Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 2
In tema di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, nel sistema predisposto dagli artt. 38 e 45 del d.P.R. n. 639 del 1972, previgente alla legge n. 488 del 1986 - che, all'art. 14, comma quarto, ha attribuito ai comuni la facoltà di destinare in tutto o in parte alla effettiva gestione del servizio il gettito derivante dall'applicazione dei diritti di urgenza ex art. 31 del citato d.P.R. n. 639 del 1972 - , il servizio di accertamento e riscossione prestato dal concessionario può essere retribuito esclusivamente attraverso l'aggio, essendo ogni altra forma di remunerazione incompatibile con il diritto irrinunciabile del concedente a far propri il netto di tutte le entrate riscosse dal concessionario.
Il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10536 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO PROTO - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DITTA LP di TT AC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso l'avvocato NARDONE LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALBENGA, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato ALBERTI GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 666/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata l'08/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 9.1.1986, la ditta A.L.P.I., Azienda Lavori Pubblicitari Italiani, di TO DA conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Savona il Comune di Albenga per sentir dichiarare illegittima e comunque disapplicare l'ingiunzione del Sindaco di Albenga, notificata il 10.12.1985, di corrispondere la somma di lire 35.223.679, di cui lire 22.320.124 per tributi ed accessori e lire 12.903.555 per indennità di mora.
Esponeva, infatti, di avere stipulato con il Comune di Albenga un contratto per la concessione del Servizio di Pubblicità e Affissioni con decorrenza dal 20.3.72 con durata di cinque anni e poi rinnovato dal 20.3.1977 sino al 19.3.1982; che, alla scadenza del rapporto, il Comune si era immesso nei locali destinati all'esercizio appropriandosi di tutti i documenti della filiale LP di Albenga;
che, successivamente era stata espletata un'ispezione dell'Intendenza di Finanza a seguito della quale le era stato contestato il mancato pagamento dell'indennità dimora, pari al 6% delle somme versate, per asseriti ritardi nei pagamenti e la mancata restituzione della percentuale spettante al Comune e delle somme riscosse a titolo di compensi per urgenza lavoro notturno e festivo. Osservava che, viceversa, quanto al mancato versamento delle soprattasse, nel primo periodo contrattuale detti importi erano sempre stati versati al Comune e, nel secondo periodo contrattuale, erano invece stati trattenuti su espressa previsione contrattuale;
che parimenti l'LP aveva diritto di trattenere le somme in questione poiché percepite a titolo di rimborso di maggiori spese;
che, inoltre, i diritti riscossi per lavori urgenti festivi e notturni non costituivano entrate tributarie, ma corrispettivi di servizi resi dall'LP;
che alla società opponente derivavano dal contratto stipulato con il Comune diritti soggettivi, tra cui il diritto al compenso, in ordine al quale la legge non vietava libere determinazioni nella individuazione dell'aggio con conseguente possibilità di esigere dall'ente locale l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.
Il Comune di Albenga si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, sostenendo tra l'altro la nullità delle disposizioni contrattuali che riconoscessero al concessionario LP ulteriori compensi oltre quelli costituiti dall'aggio. Con sentenza del 29/1 - 30/5/1992, il Tribunale di Savona, in parziale accoglimento della domanda della ditta, revocava l'ingiunzione emessa dal Sindaco di Albenga, dichiarava la nullità della clausola di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 2 del disciplinare - capitolato stipulato tra le parti per il quinquennio 20.3.1977 - 19.3.1982 e condanna la ditta LP al pagamento in favore del Comune di Genova della somma di lire 28.395.124, di cui lire 22.320.124 a titolo di tributi e accessori e lire 6.075.000 a titolo di indennità dimora, oltre interessi legali dalla data del 23.12.1983 al saldo.
Proponeva appello la LP chiedendo, tra l'altro, dichiararsi la non debenza di tutte le somme richiestele in via di ingiunzione, o l'intervenuta prescrizione in subordine, dei pretesi crediti maturati anteriormente al 10 dicembre 1980, ex art. 2599 n.
4. Chiedeva la condanna, a sua volta, del Comune alla restituzione di quanto da essa versato in eccesso nei periodi gestionali 1972/73 e 1974/75; e prospettava, in estremo subordine, la nullità dell'intero rapporto contrattuale 1977 - 82.
La Corte territoriale di Genova riduceva (di L. 1.281.404) l'importo delle soprattasse dovute in restituzione dalla ditta (per difetto di prova, entro tali limiti, della correlativa percezione) e, disattesa ogni altra censura dell'appellante, confermava nel resto la statuizione di primo grado.
Contro quest'ultima sentenza, depositata l'8 settembre 1998, la LP ha proposto ricorso affidato a quattro mezzi di cassazione: cui resiste il Comune con controricorso, illustrato anche con memoria ex art. 375 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo complesso motivo della impugnazione, la ricorrente ripropone la questione sulla legittimità o meno della attribuzione al concessionario (del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni), oltre che dell'aggio, dei diritti di urgenza e delle soprattasse.
La soluzione negativa a tale quesito data dalla Corte territoriale, prevalentemente in ragione della ritenuta inderogabilità del sistema di remunerazione previsto dall'art. 45 DPR 639/72 in correlazione al solo aggio, è con il mezzo in esame,
sotto più profili, appunto, ora criticata dalla LP. La quale in contrario sostiene:
che la determinazione della percentuale dovuta all'affidatario del servizio di pubblicità e affissioni sarebbe demandata alla discrezionalità dell'Amministrazione concedente, attenendo alla definizione degli aspetti patrimoniali del rapporto contrattuale, mentre non vi sarebbe nel DPR n. 639/1972 alcuna norma di carattere imperativo che vieti il riconoscimento di compensi ulteriori rispetto all'aggio;
- che, infatti, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni sarebbe stato previsto dal legislatore sotto il duplice aspetto di sanzione tributaria e di prestazione di servizio, cosicché anche il corrispettivo del concessionario avrebbe natura composita e - al suo interno - le componenti relative ai diritti d'urgenza e alle soprattasse non avrebbero carattere tributario, ma remunererebbero il servizio di carattere privatistico svolto:
- che, comunque, l'art. 14, co. 4 della legge 9 agosto 1986 n. 488, avrebbe rimosso in via di interpretazione autentica il carattere inderogabile dei compensi circoscritti all'aggio, attribuendo ai comuni la facoltà di destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'art. 31 DPR 639/1972 (e cioè dai diritti di urgenza), in tutto o in parte, alla effettiva gestione del servizio. Nessuno di tali rilievi può, però. Condividersi.
La normativa di riferimento è, invero, costituita dall'art. 38 DPR 639/72 - per cui quando il servizio è affidato in concessione ad aggio il concessionario è tenuto indistintamente a tutte le spese - e dal successivo art. 45, dello stesso decreto, a termini del quale l'"aggio" va commisurato all'ammontare lordo dell'imposta e dei diritti riscossi, che (al netto di quello) vanno versati al Comune. Al riguardo di dette norme, questa Corte ha già avuto occasione di puntualizzare che, nel sistema di remunerazione del servizio da esse così predisposto non vi è spazio per l'attribuzione al concessionario di compensi ulteriori e diversi dall'aggio (cfr. sent. N. 11454/92), in quanto "incompatibili col diritto, intangibile ed irrinunciabile, del concedente a far proprio il netto di tutte le entrate riscosse dal concessionario" (così, testualmente, la successiva n. 4682/94). E questa interpretazione va ribadita.
Infatti, diversamente opinando (e ritenendo possibile, come pretende la ricorrente, istituire voci, complementari di remunerazione) non solo l'aggio verrebbe trasformato, in violazione del dettato normativo, in un compenso della sola attività di cassa, ma si giungerebbe anche a conseguenza aberranti come quella della duplicazione del compenso sulle soprattasse, una volta che oltre alla percentuale dell'aggio calcolata sulle "riscossioni lorde", e quindi anche su tali soprattasse, le stesse dovessero essere poi attribuite per l'intero al concessionario (in contrasto, per di più, con la loro natura di sanzioni correlate alla violazione di norme fiscali spettanti come tali, al titolare del potere impositivo). Inoltre, la corresponsione dei pretesi compensi per servizi urgenti aggirerebbe in pratica l'obbligo, posto a carico del concessionario del citato art. 380 DPR 63972, di far fronte indistintamente a tutte le spese del servizio.
Non rileva, d'altra parte, in contrario la distinzione, sulla quale particolarmente insiste la ricorrente, tra il momento (convenzionale di definizione degli aspetti patrimoniali della concessione anteriore alla riscossione e quello successivo, atteso che tale distinzione non può, appunto, tradursi in strumento di elusione di norme imperative.
E neppure ha pregio la considerazione che nelle disposizioni su richiamate non si rinviene un espresso divieto di corresponsione di compensi ulteriori sanzionato a pena di nullità. Infatti l'ipotesi di nullità del contratto per contrasto con norme imperative (che la Corte di merito ha correttamente ritenuto nella specie inverata) è configurata dall'art. 1418 c.c. indipendentemente da una espressa comunicazione di legge (e cioè dall'esistenza di una norma proibitiva perfetta, la quale contenga oltre ad uno specifico comando o divieto, anche la sanzione civilistica della nullità del negozio concluso in sua violazione), attraverso l'enunciazione di un principio generale volto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti normativi non sia collegata una specifica sanzione di nullità del relativo negozio. Sono, per di più, quelli nella specie in discussione precetti gravitanti nell'orbita della finanza locale, la quale, in ragione dell'interesse pubblico al soddisfacimento del quale è preordinata, è rigidamente preregolata dalla legge che per ciò non ammette deroghe, quale che sia il tipo di entrata normativamente destinata ad alimentarla e lo strumento prescelto per la sua riscossione. Non pertinente è infine il richiamo all'art. 14 della l. 488/96, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, in quanto norma - successiva alla risoluzione del servizio affidato alla LP - di contenuto innovativo, dettata per il raggiungimento di contingenti obiettivi di politica fiscale e disponente, quindi solo per il futuro.
Da ciò, conclusivamente, la non fondatezza del primo motivo della impugnazione.
2. Le medesime considerazioni sin qui svolte, sulla inderogabilità della normativa in tema di remunerazione del servizio in questione comportano la non fondatezza anche del successivo secondo motivo del ricorso, nella parte in cui, con questo, la LP torna a censurare, sotto il profilo del vizio di motivazione, la dichiarata nullità della clausola contrattuale prevedente (in tesi) compensi ulteriori rispetto all'aggio, appunto in deroga alla previsione di legge.
Mentre ad identica sorte va o incontro pure la residua censura, articolata nello stesso mezzo, quanto alla mancata dichiarazione della nullità consequenziale dell'intero contratto: atteso, per tal profilo, che la sentenza ha correttamente argomentato che l'appellante non aveva dimostrato che essa non avrebbe concluso il contratto in mancanza dell'attribuzione di quei compensi aggiuntivi. Infatti il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (cfr. n. 6036/95).
3. Il terzo motivo della impugnazione - con cui si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.", addebitandosi alla Corte genovese di avere "invertito l'onere della prova" riconoscendo pretese del Comune da esso non provate sia nell'an che nel quantum è, a sua volta, per ogni aspetto infondato. Quei giudici non hanno infatti, esonerato, come si pretende, l'ente concedente dall'onere della prova. Ma hanno ritenuto un tal onere, viceversa, dal medesimo assolto in correlazione agli importi che risultano dovuti, in tema di diritti di urgenza, secondo la Relazione dell'Intendenza di Finanza, in considerazione del fatto che "il lavoro degli ispettori si era svolto sulla base della complessa documentazione posta a loro disposizione sia dal Comune che dalla ditta LP e che i risultati da essi raggiunti non erano stati contestati dalla LP... avendo la stessa solo sostenuto il diritto di trattenere quei compensi". Mentre, con riguardo, all'importo dovuto in restituzione per soprattasse, la Corte di appello ne ha limitato il riconoscimento alla minor somma esplicitamente ammessa dalla ditta nei suoi rilievi critici alla suddetta relazione. Il che, in definitiva, si risolve in un giudizio di fatto, sulla sufficienza e valenza probatoria del materiale istruttorio, espresso dal Giudice del merito nell'ambito della sua discrezionalità di apprezzamento dei dati di causa e che, per essere per quanto detto congruamente motivato, non è suscettibile del preteso ulteriore riesame, nel merito, in questa sede di legittimità.
5. Correttamente, infine, i giudice a quibus hanno escluso, nella specie, l'invocata prescrizione breve, essendo il credito del Comune correlato non già ad omessi pagamenti periodici del concessionario, ma alla restituzione di importi, di pertinenza di quell'ente, indebitamente trattenuti dal gestore del servizio di riscossione. Per cui neppure sussiste la violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. dedotta con l'ultimo mezzo della impugnazione. La quale va,
pertanto, respinta nella sua integralità.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 77,47 oltre L.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002