Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Al fine dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda (ex art. 706 cod. proc. civ.), tale luogo deve essere identificato con la casa coniugale, la quale individua presuntivamente la residenza, cioè il luogo di dimora abituale, di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova del verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza prima della proposizione della domanda stessa, a causa dello spostamento, da parte del coniuge, della propria dimora in un altro luogo, nel qual caso la competenza territoriale spetta al giudice di questo luogo.
Commentario • 1
- 1. Ancora sull’ICI (IMU) prima casa: la Cassazione chiarisce ulteriormente la fattispecieLuca Mariotti · https://www.fiscoetasse.com/ · 16 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
RE FR Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38 , presso l'avv.Benito Piero Panariti , che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Fabrizio Mantovani del Foro di Vigevano
- ricorrente -
contro
FO TO - intimata avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano n. 170 del 10.4.1996 Udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del 21.1.99 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Stefano Schirò che ha concluso per la reiezione del ricorso e la statuizione della competenza del Tribunale di Vercelli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 21.1.90 RE FR proponeva innanzi al Tribunale di Vigevano domanda di separazione personale da FO TO, con la quale era coniugato dal 7.9.1985, senza figli, all'uopo notificandole ricorso e decreto presso il di lei recapito in Vercelli. Assunti i provvedimenti presidenziali alla udienza del 9.11.1990, si costituiva ritualmente la FO eccependo innanzi al G.I. - in via pregiudiziale - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vigevano, avendo essa deducente stabilmente trasferito la propria residenza in Vercelli da tempo anteriore alla introduzione della controversia. La causa, raccolte le conclusioni delle parti, era quindi rimessa al Collegio. L'adì to Tribunale, con sentenza 10.4.96, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la competenza del Tribunale di Vercelli a conoscere della proposta domanda di separazione.
Osservava in motivazione che:
1. Alla data del ricorso la FO era da tempo domiciliata presso i suoi genitori 2. Lo stesso RE la aveva ivi accompagnata il 15.7.90, lasciandola definitivamente ed ivi notificandole ricorso e decreto.
3. La stabile consolidata domiciliazione della FO presso i genitori era circostanza ammessa dallo stesso RE.
4. Imponendo l'art. 706 c.p.c. di aver riguardo al domicilio effettivo del coniuge convenuto, la competenza spettava nella specie al Tribunale di Vercelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del RE è certamente ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. entro il quale, in assenza di prova della comunicazione della sentenza, ben poteva formularsi l'impugnazione in discorso (cass. 3136/98 - 9818/96 - 6239/96): e dagli atti emerge infatti, da un canto, che la cancelleria del Tribunale di Vigevano non ebbe a comunicare al procuratore del RE la sentenza mediante notificazione dell'estratto e, dall'altro, che il predetto difensore non prese visione del dispositivo ricevendone copia (come avvenuto per il difensore della FO).
Il ricorso del RE è però infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sull'istanza di separazione alla stregua del luogo della residenza del coniuge convenuto al dì della proposizione della domanda (art. 706 c.p.c.), il luogo stesso deve essere identificato con la casa coniugale (la quale segna presumibilmente la residenza e quindi la dimora abituale di tutti i componenti della famiglia) quando manchi la prova del verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza prima della domanda stessa, con il correlato spostamento in altro luogo della predetta dimora abituale (in tal senso cass. 8019/92 - 1985/ 87 - 6455/81). Facendo corretta applicazione di tali principi - che il Collegio non può che in questa sede pienamente ribadire - il Tribunale di Vigevano ha motivatamente declinato la propria competenza a conoscere della domanda di separazione proposta dal RE nei riguardi della FO sull'assunto - pienamente condiviso dal P.G.
nelle menzionate richieste scritte - che sulle risultanze anagrafiche (evidenzianti la permanente residenza della FO presso la casa coniugale di Vigevano alla data della "editio actionis") ben dovesse prevalere la realtà di una stabile, consolidata ed oramai irreversibile dimora della FO presso l'abitazione materna in Vercelli.
Ed in tal senso inducono ad opinare sia le conclusioni rassegnate dal RE alla udienza del 22.3.94 (evidenzianti un anteatto trasferimento della moglie presso i propri genitori sin dall'11.11.1987, interrotto da una temporanea ripresa della connivenza coniugale) in consonanza con le prime dichiarazioni del RE stesso alla udienza presidenziale 9.11.90 (secondo il quale la FO se ne era andata di fatto dalla casa coniugale sin dal 1987) sia le dichiarazioni della FO in pari data fatte con riferimento al totale abbandono da parte del marito a far data dall'estate del 1990 (quando il RE, dopo il di lei ricovero ospedaliero, la ebbe ad accompagnare dalla madre per ivi lasciarla senza più dar segni di sè se non con la notificazione, sempre in Vercelli, del ricorso introduttivo).
Il testè riferito quadro consente quindi di affermare - come ritenuto dal Tribunale di Vigevano - che, cessata irreversibilmente la convivenza tra i coniugi con il trasferimento, stabile, della dimora della FO presso l'abitazione della propria madre in Vercelli quantomeno dal luglio 1990 , a giudicare della domanda di separazione personale proposta dal RE sarebbe stato, ed è, competente, il Tribunale di tale luogo.
In tal senso, respinto il ricorso, conclusivamente si provvede.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso per regolamento del RE e dichiara la competenza del Tribunale di Vercelli a conoscere della domanda di separazione personale dalla FO dallo stesso proposta.