Sentenza 10 gennaio 2005
Massime • 1
In caso di scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, anche in assenza della contestuale richiesta del P.M. delle misure sostitutive intese a salvaguardare le stesse esigenze che è divenuto impossibile fronteggiare con la più grave misura, ne è consentita l'adozione con provvedimento successivo alla scarcerazione, a condizione che sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute successivamente alla scarcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2005 |
Testo completo
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3035/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE PRIMA SEZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/01/2005
SENTENZA
N. 45 105 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. TERESI RENATO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE n N. 044568/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI
11 3. Dott. CANZIO GIOVANNI
4.Dott. RR GR 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
1) EL RE N. IL 31/05/1978
avverso ORDINANZA del 16/11/2004
TRIB. LIBERTA' di GENOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Leste/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Qurelis Galasso che RR GR
рег il rigetto del ricorso) ha concluso flovedin
Udito il difensore Avv.alfredo Broidi che ha concluso to del ricorso;
per l'accoglimento OSSERVA
Con ordinanza in data 26.10.2004 il GIP del Tribunale di Genova ha applicato al cittadino albanese EL alias LM RT le misure coercitive del divieto di espatrio, dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di tentato omicidio in concorso con altri due soggetti ai danni di RE LB o di altro familiare del medesimo, commesso in Genova ed in LBia il 6.10.2001 ed in epoca precedente.
Al EL era stato attribuito il ruolo di mandante dell'omicidio e di colui che aveva messo a disposizione degli esecutori l'arma del delitto, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con silenziatore ed il GIP riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato alla stregua della indicazione contenuta nella precedente ordinanza, divenuta definitiva,
che aveva applicato in data 21.11.2002 la custodia cautelare in carcere all'indagato, successivamente scarcerato in data 26.11.2003 per scadenza dei termini di custodia cautelare, quando comunque lo stesso indagato si trovava già detenuto in esecuzione di altra condanna con fine pena lontana nel tempo. Lo stesso GIP, rilevato che nel frattempo il Magistrato di
Sorveglianza di Novara aveva peraltro disposto la espulsione del EL, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 286 del 1989, cosicché vi era il concreto pericolo che una volta rientrato in LBia l'imputato si sottraesse al processo in Italia ed alla esecuzione, applicava allo stesso, su richiesta del
P.M., le misure coercitive sopra indicate sottolineando altresì la particolare gravità del reato e la personalità dell'imputato, già condannato per grave fatto di violenza contro la persona ( la donna di cui, secondo l'accusa, aveva poi cercato di uccidere i parenti ), la disponibilità di armi e mezzi e la possibilità di mantenere i contatti con l'esterno del carcere.
Il Tribunale del riesame, investito della impugnazione del EL, con ordinanza in data 16.11.2004 ha confermato le misure rilevando che la sussistenza dei gravi indizi era stata riconosciuta con precedente giudicato cautelare, che aveva posto in luce come il mandato omicidiario fosse stato conferito dal EL mentre era in carcere, attraverso telefonate intercettate dalla polizia giudiziaria, per vendetta contro la donna che lo aveva accusato e fatto condannare per violenza, a nulla rilevando che i complici albanesi del
EL fossero stati condannati soltanto per la detenzione delle armi, posto che l'autorità albanese non aveva a disposizione le intercettazioni telefoniche in possesso invece della autorità italiana e che persistevano le esigenze cautelari quali il pericolo di fuga e quello che l'imputato, dopo l'espulsione,
rientrasse clandestinamente in Italia per commettere nuovi reati.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa di difesa di Cala RT
lamentando con distinti e separati motivi:
violazione dell'art. 307 C.P.P. ed omessa motivazione sul punto,
posto che il provvedimento impugnato, benché formalmente emesso ai sensi dell'art. 307, 1° comma, C.P.P., sostanzialmente doveva ritenersi emesso ex art. 307, comma 2, lett. b, C.P.P. per una ipotesi non contemplata da tale disposizione, trovandosi il procedimento nella fase antecedente alla celebrazione del giudizio abbreviato,
apparendo quindi evidente che l'intento del GIP era stato soltanto quello di procrastinare la carcerazione del EL in relazione al procedimento per cui lo stesso si trovava in esecuzione di pena ed il
2 Tribunale di Sorveglianza aveva disposto la espulsione, a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, peraltro impedita dalla misura coercitiva;
mancanza di motivazione della ordinanza applicativa della misura in
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punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
contraddittorietà dell'ordinanza del riesame posto che il GIP aveva omesso la motivazione sul punto richiamando soltanto per relationem il primo provvedimento cautelare;
violazione da parte del Tribunale del riesame dell'art. 292 comma 2
ter C.P.P., avendo illegittimamente sostituito e non solo integrato la motivazione della ordinanza del GIP;
illegittimità della emissione della ordinanza differita ai sensi dell'art.
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307 comma 1 C.P.P. in assenza di sopravvenute esigenze cautelari imputabili al condannato, nella specie non individuate;
violazione dell'art. 274 lett. b) C.P.P., illogicità e contraddittorietà
della ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari;
violazione dell'art. 274 lett. c) C.P.P. e artt. 7,8 e 10 C.P. per avere
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il Tribunale ipotizzato un fantasiosi rientro del EL in Italia dopo l'espulsione al fine di sostenere il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
E' preliminare ed assorbente il primo motivo di ricorso con cui la difesa del
EL lamenta sostanzialmente che il GIP, con la ordinanza poi confermata dal Tribunale del riesame, abbia applicato le misure coercitive all'imputato 3
asseritamene ai sensi del primo comma dell'art. 307 C.P.P., ma in realtà ai sensi del secondo comma della stessa norma, per una ipotesi non contemplata dalla norma, posto che non è intervenuta la sentenza di condanna e non sono sopravvenute esigenze cautelari, al solo fine di impedire la scarcerazione del EL in relazione ad altra condanna per cui il
Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la espulsione ai sensi dell'art. 16
del D. Lgs. N. 286 del 1998.
La doglianza è fondata.
La giurisprudenza di questo Collegio è nel senso che, in caso di scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di durata massima di custodia cautelare, in assenza di contestuale richiesta del P.M. di alcuna delle misure sostitutive intese a salvaguardare quelle stesse esigenze che è
divenuto impossibile fronteggiare con la più grave misura, ne sia consentita la adozione anche con provvedimento successivo alla scarcerazione, in presenza peraltro di nuove e comprovate esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute successivamente alla scarcerazione (cfr.
Cass. 24.9.1997 n. 4238).
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che non vi fosse necessità di nuove esigenze cautelari sopravvenute, richiamando il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 20897 del 28.5.2002 ed ha individuato le originarie esigenze cautelari nel pericolo che l'imputato, se libero, possa rendersi irreperibile e rientrare in Italia, dopo essere stato espulso, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza in relazione ad altro reato per cui aveva riportato condanna definitiva, per commettere ulteriori reati ai danni della donna contro cui si vorrebbe vendicare e che si ignora dove si trovi.
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Tali esigenze cautelari, a parte la circostanza che avrebbero dovuto essere esaminate in sede di scarcerazione dell'imputato per scadenza dei termini di custodia cautelare, appaiono peraltro allo stato inconsistenti in quanto basate su ipotesi non comprovate e prive di fondamento.
In realtà il supposto pericolo di fuga avrebbe dovuto essere esaminato in sede di scarcerazione dell'imputato per scadenza dei termini di custodia cautelare, in quanto la detenzione per altra causa non vale ad evitare quel pericolo, non potendosi escludere che il detenuto, per qualsiasi ragione lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (cfr,
Cass.
3.8.1995 n. 3875 ); per cui la circostanza che al momento della scarcerazione lo stesso Pubblico Ministero non abbia rilevato tale pericolo impedisce ora di prendere in esame un elemento che non è nuovo e non può
quindi determinare la applicazione di una nuova misura coercitiva diretta,
oltretutto, esclusivamente ad impedire la espulsione del ricorrente e non anche ad evitarne la fuga.
La ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e per l'effetto deve essere altresì annullata la ordinanza del GIP del Tribunale di
Genova in data 26.10.2004 che ha applicato le misure coercitive.
La cancelleria provvederà alla comunicazione del presente provvedimento al
Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 C.P.P.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e per l'effetto la ordinanza del
GIP del Tribunale di Genova applicativa delle misure coercitive in data
26.10.2004. Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al
Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 C.P.P.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2005.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Renato Teresi plovodim DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
31 GEN 2005
IL CANCELLIERE Rosannaanda geni
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