Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3404
CASS
Sentenza 8 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La materia delle c.d. tasse automobilistiche - sottratta, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione delle commissioni tributarie e devoluta a quella del giudice ordinario - rientra nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., e non del giudice di pace, anche in caso di controversia instaurata per ottenere il rimborso del tributo, atteso che, versandosi in ipotesi di ripetizione d'indebito per inesistenza della "causa debendi", non è dato prescindere dal collegamento causale per l'individuazione dell'effettiva portata dell'obbligazione tributaria, con cognizione riservata, pertanto, al tribunale ed esclusione del ricorso al criterio generale di competenza "ratione valoris" in materia di rapporti obbligatori.

Commentario1

  • 1Commissioni tributarie, imposte e tasse, giurisdizione esclusivaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3404
Data del deposito : 8 marzo 2002

Testo completo