Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza è ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori domiciliatari dell'imputato, non sussistendo un diritto di costui a una duplice notificazione dell'unico atto, giacché, in considerazione dell'affidamento proprio della difesa fiduciaria, in difetto di specifici e inequivocabili elementi indicativi del contrario, può ritenersi ragionevolmente raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell'imputato medesimo, senza che occorra una notificazione anche all'altro difensore. (Fattispecie in tema di richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 49736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49736 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3209
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 30366/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IC, n. il 28 aprile 1967;
avverso l'ordinanza 27 maggio 2009 - Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 27 maggio 2009, depositata in cancelleria il 28 maggio 2009, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza proposta nell'interesse di ON CC volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ai sensi dell'art. 670 c.p.p. della sentenza 16 aprile 2008 del Tribunale di Roma. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Lucentini Marco, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione ON CC chiedendo l'annullamento per i seguenti profili:
a) inosservanza per erronea applicazione dell'art. 670 c.p.p. e art.548 c.p.p., comma 3, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Veniva censurata la equiparazione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 3, della notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale e la notificazione della sentenza con allegato un decreto di correzione dell'errore materiale;
la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale non può essere sostituita da alcun atto equipollente.
b) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 670 e 128 c.p.p. e art. 571 c.p.p., comma 3, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione;
secondo il tenore dell'art. 128 c.p.p. per il quale l'avviso di deposito deve essere notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione, doveva essere dato avviso anche al difensore assente in giudizio ancorché fosse presente in giudizio il secondo difensore.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Rilevato che appare incontestato in causa che la notificazione dell'estratto contumaciale sia avvenuto correttamente al domicilio eletto presso uno dei difensori, si osserva che questo Collegio ritiene di dover dar continuità al principio di diritto secondo cui la notifica dell'estratto contumaciale rimane ritualmente effettuata alternativamente presso uno solo dei difensori non sussistendo un diritto dell'interessato a una duplice notificazione dell'unico atto. Invero, la duplicità notificatoria dell'estratto contumaciale, come invocato, appare del tutto ultronea in considerazione dell'affidamento proprio della difesa fiduciaria in forza del quale, in difetto di specifici ed inequivocabili elementi indicativi del contrario, può ritenersi ragionevolmente raggiunta l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato (che è assistito da un difensore da lui stesso scelto e che gode dunque della sua fiducia) facendo conseguentemente venire meno il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass., Sez. 5, 13 aprile 2007, n. 32616) pur come modificato dalla L. n. 60 del 2005 (Sez. 5,29 gennaio 2009, n. 4223). A nulla può rilevare che, in costanza della procedura per la correzione di errore materiale, il ricorrente abbia provveduto alla nomina anche di altro difensore. Trattasi per vero, nel caso di specie (notificazione dell'estratto contumaciale) non di una notificazione che opera nell'interesse del difensore (ai fini per esempio impugnatori), bensì nell'interesse specifico dell'imputato, sicché la notifica va fatta alla difesa tecnica in sè e non a ciascun difensore.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2009