Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1788
CASS
Sentenza 19 aprile 1999

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Quando, in sede di appello, il giudice procede a riunione di processi ed a rideterminazione della pena ai sensi dell'art 81 cod. pen., sulla base di più sentenze di condanna in primo grado, se la sospensione condizionale della pena riguarda solo alcune pronunzie, essa non si estende automaticamente alle altre. Tuttavia, se il gravame è proposto dal solo imputato ed il giudice di secondo grado, dopo aver rideterminato la pena, ritenga di confermare nel resto le sentenze impugnate (senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio ex art 163 cod. pen.), non è possibile, anche in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenere non confermata la sospensione condizionale. A tanto, infatti, si oppongono, sia il principio del divieto di "reformatio in peius", sia quello della prevalenza, in caso di contrasto, del dispositivo sulla motivazione. (Nella fattispecie, il giudice di appello aveva respinto l'incidente di esecuzione del condannato che non intendeva ottemperare all'ingiunzione a costituirsi in carcere, sostenendo che la sospensione condizionale, concessa in primo grado per una delle due condanne irrogate, doveva intendersi inerente anche alla sentenza di secondo grado, che, dopo aver rideterminato la pena, aveva usato la formula "conferma nel resto". La Cassazione, enunziando i principi sopra esposti, ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che, interpretando la sentenza con la quale essa stessa aveva applicato la continuazione, aveva ritenuto che al condannato non competesse il beneficio ex art. 163 cod.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1788
    Data del deposito : 19 aprile 1999

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