a far tempo dal 6 giugno 2013 al 2 luglio 2013 e poi dal 3 luglio 2013 al 24 ottobre 2013 in regime di arresti donniciliari, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 comma 1, 2 e 5 c.p. e 110 c.p., 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 2. Il procedimento a carico del ricorrente si concludeva con sentenza della Corte di appello di Appello di SS, irrevocabile dal 10 luglio 2020 che lo aveva assolto da tutti i reati ascrittigli. 3. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, con tre motivi riferiti alla violazione di legge al vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p. in ordine ai criteri di valutazione della condotta del ricorrente, con particolare riguardo alla valorizzazione di elementi probatori posti a base dell'ordinanza genetica. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001).
2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente 3 colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni 2 con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 6. Orbene, l'apparato motivazionale che sorregge l'ordinanza impugnata non si mostra in linea con i principi di diritto di cui innanzi. La Corte territoriale argomenta la condotta ostativa del richiedente con un mero riferimento aspecifico all'emersione di condotte ricavabili dal contenuto di una intercettazione telefonica da cui emergerebbe l'intento delittuoso, ancorché non con riferimento alla fattispecie associativa. Il giudice della riparazione non si preoccupa né di indicare né di esplicitarne contenuto e rilevanza ai fini dell'accertamento della condotta ostativa e, quindi, di conseguenza, senza procedere ad un concreto accertamento del necessario nesso sinergico rispetto all'intervento dell'autorità ed in particolare sulla emissione ed il mantenimento della custodia cautelare. 7. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di SS
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di SS Così deciso in Roma il 9 giugno 2023 IL PRESIDENT RE
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38932 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza impugnata la Corte di appello di SS ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da TA IS per la dedotta ingiusta detenzione sofferta a far tempo dal 6 giugno 2013 al 2 luglio 2013 e poi dal 3 luglio 2013 al 24 ottobre 2013 in regime di arresti donniciliari, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 comma 1, 2 e 5 c.p. e 110 c.p., 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 2. Il procedimento a carico del ricorrente si concludeva con sentenza della Corte di appello di Appello di SS, irrevocabile dal 10 luglio 2020 che lo aveva assolto da tutti i reati ascrittigli. 3. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, con tre motivi riferiti alla violazione di legge al vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p. in ordine ai criteri di valutazione della condotta del ricorrente, con particolare riguardo alla valorizzazione di elementi probatori posti a base dell'ordinanza genetica. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001).
2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente 3 colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni 2 con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 6. Orbene, l'apparato motivazionale che sorregge l'ordinanza impugnata non si mostra in linea con i principi di diritto di cui innanzi. La Corte territoriale argomenta la condotta ostativa del richiedente con un mero riferimento aspecifico all'emersione di condotte ricavabili dal contenuto di una intercettazione telefonica da cui emergerebbe l'intento delittuoso, ancorché non con riferimento alla fattispecie associativa. Il giudice della riparazione non si preoccupa né di indicare né di esplicitarne contenuto e rilevanza ai fini dell'accertamento della condotta ostativa e, quindi, di conseguenza, senza procedere ad un concreto accertamento del necessario nesso sinergico rispetto all'intervento dell'autorità ed in particolare sulla emissione ed il mantenimento della custodia cautelare. 7. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di SS
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di SS Così deciso in Roma il 9 giugno 2023 IL PRESIDENT RE