Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza è ritualmente effettuata, nel caso di più difensori domiciliatari, presso uno solo di essi, non sussistendo un diritto a una duplice notificazione dell'unico atto. (Fattispecie in tema di richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2013, n. 43880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43880 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/10/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F.M.S. - rel. Consigliere - N. 3072
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 11658/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ER N. IL 04/01/1972;
avverso l'ordinanza n. 161/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 01/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1^ ottobre 2012 rigettava l'incidente in executivis con il quale BO RT aveva chiesto, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna per violazione dell'art. 186 C.d.S., resa a suo carico, il 30 giugno 2011, dalla predetta corte distrettuale. A sostegno della decisione il G.E., preso atto delle ragioni esposte dal condannato, escludeva la nullità della sentenza e del susseguente estratto contumaciale notificatogli, perché soltanto per mero errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la sentenza riportava nella intestazione una erronea indicazione della sentenza appellata, dovendo nella fattispecie prevalere il dispositivo letto in udienza, corretto in ogni sua indicazione e correttamente riportato nell'estratto contumaciale. Escludeva altresì il G.E. difetto di notificazione di detto estratto, notificato al difensore di fiducia a mani di persona all'uopo incaricata, a nulla rilevando che il luogo della notificazione sia stato non già lo studio principale di detto legale, co-difensore di fiducia, posto in Palazzolo sull'Oglio, ma lo studio dal medesimo diviso con altro collega in Brescia.
2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza BO RT, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 130 c.p.p., osservando: la difesa del ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a); la Corte di appello ha notificato una sentenza relativa a diversa sentenza, dappoiché, quale sentenza impugnata, ha indicato il Tribunale di Bergamo e la data del 22.10.2010; tanto non integra mero errore materiale dappoiché circostanza idonea ad incidere direttamente nel diritto di difesa;
a nulla rileva il dispositivo letto in udienza giacché l'imputato era contumace eppertanto non presente in quel frangente processuale;
tanto integra nullità di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), relativo al diritto di assistenza e rappresentanza dell'imputato.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa ricorrente violazione dell'art. 148 e segg. c.p.p., osservando: la notifica dell'estratto contumaciale al co-difensore Bona Aronne è stato eseguito a mani di tale NE AN, in Brescia, presso uno studio posto in via Tosio, 24, diverso da quello indicato nella elezione di domicilio in Palazzolo s/O, via S. Pellico, 18, sede professionale dell'avv. Aronne Bona;
la predetta NE non è dipendente dell'avv. Bona e con la predetta non intercorre alcun rapporto fiduciario.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso giacché condivise le ragioni del rigetto difensivamente impugnato.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Quanto al primo motivo è stato opportunamente rammentato dal P.G. in sede che "l'estratto della sentenza contumaciale che, unitamente all'avviso di deposito, va in ogni caso notificato all'imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli elementi formali di cui all'art. 546 c.p.p., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto" (Cass., Sez. 2^, 10/01/2006, n. 3635). Ne consegue che a nulla rileva ai fini della legittimità dell'estratto contumaciale, che l'originale della sentenza contenga, per palese errore materiale, una discrasia tra dispositivo ed intestazione, giacché l'estratto contumaciale portato a conoscenza dell'imputato conteneva riferimenti precisi alla sentenza appellata ed alla decisione assunta sul gravame.
4.2 Quanto invece al secondo motivo, come detto anch'esso infondato, osserva il Collegio che, contrariamente all'assunto difensivo, la notifica dell'estratto contumaciale eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario è valida anche se effettuata presso uno studio diverso, ed ubicato in un'altra città, rispetto a quello indicato nell'atto di elezione (Cass., Sez. 1^, 20/01/2010, n. 4605). Quando si tratta infatti del difensore di fiducia, mentre è stata ritenuta valida un'elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore individuato nominativamente, senza l'individuazione del luogo, non è stata ritenuta valida una elezione presso lo studio senza l'individuazione nominativa del domiciliatario (Sez. 4^ 24 gennaio 2008 n. 13933, rv. 239222); ne discende che ciò che qualifica la validità di un'elezione del domicilio è l'individuazione della persona del domiciliatario e nel caso di specie la notifica dell'estratto contumaciale è avvenuta presso uno studio in uso all'avvocato di fiducia, anche se collocato in una città diversa da quella contenuta nell'atto di elezione di domicilio, cioè Brescia invece che Palazzolo s/O, luoghi in cui il medesimo difensore svolgeva comunque la sua attività professionale.
Quanto alla persona che materialmente ricevette l'atto, correttamente ha evidenziato il giudice territoriale che trattasi di persona individuata nella relazione di notificazione come persona incaricata della ricezione dell'atto, ne' per questo appare necessario un rapporto di lavoro subordinato tra avvocato domiciliatario e detta persona.
Nel caso in esame inoltre la notifica è avvenuta ad entrambi i codifensori, di guisa che giova altresì richiamare l'insegnamento di questo giudice di legittimità secondo cui la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza è ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori domiciliatari dell'imputato, non sussistendo un diritto di costui a una duplice notificazione dell'unico atto, giacché, in considerazione dell'affidamento proprio della difesa fiduciaria, in difetto di specifici e inequivocabili elementi indicativi del contrario, può ritenersi ragionevolmente raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell'imputato medesimo, senza che occorra una notificazione anche all'altro difensore (Cass., Sez. 1^, 27/11/2009, n. 49736).
5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013