Sentenza 28 giugno 2000
Massime • 1
Il divieto di vendita di macchine non conformi alle norme Antinfortunistiche, di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature ed impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita.
Commentario • 1
- 1. Noleggio macchinari non sicuri (Cass. pen. n. 19416/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2012
1. Premessa Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 242/1996, “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza” e tale divieto è sanzionato, con pena alternativa, dall'art. 91, 1° comma, dello stesso d.lgs. 626/1994. Il fatto contestato, però (accertato il 20.1.1996), è antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 242/1996, sicché deve essere correlato alla previsione originaria del 2° comma dell'art. del d.lgs. 62671994, la quale disponeva testualmente “sono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2000, n. 10342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10342 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 28/06/2000
1. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
2. " RL ON " N. 2645
3. " ALDO CECCHERINI " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 7437/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1 - LA IE, n. a Centallo (CN) il 3.10.1950
2 - FO Elsa, n. a Fossano (CN) il 14.3.1961
avverso la sentenza 12.11.1999 del giudice monocratico penale del Tribunale di Cuneo
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12.11.1999 il giudice monocratico penale del Tribunale di Como affermava la responsabilità di LA IE e FO SA in ordine al reato di cui:
- agli artt. 6, 2^ comma, e 91 D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 (poiché, quali soci di fatto, vendevano alla società di fatto AN IO & C." di Bra, una macchina operatrice targata CN AA 978 sprovvista della struttura di protezione al posto di manovra prescritta dall'art. 182 del D.P.R. n. 547/1955 - acc. in Centallo, il 20.1.1996)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di lire 10 milioni di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati, i quali lamentano con doglianze comuni:
- l'insussistenza del reato, in quanto la norma contestata, all'epoca dell'accertamento del fatto, cioè anteriormente alle modifiche ad essa apportate dall'art. 4 del D.Lgs. 19.3.1996, n. 242, si sarebbe applicata soltanto ai progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori delle macchine soggette a norme di sicurezza. Essi invece, si erano limitati a rivendere una macchina avviata alla demolizione alla ditta già fornitrice, qualificata al ritiro della medesima;
- la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell'art. 7 del D.P.R. n. 547/1955, che non sarebbe stato abrogato dal D. Lgs. n.626/1994.
La sola FO, poi, eccepisce la propria completa estraneità al fatto contestato ed il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, poiché infondati.
1. Ai sensi dell'art. 6, 2^ comma, del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 19.3.1996, n. 242, "sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza" e tale divieto è sanzionato, con pena alternativa, dall'art. 91, 1^ comma, dello stesso D.Lgs. n. 626/1994. Il fatto contestato, però (accertato il 20.1.1996), è antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 242/1996, sicché deve essere correlato alla previsione originaria del 2^ comma dell'art. del D.Lgs. n. 626/1994, la quale disponeva testualmente "sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente". In entrambe le formulazioni, comunque, la legge vietava e vieta tuttora la "vendita" (non la "fornitura") di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, sicché il termine "fornitore" - che si rinviene nella rubrica dell'art. 6 in esame - non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente provvedono delle macchine, attrezzature ed impianti, bensì esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita (o rivendita) non consentita.
2. Le previsioni dell'art. 7 (sanzionate ex art. 390) del D.P.R. 27.4.1955, n. 547 sono state sostituite da quelle dell'art. 6 del D.Lgs. n. 626/1994 e, a norma dell'art. 98 di quest'ultimo testo normativo, le disposizioni già vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro restano in vigore solo in quanto non siano state specificamente modificate dalla nuova normativa.
3. La responsabilità della FO, infine, risulta connessa - con motivazione esauriente e razionale - alla qualità di comproprietaria del bene illecitamente venduto.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000