Sentenza 24 giugno 2003
Massime • 1
Nell'ambito della disciplina di cui alla legge sul patrocinio dei non abbienti, l'omessa notifica all'amministrazione finanziaria del ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del compenso, pronunciato dalla corte di appello, non è causa di inammissibilità dello stesso, atteso che la partecipazione dell'amministrazione finanziaria è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo e non anche in quella della concreta liquidazione del compenso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2003, n. 29271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29271 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco TORIELLO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Vincenzo TARDINO "
Dott. Luigi PICCIALLI "
Dott. Vittorio VANGELISTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l'avv. Francesco De Cristofaro del foro di Roma;
avverso l'ordinanza in data 28.11.2002 della Corte d'Appello di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli. Letta la requisitoria in data 10.3.2003 del Pubblico Ministero nella persona del sost. PG. Dott. L. D'Ambrosio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite.
FATTO E DIRITTO
L'avv. Francesco DE CRISTOFARO ricorre, per abnormità ed illegittimità, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale nel quale ha difeso una parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo da lui proposto avverso un decreto di liquidazione di compensi, pronunziato dalla Corte d'Appello di Roma il 23/5/2002. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge, per avere la corte suddetta erroneamente considerato quale causa d'inammissibilità del reclamo ex art. 12 L. 217/90 l'omessa notifica del relativo ricorso all'Ufficio Finanziario (già Intendenza di Finanza), evidenziando che tale partecipazione non è prevista in tale fase del procedimento, regolato, ratione temporis, dalle disposizioni della citata legge e che, comunque, anche la sopravvenuta disciplina, di cui al D.P.R. 30/5/2002 n. 115, non la prevede.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il nuovo T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia sopra citato è entrato in vigore il 1/7/2002 e, pertanto, il ricorso proposto il 26/6/2002 dal reclamante era soggetto alle disposizioni di cui alla L. 217 del 1990. Nell'ambito di tale disciplina la partecipazione dell'A.F. è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio (art. 6) e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo (art. 10), ma non anche in quelle della concreta liquidazione dei compensi (art. 12). In particolare, il quarto comma dell'art. 12, nel prevedere la facoltà di ricorrere in opposizione avverso il decreto di liquidazione, si riferisce ai soli soggetti indicati nel precedente comma 3 (difensore, consulente tecnico, parti private, querelante, pubblico ministero), senza menzionare anche l'Intendente di Finanza, come invece avviene nell'art. 6 co. 3 e nell'art. 10 co. 2 e 3. Ciò posto, l'erronea decisione della Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 12 co. 4 L. 217/90, ha indebitamente privato il ricorrente di una delle due fasi in cui si articola il procedimento di merito, quella conseguente al reclamo, diretta alla verifica della correttezza del decreto di liquidazione, emesso senza contraddittorio.
Sotto tale profilo, il provvedimento, ancorché astrattamente inquadrabile nella previsione normativa sopra citata (nell'ambito della quale le ordinanze emesse a seguito di reclamo, in virtù del richiamato art. 29 co. 6 L. 794/42, sono previste non impugnabili), si è tuttavia in concreto tradotto in un atto funzionalmente abnorme, come tale, da ritenersi ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., non essendovi alcun rimedio al sostanziale diniego di tutela giurisdizionale nel quale si è imbattuto il ricorrente.
Consegue l'annullamento, con rinvio alla corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 LUGLIO 2003.