Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/10/2002, n. 14582
CASS
Sentenza 12 ottobre 2002

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In tema di conferimento di incarichi di guardia medica, l'art. 8 comma primo bis del decreto legislativo n. 502/92 (nel testo modificato dall'art. 9 D.Lgs. n. 517/93), secondo il quale devono essere utilizzati "ad esaurimento" i medici addetti ad una certa epoca alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi, va inteso nel senso che a decorrere dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del decreto 517, non è consentito non solo il conferimento di nuovi incarichi, ma anche l'utilizzazione di personale diverso da quello già addetto alla stessa data all'espletamento dell'attività in questione, per il quale soltanto valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 legge 833/1978.(nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in contrasto con norma imperativa, aveva ritenuto sufficiente il conferimento dell'incarico prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato, senza considerare che si trattava di nuovo incarico da eseguirsi a partire dal 31 dicembre 1993).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/10/2002, n. 14582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14582
    Data del deposito : 12 ottobre 2002

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