Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10296
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Sentenza 16 luglio 2002

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È diritto del difensore - che aderisca all'astensione delle udienze legittimamente deliberata dal competente organismo forense - quello di ottenere un differimento della trattazione della causa (indubbiamente valendo tale astensione quale legittimo impedimento dello svolgimento delle previste attività processuali), sicché lo svolgimento di quelle attività, in presenza di tale impedimento, ben può determinare, ove ne sia da esse derivato pregiudizio al diritto di difesa, una nullità degli atti assunti. Tuttavia, l'impedimento in oggetto deve essere previamente portato a conoscenza dell'Ufficio, anche mediante semplice dichiarazione rassegnata a verbale della stessa udienza, siccome si tratta di una facoltà del difensore che, pur avendo origine o fonte in un deliberato "collettivo", si esercita mediante un atto di esternazione individuale, la cui presenza è indefettibile, appartenendo alla sfera dei diritti personali la facoltà di aderire, o meno, ad una decisione di astenersi dall'attività (cfr. Corte Cost. n. 171 del 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10296
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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