Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10342
CASS
Sentenza 28 giugno 2000

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Massime1

Il divieto di vendita di macchine non conformi alle norme Antinfortunistiche, di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature ed impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita.

Commentario1

  • 1Noleggio macchinari non sicuri (Cass. pen. n. 19416/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2012

    1. Premessa Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 242/1996, “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza” e tale divieto è sanzionato, con pena alternativa, dall'art. 91, 1° comma, dello stesso d.lgs. 626/1994. Il fatto contestato, però (accertato il 20.1.1996), è antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 242/1996, sicché deve essere correlato alla previsione originaria del 2° comma dell'art. del d.lgs. 62671994, la quale disponeva testualmente “sono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10342
Data del deposito : 28 giugno 2000

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