Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
L'abbandono del posto di lavoro da parte di dipendente cui siano affidate mansioni di custodia e sorveglianza configura - a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto - mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall'effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro ed a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966, norme esprimenti precetti di sufficiente determinatezza. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad una guardia giurata, ha ribadito il principio secondo cui nelle controversie concernenti l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., solo la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, attraverso la puntuale deduzione dell'errore - sviamento del ragionamento del giudice di merito e ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito che, interpretando le disposizioni contrattuali, aveva ravvisato nella condotta del lavoratore un abbandono del posto di lavoro e non un momentaneamente allontanamento dal posto stesso.)
Commentario • 1
- 1. Licenziamento ed abbandono del posto di lavoro (Cass. n. 22394/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2013
1. Questione La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta dal lavoratore avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale, che gli aveva respinto la domanda diretta all'annullamento del licenziamento intimatogli dalla società per l'arbitrario abbandono del posto di lavoro. La Corte, dopo aver escluso che potesse ritenersi rilevante nella fattispecie la mancata affissione del codice disciplinare, essendo quella contestata una violazione di un dovere fondamentale del rapporto di lavoro manifestamente contraria all'etica comune, ha spiegato che l'istruttoria aveva consentito di appurare il comportamento fraudolento tenuto nell'occasione dal lavoratore, il quale aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9840 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI FL ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MIGLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato DAMIANO PALO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SUPERVIGILE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO TACCHINI 7, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 23/00 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 27/04/00 R.G.N. 5/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. RA Di IO, prospettando svariati vizi di motivazione e violazioni di legge, ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, meglio descritta in epigrafe che, in riforma della sentenza del locale Pretore, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli per giusta causa il 22 luglio 1996 dalla srl Supervigile per aver abbandonato il posto di lavoro, facendosi sostituire da guardia giurata dipendente da altro Istituto di vigilanza, essendo in precedenza incorso in analoghe infrazioni.
La sentenza impugnata ha argomentato che l'appello (incidentale) della società meritava di essere accolto (con assorbimento di quello principale del Di IO, che si doleva della mancata applicazione dell'art. 18, St. lav.) perché l'istruttoria aveva confermato le circostanze poste a base del recesso sia in ordine alle modalità del fatto che alla durata dell'assenza dal servizio, durante la quale il Di IO aveva arbitrariamente incaricato un terzo, dipendente da impresa concorrente, di sostituirlo.
In particolare, oltre ad escludere l'inattendibilità, invece ritenuta dal Pretore, delle dichiarazioni sia del testimone TE, perché assunto dalla società dopo la vicenda Di IO, essendosi, invece, costui limitato a ripetere in istruttoria circostanze che aveva già prima segnalate e avevano trovato conferma nella deposizione di tal Senatore, che del teste AP, per aver questi ammesso fatti a sè sfavorevoli, il Tribunale ha obiettato che l'applicazione della sanzione espulsiva era giustificata anche sul piano interpretativo della contrattazione collettiva, avendo la "condotta del lavoratore esposto a pericolo la custodia, la conservazione e l'integrità di beni", costituenti l'essenza stessa dell'attività di vigilanza.
Inoltre la sentenza ha escluso che la vicenda andasse valutata sotto il profilo di un semplice ritardo, come esposto dal Pretore, essendo consistita in un'assenza prolungata, che aveva compromesso, sia pure potenzialmente, le esigenze di prevenzione, repressione e controllo proprie dell'attività di sorveglianza, e "rivelato un grado di offensività da figurare come lesiva del vincolo fiduciario" essendosi il Di IO fatto sostituire da un agente dipendente da una società concorrente, "finendo per pregiudicare la stessa fimionalità del servizio" oltretutto ben potendo precedenti infrazioni, accadute oltre il biennio, essere considerate "non come elementi dell'illecito disciplinare ma al limitato fine di accertare la precisa natura e consistenza del fatto...".
Resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Di IO sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., in relazione all'art. 7, l. n. 300/1970, per mancanza del requisito dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto generatore del provvedimento espulsivo, posto che a fronte del telegramma di sospensione cautelare del 26 giugno, il licenziamento fu intimato il 19 luglio, ben oltre il termine di ragionevolezza della sua valutazione.
Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art 246, cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente sostiene che il giudizio d'attendibilità del teste TE, assunto dalla Supervigile e all'epoca dei fatti custode giudiziario dell'immobile vigilato dal Di IO, pur appartenendo alla sfera dell'attività discrezionale del giudice, non è stata fondata su elementi di carattere obiettivo (precisione, completezza) e soggettivo (interesse all'esito della lite, rapporti con le parti, qualità personali), contrapponendosi alla sua deposizione quella del teste AP.
Infatti, precisa sotto questo profilo il ricorrente, mentre il TE, "accertata l'assenza di un'ora e venti del Di IO, dopo dieci/venti minuti" si allontanò, senza sostituire l'assente o accertarsi dell'arrivo di altra guardia giurata, il AP aveva deposto per un'assenza di 45/50 minuti.
Il terzo motivo d'impugnazione denuncia la contraddittorietà e il difetto di motivazione della sentenza nell'interpretare gli artt. 59, lettera B e C, 60 e 92 del ccnl, secondo cui, rispettivamente, è prevista una multa, pari a quattro ore di retribuzione, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, ovvero la sospensione dalla retribuzione e dal servizio sino a sei giorni, qualora il dipendente si assenti dal lavoro per un giorno senza valida giustificazione, ovvero il licenziamento per giusta causa - art. 92 -, in caso, tra altri, di abbandono del posto di lavoro.
Si duole, in particolare, che il Tribunale, nella valutazione rigorista del caso, non abbia dato conto del significato proprio dei termini "ritardo" "allontanamento" e "abbandono" in quanto egli si era presentato al lavoro, non essendo riuscito ad avvertire telefonicamente l'azienda, dopo circa 45/50 minuti a causa d'un improvviso collasso della moglie e lamenta che non siano stati presi in considerazione dal Tribunale ne' la sua condotta, essendosi attivato per far avvisare, tramite altra guardia giurata, addetta a un edificio finitimo, il custode giudiziario TE del suo impedimento, ne' il ritardo con cui la Supervigile, dopo oltre due ore, lo rimpiazzò con altro dipendente, ne', infine, il comportamento del custode giudiziario, che non lo sostituì temporaneamente.
Con il quarto mezzo di ricorso, il Di IO segnala che il Tribunale ha trascurato di accertare doverosamente, la gravità e proporzionalità fra il fatto addebitato e la sanzione inflitta (artt. 2119, cod.civ.; 1 e 3, l. 15 luglio 66, n. 604 e 7, l. 20 maggio 70, n. 300 art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), senza tener conto delle previsioni contrattuali che graduano il ritardo, l'allontanamento e l'abbandono del posto di lavoro, avendo, invece, valorizzato precedenti provvedimenti disciplinari. Con ulteriore motivo ipotizza l'errata applicazione ed interpretazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge 300/70, in relazione con l'art. 59, ultimo comma, dell'art. 59, ccnl (art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), sostenendo l'irrilevanza di una sanzione del maggio 1995, per aver fatto una lunga telefonata con il telefono dell'azienda e di una nota, rivolta a tutti i dipendenti, di informarsi dei servizi, tanto più ininfluente avendo il teste TE deposto della sua costante e fattiva presenza in servizio, che aveva impedito furti, per contro intervenuti dopo il suo licenziamento e segnalando la mancata contestazione della recidiva, in relazione a un momentaneo allontanamento dal posto di lavoro. Infine, con il sesto motivo, il Di IO contesta, per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 della l. n. 604/1966; 18, l. n. 300/70; 1 e 2, l. n. 108/90, in rapporto con gli artt. 1218 e 2697,
cod.civ. e 416 e 437, cod.proc.civ. (art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), l'affermazione (errata) del Giudice di 1 grado secondo cui la prova del requisito numerico della consistenza occupazionale della società datrice di lavoro deve essere data dal lavoratore.
Il primo e il sesto mezzo d'impugnazione, deducendo per la prima volta in questa sede le questioni sopra illustrate, sono inammissibili, non avendo formato oggetto d'indagine nella sede di merito propria, oltretutto non essendo qui denunciata l'omessa pronuncia in ordine ai rispettivi punti.
In particolare, quanto alla tematica del requisito dell'immediatezza della contestazione, ha buon gioco la difesa della parte intimata nel ricordare che questo profilo, oltre a non essere mai stato proposto in 1 grado, o in sede d'appello, riguarda un aspetto di merito precluso in questa sede;
quanto all'ultimo motivo è appena il caso di obiettare che la censura involge aspetti relativi alla sentenza pretorile che avrebbero dovuto formare oggetto di specifica impugnazione in appello.
I restanti motivi sono infondati.
L'errata, in tesi, valutazione dei risultati della prova testimoniale, evidenziata con il secondo motivo sotto il profilo dell'inattendibilità della prova testimoniale, secondo pacifici principi giurisprudenziali ormai consolidati, non è denunciabile in cassazione se non dimostrando l'errore logico giuridico e la devianza motivazionale della sentenza, peraltro congrua e immune da errore, secondo quanto riassuntivamente sopra esposto in proposito. Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, che contestano l'interpretazione della regola contrattuale collettiva e la valutazione in concreto della gravità della condotta, onde adeguare proporzionalmente la sanzione è appena il caso di segnalare, meritandone una trattazione congiunta, che nelle controversie concernenti l'applicazione di contratti collettivi post corporativi privi di validità erga omnes, tra le quali rientra quello in esame, le i è denunciabile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi, dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., solo la violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362, ss., cod.civ., attraverso la puntuale deduzione dell'errore-sviamento del ragionamento del giudice di merito perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dalla sentenza, attraverso l'esposizione di una diversa interpretazione, costituisce censura inammissibile, non essendo deputata alla Corte di cassazione, cui spetta esclusivamente un giudizio di legittimità-conformità del decisum alle regole dell'Ordinamento, la ricerca degli elementi di fatto per valutarne gli effetti.
In questo contesto, il giudice di merito ha ritenuto, alla luce delle evenienze istruttorie, d'inquadrare la fattispecie, con giudizio qui insindacabile, non giustificando la censura l'esistenza di un errore irrazionale sul piano fattuale o giuri dico di rilevanza tale da evidenziarne la ricorrenza con carattere d'immediatezza ed assoluta evidenza, nell'abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, cui siano affidati mansioni di custodia e sorveglianza. Questa ipotesi, contrapponendosi ad un momentaneo allontanamento dal posto di lavoro, configura una mancanza di rilevante gravità, idonea, indipendentemente dall'effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro ed integra la nozione di giusta causa di licenziamento, anche indipendentemente dalla corrispondente previsione del codice disciplinare, "atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966, norme esprimenti precetti di sufficiente determinatezza" (v. Cass., 3 luglio 1998, n. 6534). D'altra parte, va evidenziato che i precedenti disciplinari non sono stati utilizzati come elementi costitutivi della fattispecie, ma sono stati legittimamente richiamati solo come mero criterio di determinazione della sanzione proporzionata all'incolpazione (v. ex multis, Cass., 23 agosto 1996, n. 7768). Infatti, il Tribunale ne ha espressamente giustificato l'incidenza, adducendo, in modo esaustivo ed immune da vizio, la possibilità, secondo quanto riferito nella parte narrativa di questa sentenza "che dei fatti oggetto di recidiva si tenga conto.... al limitato fine di accertare la precisa natura e consistenza del fatto immediatamente da valutare in rapporto al provvedimento di licenziamento" e significando che nella fattispecie "la reiterazione delle infrazioni commesse dal lavoratore fa apparire giustificata e proporzionata la reazione datoriale... ".
Pertanto anche questi motivi non reggono di fronte a consolidati e condivisi principi giurisprudenziali di cui non è suggerito alcun tentativo di mutamento.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali di questo giudizio di legittimità che liquida in E. 17,80, oltre E. 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002