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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18175 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TU GI nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 09/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da GI TU, ai sensi degli artt. 147 n. 2 cod. pen. e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Avverso l’ordinanza, GI TU ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Simonetta Galantucci, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 125, 684 cod. proc. pen., 147 n. 2 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., nonché l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ad avviso della difesa le argomentazioni del Tribunale risultano carenti in ordine alla valutazione dell’età avanzata del ricorrente, persona ottantunenne;
alla idoneità del domicilio indicato per la espiazione della misura, trattandosi di una casa di cura distante dal luogo di commissione del reato di circa 854 Km;
ed alla circostanza che il ricorrente ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 18175 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 espresso il consenso all’eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Tali circostanze, da valutare congiuntamente alle plurime gravi patologie da cui è affetto il condannato (tra queste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X , XXXXXXXXXXXXXX ed altre) a fronte della diminuita pericolosità del condannato anziano, renderebbero la pena inumana, in violazione dell’art. 27 Cost. anche alla luce dei principi affermati sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2021, che hanno evidenziato la presunzione della generale diminuzione della pericolosità sociale del condannato anziano e l’accrescimento del carico di sofferenza cagionato dalla detenzione carceraria con l’avanzare dell’età. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. è applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: - stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vítam ravvicinata;
affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [...], Rv. 281225 – 01, Sez. 1, n. 37216 del 5/3/2014, [...], Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, [...], Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, [...], Rv. 218229); condizioni di salute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrasto con il senso, di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 8/5/2009, [...], Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879). Al riguardo si è specificamente affermato la inevitabile incidenza dell’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento (Sez. 1, n. 52979 del 13/07/2016, [...], Rv. 268653 - 01) L'istituto della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. - a differenza di quello di cui all'art. 47- ter, comma 1 lett. c), che ha presupposti diversi, a cominciare dal limite di pena in relazione al quale può 2 essere concesso (" ... non superiore a quattro anni, anche se costituisce parte residua di maggior pena") - per espressa volontà del legislatore (" quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione") è privo di ambito applicativo autonomo, potendo - la relativa misura - essere riconosciuta, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 147 (o 146) cod. pen.(Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, [...], Rv. 277460; Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, [...], Rv. 263971; Sez. F, n. 38036 del 28/08/2014, Sibio, Rv. 261235). 3. Tanto premesso, le doglianze difensive non scalfiscono la congruità della motivazione dell’ordinanza impugnata la quale, sulla base della relazione sanitaria del 14 gennaio 2025 dell’Asl Roma 2, fornisce un quadro puntuale delle patologie del ricorrente evidenziando, come le stesse siano adeguatamente seguite in ambito carcerario, essendo garantite le terapie farmacologiche di cui necessita e che in ogni caso le condizioni di salute non risultano suscettibili di repentini e gravi peggioramenti risultando non incompatibili con la detenzione in carcere. L’ordinanza ha altresì dato conto di condizioni che assicurano al detenuto la tutela della salute rilevando che le patologie di cui il ricorrente è affetto si caratterizzano per una sicura possibilità di programmare l’osservazione e le cure necessarie così da non dover sottoporre il detenuto a continui contatti con i presidi medici esterni. Altrettanto attenta è la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza della ancora attuale pericolosità del ricorrente che sta scontando la pena per il tentato omicidio commesso in danno della ex moglie nei confronti della quale ha compiuto nel 2024 condotte aggressive e minacciose che hanno determinato la revoca della detenzione domiciliare che gli era stata concessa. Deve dunque concludersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae alle censure difensive avendo dato esaustivo conto, in conformità ai principi giurisprudenziali sopra riportati, delle ragioni del diniego. 4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 3 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da GI TU, ai sensi degli artt. 147 n. 2 cod. pen. e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Avverso l’ordinanza, GI TU ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Simonetta Galantucci, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 125, 684 cod. proc. pen., 147 n. 2 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., nonché l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ad avviso della difesa le argomentazioni del Tribunale risultano carenti in ordine alla valutazione dell’età avanzata del ricorrente, persona ottantunenne;
alla idoneità del domicilio indicato per la espiazione della misura, trattandosi di una casa di cura distante dal luogo di commissione del reato di circa 854 Km;
ed alla circostanza che il ricorrente ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 18175 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 espresso il consenso all’eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Tali circostanze, da valutare congiuntamente alle plurime gravi patologie da cui è affetto il condannato (tra queste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X , XXXXXXXXXXXXXX ed altre) a fronte della diminuita pericolosità del condannato anziano, renderebbero la pena inumana, in violazione dell’art. 27 Cost. anche alla luce dei principi affermati sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2021, che hanno evidenziato la presunzione della generale diminuzione della pericolosità sociale del condannato anziano e l’accrescimento del carico di sofferenza cagionato dalla detenzione carceraria con l’avanzare dell’età. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. è applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: - stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vítam ravvicinata;
affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [...], Rv. 281225 – 01, Sez. 1, n. 37216 del 5/3/2014, [...], Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, [...], Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, [...], Rv. 218229); condizioni di salute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrasto con il senso, di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 8/5/2009, [...], Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cina', Rv. 274879). Al riguardo si è specificamente affermato la inevitabile incidenza dell’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento (Sez. 1, n. 52979 del 13/07/2016, [...], Rv. 268653 - 01) L'istituto della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previsto dall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. - a differenza di quello di cui all'art. 47- ter, comma 1 lett. c), che ha presupposti diversi, a cominciare dal limite di pena in relazione al quale può 2 essere concesso (" ... non superiore a quattro anni, anche se costituisce parte residua di maggior pena") - per espressa volontà del legislatore (" quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione") è privo di ambito applicativo autonomo, potendo - la relativa misura - essere riconosciuta, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 147 (o 146) cod. pen.(Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, [...], Rv. 277460; Sez. 1, n. 25841 del 29/04/2015, [...], Rv. 263971; Sez. F, n. 38036 del 28/08/2014, Sibio, Rv. 261235). 3. Tanto premesso, le doglianze difensive non scalfiscono la congruità della motivazione dell’ordinanza impugnata la quale, sulla base della relazione sanitaria del 14 gennaio 2025 dell’Asl Roma 2, fornisce un quadro puntuale delle patologie del ricorrente evidenziando, come le stesse siano adeguatamente seguite in ambito carcerario, essendo garantite le terapie farmacologiche di cui necessita e che in ogni caso le condizioni di salute non risultano suscettibili di repentini e gravi peggioramenti risultando non incompatibili con la detenzione in carcere. L’ordinanza ha altresì dato conto di condizioni che assicurano al detenuto la tutela della salute rilevando che le patologie di cui il ricorrente è affetto si caratterizzano per una sicura possibilità di programmare l’osservazione e le cure necessarie così da non dover sottoporre il detenuto a continui contatti con i presidi medici esterni. Altrettanto attenta è la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza della ancora attuale pericolosità del ricorrente che sta scontando la pena per il tentato omicidio commesso in danno della ex moglie nei confronti della quale ha compiuto nel 2024 condotte aggressive e minacciose che hanno determinato la revoca della detenzione domiciliare che gli era stata concessa. Deve dunque concludersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae alle censure difensive avendo dato esaustivo conto, in conformità ai principi giurisprudenziali sopra riportati, delle ragioni del diniego. 4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 3 196/03 E SS.MM. 4