Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
La materia delle c.d. tasse automobilistiche - sottratta, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione delle commissioni tributarie e devoluta a quella del giudice ordinario - rientra nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., e non del giudice di pace, anche in caso di controversia instaurata per ottenere il rimborso del tributo, atteso che, versandosi in ipotesi di ripetizione d'indebito per inesistenza della "causa debendi", non è dato prescindere dal collegamento causale per l'individuazione dell'effettiva portata dell'obbligazione tributaria, con cognizione riservata, pertanto, al tribunale ed esclusione del ricorso al criterio generale di competenza "ratione valoris" in materia di rapporti obbligatori.
Commentario • 1
- 1. Commissioni tributarie, imposte e tasse, giurisdizione esclusivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO SACCUCCI - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - Consigliere -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17987 R.G. 1998, proposto da
A.C.I. - Automobile Club d'Italia -, in persona del Presidente, legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dall'avv. Fabio LORENZONI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via del Viminale 43;
- ricorrente -
contro
AT AN;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Giudice di pace di Milano in data 27 maggio 1998, depositata col n. 3934 il 12 giugno 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001:
- Cons. Dott. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Loria, delegato, per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
AN BA, assumendo di aver diritto alla restituzione del "rateo" della cd. tassa automobilistica pagata, per il possesso dell'autovettura BMW/518/i targata MI 4A8877, per l'anno 1997, a partire dall'8 agosto - data di annotazione al P.R.A. di Milano della cessazione della circolazione a seguito di demolizione del veicolo convenne davanti al Giudice di pace di Milano l'Automobile Club d'Italia, chiedendone la condanna al pagamento, all'indicato titolo, della somma di lire 214.300, con interessi legali dalla suddetta data. L'ente convenuto oppose l'incompetenza funzionale del giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'incompetenza per territorio del giudice di Milano e la competenza di quello di Roma, l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria. Il giudice a quo, con la sentenza precisata in epigrafe, superate le questioni pregiudiziali processuali e preliminari di merito, ha riconosciuto il diritto al rimborso, nella minore misura di lire 120.000, condannando l'ente al relativo pagamento, con gli accessori richiesti, oltre alla rifusione delle spese processuali. Per la cassazione ricorre, con duplice ordine di censure, l'Automobile Club d'Italia.
Il BA non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
Denunziando violazione dell'art. 9 c.p.c., il ricorrente formula due distinte, censure:
a) incompetenza funzionale del giudice di pace, essendo in materia di imposte e tasse competente il tribunale, regola a torto superata col ritenere assorbente la qualificazione della domanda come ripetizione d'indebito, senza considerarne il fondamento proprio sull'assunto "che la tassa non era più dovuta";
b) connesso difetto di legittimazione passiva dell'A.C.I., ente gestore del servizio di riscossione, ma privo di potere impositivo. Deducendo, poi, la violazione della legge 53/1983, propone le seguenti ulteriori doglianze:
c) erronea interpretazione della legge medesima, essendosi in presenza d i un pagamento che avviene per periodi d'imposta - come si desume, anche dal d.m. 25 novembre 1985 -, con cessazione dell'obbligo tributario, in caso di perdita della disponibilità del veicolo, solo dal periodo immediatamente successivo alla annotazione dell'evento nei registri del P.R.A.;
d) errato accoglimento della domanda in ordine agli interessi, materia "regolata per legge senza margini di discrezionalità";
e) sproporzionata valutazione delle spese processuali. La prima censura del primo motivo è fondata.
Posto che la materia delle tasse automobilistiche - sottratta alla giurisdizione delle commissioni tributarie sia ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 636/1972, sia a mente dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, applicabile "ratione temporis" - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Corte Cost., ord. 41/1998), quest'ultimo va individuato nel tribunale, ai sensi degli artt. 9, comma 2, e 25 c.p.c. (v., per tutte, Cass, Sez. un., 3924/1991). La regola non risulta ignorata dal giudice "a quo", che, ha tuttavia ritenuto di doverla superare - con ricorso alla generale competenza "ratione valoris" in materia di rapporti obbligatori sul rilievo che "l'attore non contesta un atto monitorio della pubblica amministrazione....bensì procede per ottenere la restituzione, di una determinata somma di danaro, di cui ritiene di essere in credito", onde si versa in ipotesi di "azione avente per oggetto l'adempimento di una obbligazione", rientrante nella competenza per valore del giudice di pace.
La violazione della richiamata disciplina processuale, che può essere dedotta in sede di legittimità avverso le sentenze del giudice di pace in causa non eccedente il valore di due milioni di lire (v. per tutte Cass.13249/2001), appare evidente. Versandosi in ipotesi di ripetizione d'indebito per inesistenza parziale della "causa debendi", che si assume venuta meno dopo il pagamento, dell'intero, non è dato prescindere dal collegamento causale, per l'individuazione dell'effettiva portata dell'obbligazione tributaria, con cognizione riservata comunque al tribunale (art. 9, comma 2, Nè, d'altronde, sarebbe ragionevole distinguere fra accertamento positivo ovvero negativo, assoggettando il primo alla competenza, funzionale ed applicando, al secondo, unicamente quella "ratione valoris".
In accoglimento della censura sul punto con assorbimento delle restanti -, la sentenza impugnata va cassata, e va dichiarata (art. 382, comma 2, c.p.c.) la competenza del Tribunale di Milano.
Nella natura della causa e nella entità della controversia si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo motivo, assorbite le censure restanti;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2002