Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4492
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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Al fine dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda (ex art. 706 cod. proc. civ.), tale luogo deve essere identificato con la casa coniugale, la quale individua presuntivamente la residenza, cioè il luogo di dimora abituale, di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova del verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza prima della proposizione della domanda stessa, a causa dello spostamento, da parte del coniuge, della propria dimora in un altro luogo, nel qual caso la competenza territoriale spetta al giudice di questo luogo.

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  • 1Ancora sull’ICI (IMU) prima casa: la Cassazione chiarisce ulteriormente la fattispecie
    Luca Mariotti · https://www.fiscoetasse.com/ · 16 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4492
Data del deposito : 5 maggio 1999

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