Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
Quando, in sede di appello, il giudice procede a riunione di processi ed a rideterminazione della pena ai sensi dell'art 81 cod. pen., sulla base di più sentenze di condanna in primo grado, se la sospensione condizionale della pena riguarda solo alcune pronunzie, essa non si estende automaticamente alle altre. Tuttavia, se il gravame è proposto dal solo imputato ed il giudice di secondo grado, dopo aver rideterminato la pena, ritenga di confermare nel resto le sentenze impugnate (senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio ex art 163 cod. pen.), non è possibile, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenere non confermata la sospensione condizionale. A tanto, infatti, si oppongono, sia il principio del divieto di "reformatio in peius", sia quello della prevalenza, in caso di contrasto, del dispositivo sulla motivazione. (Nella fattispecie, il giudice di appello aveva respinto l'incidente di esecuzione del condannato che non intendeva ottemperare all'ingiunzione a costituirsi in carcere, sostenendo che la sospensione condizionale, concessa in primo grado per una delle due condanne irrogate, doveva intendersi inerente anche alla sentenza di secondo grado, che, dopo aver rideterminato la pena, aveva usato la formula "conferma nel resto". La Cassazione, enunziando i principi sopra esposti, ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che, interpretando la sentenza con la quale essa stessa aveva applicato la continuazione, aveva ritenuto che al condannato non competesse il beneficio ex art. 163 cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19.4.1999
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " LU Toth " N. 1788
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N. 19492/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BO IA, nata a [...] il [...], res.te a Fisciano, frazione Lancusi, via del Centenario n.avverso ordinanza della Corte di Appello di SA in data 8.4.1998
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini Vista la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
BO IA venne condannata, con sentenza 22.9.1995 del Pretore di SA (sezione distaccata di Mercato S.Severino), alla pena di L.
2.000.000 di multa per emissione di assegni privi della provvista, escluso il beneficio della sospensione condizionale di esecuzione della pena;
per analogo reato, la BO venne nuovamente condannata, con sentenza 29.9.1995 dello stesso Pretore, alla pena di mesi quattro di reclusione, concessole peraltro il menzionato beneficio. Sul gravame dell'imputata, la Corte di Appello di SA, riuniti i due procedimenti, con sentenza 2.10.1996, unificati i reati per il vincolo della continuazione, determinò la pena complessiva in mesi quattro e gg. quindici di reclusione, "confermando nel resto". Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputata avverso la sentenza, venne dichiarato inammissibile dalla Corte con ordinanza 30.4.1997. La BO, ricevuta ingiunzione di costituirsi in carcere per l'espiazione della pena, promosse quindi incidente di esecuzione, ritenendo che l'espressione "conferma nel resto", contenuta in dispositivo della sentenza, dovesse comprendere il beneficio della sospensione della pena per l'unico reato continuato. La Corte di Appello di SA, con ordinanza 8.4.1998, dichiarò il dispositivo della sentenza 2 ottobre 1996 "esplicativo della volontà di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena risultante dalla unificazione ai sensi dell'art.81 C.P.". La BO propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, della quale chiede l'annullamento per: 1) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, riferita all'art. 546 CPP ed in relazione all'applicazione del principio che, in caso di difformità fra dispositivo e motivazione, prevale il primo;
2) per vizio di manifesta illogicità sul punto.
Si deduce, infatti, quale argomento non colto, ovvero non logicamente trattato, che seppur sia vero che nella parte motivazionale la Corte territoriale ha escluso il beneficio della sospensione, tuttavia nessuna statuizione in tal senso, improponibile perché inducente reformatio in peius sul gravame della sola imputata, risulta in dispositivo che, esprimendo l'effettiva attuazione della volontà della legge, è prevalente rispetto alla motivazione: sarebbe passata in giudicato, quindi, pronuncia confermativa della sospensione della pena.
Il Procuratore Generale della Repubblica, con propria requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenuta ormai irrevocabile la sentenza della Corte territoriale che, in motivazione, ha espressamente negato il beneficio della sospensione della pena detentiva.
Preso atto dei termini del gravame, questa Corte rileva, anzitutto, come non risulti che la sentenza 2.10.1996 sia divenuta definitiva per inammissibilità di ricorso proposto in punto alla negazione del beneficio (certamente da escludere, per la interpretazione "in bonam partem" sostenuta dall'imputata).
Tale dato, non specificamente considerato nell'impugnata ordinanza, indirizza necessariamente l'indagine sul tema della difformità tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, per verificare gli effettivi termini del giudicato, alla luce del principio che lo stesso si forma sui capi e sui punti della decisione, nella sua completezza espressa nel dispositivo.
Nel caso che ne occupa, dunque, la statuizione, in dispositivo, di "conferma nel resto", è riferita a sentenze modificate per la determinazione di unica pena, conseguente alla riunione dei procedimenti ed alla unificazione dei reati ivi trattati, per il ritenuto vincolo della continuazione;
poiché l'una sentenza (la prima) aveva negato il beneficio, diversamente dalla seconda, il dispositivo ha potuto realmente prestarsi ad equivoca interpretazione.
Nel concetto di difformità tra motivazione e dispositivo, va aggiunto, non può ricomprendersi l'ipotesi di vera incompatibilità, per loro reciso contrasto, delle statuizioni così diversamente "situate", per tal via prospettandosi lo specifico caso di contraddittorietà della motivazione, ma, piuttosto, quella che disegni una "discordanza decisionale", in ragione del fatto che la finalità meramente strumentale della motivazione non trova puntuale conclusione nella parte dispositiva del provvedimento. Trattasi, appunto, del caso in esame, in cui la negazione del beneficio, statuizione di assoluto rilievo ai fini di esecuzione della pronuncia, è espressa in motivazione e, però, non trova la indispensabile traduzione nel dispositivo.
Orbene, avuto presente il principio consolidato (Cass. Sez. I, 11.4.1995 n. 3926, P.G. in proc. Biemmi;
Cass. sez. I, 5.5.1992 n. 1139, Ceravolo) che, in tali ipotesi, il dispositivo prevale rispetto alla motivazione, attesa la strumentalità ed il difetto di propria autonomia della seconda rispetto al primo - cui è assegnata la funzione attuativa della volontà della legge nel caso concreto - deve ritenersi che l'impugnata ordinanza sia incorsa in erronea applicazione di tal principio.
Deve dirsi indubbio, infatti, che la sentenza della Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto unicamente dall'imputata, abbia voluto limitare i termini della parziale riforma delle due sentenze, unitariamente trattate, per quanto attinente la sola determinazione della pena;
diversamente, il provvedimento di riunione ma, soprattutto, il giudizio di continuazione fra i reati si sarebbe risolto in una inammissibile reformatio in peius (indubitabile, nel raffronto con il trattamento quo ante), contraria alla stessa ratio che ha sotteso l'uno e l'altro.
Conforta, in tal senso, che nessuna delle parti abbia originariamente "letto" in modo diverso la pronuncia, posto che, come detto, non risulta che "in reazione" abbia proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando la reformatio in pejus e, tanto meno, il Procuratore della Repubblica, nel superiore interesse della legge. È significativo, del resto, che in motivazione risulti negato il beneficio che venne concesso dalla sentenza 29.9.1995 proprio in relazione al reato sanzionato più gravemente, più grave pertanto, rispetto a quello giudicato anteriormente, tanto da rendere evidente che le due pronunce si orientarono differentemente, sul punto, unicamente in ragione della diversa specie di pena comminata, inopportuna la "spendita" della sospensione per la sola pena pecuniaria relativa alla prima sentenza.
A tali rilievi, occorre aggiungere quello non taciuto nella stessa requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, e cioè che sussistevano tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per conservare alla imputata il beneficio della sospensione in ordine alla pena detentiva, salvo ovviamente il giudizio di prognosi. L'ordinanza impugnata, per vero, interpreta le statuizioni della sentenza 2.10.1996, facendo espresso richiamo al noto insegnamento giurisprudenziale secondo cui, quando più episodi di reato continuato sono giudicati con sentenze successive, non è consentita un'automatica estensione del beneficio in parola, concesso con la prima, alle seguenti, operando la unificazione ai soli fini di determinazione della pena;
in tale ipotesi, infatti, il giudice del merito deve compiere nuova valutazione di meritevolezza del beneficio (presente, nel caso).
Il richiamo, però, non è esattamente in termini, perché, nella specie che ne occupa, non si è posto il problema di nuovo giudizio prognostico finalizzato alla estensione di beneficio già concesso;
la prognosi, nel presente caso, era già stata pienamente effettuata e, in difetto di impugnativa del P.M., non era certo ripetibile e rivisitabile in danno della unica parte appellante. Deve ritenersi, in definitiva, che la sentenza 2.10.96 sia realmente divenuta irrevocabile negli invalicabili termini del dispositivo, in cui, esprimendosi una riforma limitata alla rideterminazione (complessiva) della pena, ed una totale conferma "nel resto", si è conservato il beneficio di sospensione della pena medesima, comminata mediante aumento congruo su quella detentiva;
al punto che la statuizione denegatoria in motivazione, fondata su nuova prognosi fuori di ogni regola e logica, risulta sostanzialmente estranea alla effettiva volontà del giudice.
Consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio (trovando piena applicazione il disposto di cui alla lettera 1 dell'art.620 CPP), per la parte in cui ha diversamente ritenuto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ritiene che nel dispositivo della sentenza 2.10.1996 della Corte di Appello di SA è stato escluso il beneficio di cui all'art. 163 C.P. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999