Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 49736
CASS
Sentenza 27 novembre 2009

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La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza è ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori domiciliatari dell'imputato, non sussistendo un diritto di costui a una duplice notificazione dell'unico atto, giacché, in considerazione dell'affidamento proprio della difesa fiduciaria, in difetto di specifici e inequivocabili elementi indicativi del contrario, può ritenersi ragionevolmente raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell'imputato medesimo, senza che occorra una notificazione anche all'altro difensore. (Fattispecie in tema di richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 49736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49736
    Data del deposito : 27 novembre 2009

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