Sentenza 20 gennaio 2010
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La notifica dell'estratto contumaciale eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario è valida anche se effettuata presso uno studio diverso, ed ubicato in un'altra città, rispetto a quello indicato nell'atto di elezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 69
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 31905/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CÀ NI N. IL 14/02/1976;
avverso la sentenza n. 409/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. FRATICELLI chiedeva annullamento con rinvio se vi era stata l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, altrimenti l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. Cassiano chiedeva l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Genova, giudicando in sede di annullamento con rinvio, confermava la sentenza di condanna di FU EN per il delitto di cui all'art. 483 c.p. per aver dichiarato falsamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, in una dichiarazione sostitutiva ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti legali, di non aver riportato condanne penali anche a seguito di patteggiamento, mentre aveva patteggiato una pena per guida in stato di ebbrezza. La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio una precedente decisione in quanto non era stata data adeguata la risposta alla questione di diritto posta coi motivi di appello e cioè se una condanna a pena patteggiata continuasse a produrre i suoi effetti anche dopo decorso il termine di cui all'art.445 c.p.p., comma 2, essendosi limitata la Corte territoriale a sostenere che la falsa dichiarazione era un dato di fatto non suscettibile di interpretazioni giuridiche, mentre avrebbe dovuto svolgere accertamenti onde verificare se l'imputato era consapevole che per utilizzare l'estinzione degli effetti penali della condanna patteggiata doveva ottenere una pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, visto che si trattava di un principio frutto di elaborazione giurisprudenziale.
La Corte territoriale, in sede di rinvio, osservava che la sentenza di condanna doveva essere confermata in quanto il contenuto della dichiarazione affetta da falsità richiedeva di indicare se il soggetto avesse mai riportato condanne penali anche a pena patteggiata e quindi era del tutto irrilevante la questione degli effetti penali di quella sentenza di condanna. Il verbo "riportare" nella comune accezione indica colui che sottoposto a procedimento penale consegue una condanna, mentre del tutto ultroneo è interrogarsi sulla consapevolezza o meno che quel reato fosse ormai estinto. Riportare una condanna si riferisce ad un accadimento che non può essere pretermesso, anche se quel reato, a seguito del decorso del tempo, viene dichiarato estinto. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva:
- nullità della notifica dell'estratto contumaciale della seconda sentenza d'appello in quanto non effettuato nel domicilio eletto durante il giudizio di merito, ma bensì presso un diverso studio professionale del proprio difensore di fiducia con la conseguenza che quest'ultimo era venuto in possesso degli atti con ritardo, rendendo più difficile la predisposizione dei motivi di ricorso;
violazione dell'art. 627 c.p.p. in quanto la Suprema Corte aveva ritenuto necessario annullare la sentenza affinché si procedesse all'assunzione di prove sulla consapevolezza dell'imputato di dover chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato, mentre la Corte territoriale non solo non aveva risposto alle istanze della difesa ma non aveva neppure motivato sul diniego;
motivazione apparente in quanto senza ottemperare al dictum della Corte di legittimità si era limitata a confermare la sentenza di primo grado senza affrontare la tematica dell'elemento soggettivo del reato, ma soprattutto senza rispondere al quesito di diritto principale e cioè se tra gli effetti penali della sentenza patteggiata estinti vi rientrasse anche il fatto storico della sua pronuncia;
- violazione di legge in relazione all'omessa indagine sulla sussistenza del dolo richiesto dalla norma, visto che l'imputato era convinto in buona fede che la condanna fosse estinta passati cinque anni, così come scritto all'art. 445 c.p.p., comma 2, tanto più che nel certificato penale era scritto "nulla"; la Corte Territoriale aveva ritenuto invece che nei delitti di falso non dovesse procedersi all'esame del dolo che cioè fosse provato in re ipsa, mentre in tali reati il dolo seppure generico doveva essere provato;
- violazione dell'art. 47 c.p. in quanto l'imputato aveva dato un'errata interpretazione della legge processuale penale, il che aveva determinato un errore sul fatto, in conseguenza del quale aveva ritenuto che la condanna ex art. 444 c.p.p. fosse del tutto estinta;
l'errore di fatto escludeva il dolo ma non la colpa, ma il delitto di cui all'art. 483 c.p. era punito solo a titolo di colpa;
- violazione dell'art. 47 c.p. in quanto l'errore di fatto era caduto su norme extrapenali quali quelle del codice di procedura penale, il che aveva fatto sì che egli non si fosse potuto rappresentare la falsità della sua dichiarazione;
- violazione dell'art. 175 c.p. per omessa applicazione del beneficio della non menzione che nel caso di specie sarebbe reiterabile in quanto per la prima volta era stato concesso in relazione alla condanna per pena patteggiata per un reato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, e poiché cessavano tutti gli effetti penali della condanna, il beneficio della non menzione era nuovamente concedibile;
- omessa applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
La questione processuale sollevata sulla irregolare notifica dell'estratto contumaciale deve essere respinta in quanto l'elezione di domicilio si caratterizza come individuazione di un luogo e di una persona presso la quale eseguire le notifiche. Quando si tratta del difensore di fiducia, mentre è stata ritenuta valida un'elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore individuato nominativamente, senza l'individuazione del luogo, non è stata ritenuta valida una elezione presso lo studio senza l'individuazione nominativa del domiciliatario (Sez. 4^ 24 gennaio 2008 n. 13933, rv. 239222); ne discende che ciò che qualifica la validità di un'elezione del domicilio è l'individuazione della persona del domiciliatario e nel caso di specie la notifica dell'estratto contumaciale è avvenuta presso lo studio dell'avvocato di fiducia, anche se collocato in una città diversa da quella contenuta nell'atto di elezione di domicilio, cioè Chiavari invece che Genova, luoghi in cui il medesimo difensore aveva studio legale proprio. Per altro il motivo di ricorso si limita sul punto a lamentare una maggiore difficoltà ad esercitare il diritto di difesa che comunque non gli ha impedito di presentare i motivi di ricorso. Venendo all'esame del merito, si rileva che la Corte di Cassazione nell'annullare la precedente decisione della Corte territoriale aveva rilevato che non erano state date risposte alle questione sollevate dall'appellante in relazione alla sua consapevolezza di dichiarare il falso, mentre doveva essere effettuata una disamina delle ragioni che lo avevano indotto a dichiarare di non aver mai riportato condanne penali, tenuto conto che erano già decorsi gli anni necessari ad ottenere l'estinzione del reato e che l'obbligo di richiedere al giudice dell'esecuzione l'estinzione era stata frutto di elaborazione giurisprudenziale.
Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ometteva di svolgere detto accertamento non tanto per inottemperanza alla decisione del giudice di legittimità, quanto perché aveva modificato la motivazione della sentenza di primo grado, sostenendo che la condotta ascritta all'imputato era quella di aver falsamente dichiarato di non aver riportato condanne penali, mentre una condanna vi era stata per guida in stato di ebbrezza.
Il collegio osserva che la circostanza che quella condanna fosse conseguente alla scelta del rito del patteggiamento e che fossero decorsi i due anni per l'estinzione del reato, era del tutto irrilevante in quanto non si discuteva di effetti penali di quella condanna, ma del fatto storico di averla riportata. L'estinzione di quel reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, con conseguente estinzione di tutti gli effetti penali di quella condanna, non poteva aver alcun effetto su questa condanna che non era un effetto penale della prima ma era conseguente solo alla falsa affermazione di non essere mai stato condannato in precedenza. In sostanza la commissione di questo reato non è legata ad un effetto penale della prima ma è conseguente ad una condotta autonoma e cioè di aver dichiarato il falso sul fatto di aver riportato una condanna.
Nella decisione delle Sezioni Unite n. 31 del 2001, in materia di art. 445 c.p.p. si afferma che per "effetti penali della condanna" si intendono le conseguenze giuridiche negative che ne derivano de jure, e che tali conseguenze sono l'impossibilità di ottenere la sospensione condizionale in presenza di una o più condanne precedenti, l'acquisizione della condizione di recidivo, l'iscrizione della condanna nel casellario, l'impossibilità di svolgere determinate attività, ottenere determinate autorizzazioni o concessioni, l'impossibilità di partecipare a determinati concorsi. La giurisprudenza di legittimità ha affermato in relazione a fattispecie simili che gli effetti penali che si estinguono a seguito di patteggiamento sono quelli esplicitamente elencati nell'art. 445 c.p.p., commi 1 e 2 (Sez. 3^ 3 aprile 1998 n. 5750, rv. 210606); ho.
poi escluso il reato di cui all'art. 483 c.p. nell'ipotesi in cui la condanna non dichiarata riguardasse un reato depenalizzato, quale l'emissione di assegni a vuoto, ma solo perché esisteva una norma che esplicitamente stabiliva che il giudice dell'esecuzione doveva revocare la sentenza d'ufficio (Sez. 5^ 30 ottobre 2007 n. 43919, rv. 237978).
Deve, invece, essere accolto il motivo relativo alla concessione della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p., questione sulla quale la Corte Territoriale non ha dato alcuna risposta. In merito deve segnalarsi che la decisione delle Sezioni Unite n. 31 del 2000, sopra ricordata ha affermato che la non menzione concessa in una condanna a pena patteggiata è preclusiva ad una nuova concessione per un reato commesso successivamente (Rv. 218528), ma poi ha ritenuto che il disvalore attribuito al fatto di aver riportato una condanna, seppur a pena patteggiata, viene meno solo "quando si verificheranno le condizioni per l'estinzione del reato, sicché, soltanto una volta intervenuta l'estinzione, la sentenza di patteggiamento sarà tamquam non esset, e non impedirà da quel momento e soltanto da quel momento, la concessione iussu iudicis, del beneficio della non menzione". Nel caso di specie detta estinzione è stata dichiarata in data 24/7/2006 e quindi ben poteva essere concessa un nuovo beneficio della non menzione. Quanto alla concessione dell'indulto, potrà sempre essere chiesto al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna che concede. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010