Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoncimento dan de mask pricente 03 24 9 /01 SEZIONE TERZA CIVILE all'obblip the stipule u contatto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OV Elio LONGO M Presidente 669/99 6712 Dott. Ugo FAVARA Dott. Ernesto LUPO ere - Rep. 1038 Consigliere TRIFO B Dott. Francesco Ud. 09/11/00 Dott. Ennio Consigliere MALZONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 CESANA BIANCA, NI OV, NI LU, nella per diritti L. 1 6 MAR 2001 qualità di eredi di RI OR, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA LATINA 290, presso lo studio 3000 CANCELLERIA dell'avvocato ROSCI FRANCESCO, che li difende unitamente all'avvocato MEROLA DONATO, con procura speciale del Dott. Notaio Antonio Cimmino Dicembre 1/1998, rep. n.7.515, ricorrenti
contro
E SUPRE T R LISSONI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA O C 441 FLAMINIA 144, presso lo studio dell'avvocato DI TURSI2000 1789 MICHELE, difeso dall'avvocato CERIELLO OV, -1- giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studic avverso la sentenza n. 3355/97 della Corte d'Appello نين dal Sig.dal j a di MILANO, emessa il 12/11/1997, depositata il per diritti L. * 24 APR 200 IL CANCELLIERE 28/11/97; RG.892/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Ernesto SH LUPO;
[2002 udito l'Avvocato FRANCESCO ROSCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 00001387 Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA DIRITTI DI 2 LIRE 2 ROSEC BB114458 2800044 26:4.91 BB114453 LLERIA LIRE 1500 CANCELLERIA D0673056 0880828 BEll1455 LIRE 1000 LIRE 1500 CANCELLERIA LIRE 10000 CANCELLEN LIRE 10000 CANCELLER R319306 D880823 AS430072 AS430036 -2- 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Svolgimento del processo. UFFICIO COPIE Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1990 CE SS, Rilasciata copia legale al Sig. DiTURSI premesso che con sentenza n. 1823/85 il Tribunale di Monza aveva per diritti 140044B, accolto la domanda da lui proposta
contro
OR RI, dichiarando il IL CANCELLIERE quest'ultimo obbligato a vendere al SS l'area nuda edificabile sita in Nova Milanese, e che tale sentenza era stata confermata in appello, conveniva il RI davanti allo stesso Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento del convenuto al detto obbligo, quantificati in L.283.411.000. Costituitosi il RI, il Tribunale adito, con la sentenza del 10 marzo 1994, respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda LIRE 2000 CANCELLERIA opposta dal convenuto, l'accoglieva parzialmente, determinando il pregiudizio in L.10 milioni, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 2 ottobre 1981. BE140239 Il SS proponeva appello in ordine alla liquidazione del danno. Il RI si costituiva proponendo appello incidentale, con cui chiedeva BE140232 che la domanda attrice fosse dichiarata inammissibile e, nel merito, LIRE 10000 infondata. La Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 28 CANCELLERIA novembre 1997, ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda, osservando che, nel precedente giudizio, il SS aveva AT981075 chiesto l'accertamento del diritto di opzione da lui esercitato con la lettera del 2 ottobre 1981 e la condanna del RI all'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed al risarcimento dei danni da ritardo, mentre nel presente giudizio il SS, stante l'impossibilità di dare esecuzione al contratto da parte del promittente venditore, aveva chiesto 3 4 il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della controparte, che non avevano formato oggetto di domanda nel primo giudizio. Nel merito la Corte ha osservato che era stato giudizialmente accertato che il patto di opzione, stipulato tra le parti il 3 luglio 1980, era stato esercitato in proprio dal SS il 2 ottobre 1981, onde si era perfezionato un contratto preliminare di compravendita. Poiché tale contratto non era stato adempiuto dal RI, promittente venditore, era dovuto alla controparte il risarcimento del danno per la mancata stipulazione del contratto definitivo, costituito dalla differenza tra il } prezzo pattuito ed il valore commerciale del bene immobile al momento della proposizione della domanda di risoluzione. Tale differenza, گیا secondo la consulenza tecnica non contestata, ammonta a L.243.960.000, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali a decorrere dal 2 ottobre 1981. La Corte ha, di conseguenza, respinto l'appello incidentale del RI, che ha condannato al pagamento delle spese di ambedue i gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione NC AN e OV e CA RI, quali eredi di OR RI, deducendo cinque motivi illustrati con memoria. CE SS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art.346 c.p.c. con riferimento all'art.2932 c.c., in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. Con il motivo si censura il rigetto 4 5 dell'eccezione di inammissibilità della domanda del SS. Si osserva, innanzitutto, che quest'ultimo aveva chiesto il risarcimento del danno nel precedente giudizio avutosi tra le parti;
poiché la sua domanda non era stata presa in esame dal giudice di primo grado ed egli non l'aveva riproposta come è prescritto dal citato art.346, tale domanda doveva intendersi rinunziata. I ricorrenti soggiungono, poi, che il SS non ha adempiuto alla propria obbligazione di versamento del prezzo concordato prevista dall'art.2932, cpv. c.c., onde anche per questa seconda ragione la sua domanda risarcitoria non poteva essere accolta. Il motivo di ricorso è, per il primo aspetto, infondato e, per il کر secondo aspetto, inammissibile. Per quanto attiene agli effetti del precedente processo svoltosi tra le گیا parti, costituenti un giudicato esterno rispetto al presente giudizio, la Corte di appello ha ritenuto che la precedente domanda proposta dal SS era diretta ad ottenere la condanna del RI all'accertamento ed all'adempimento dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nello stesso adempimento. Diversa è stata correttamente ritenuta la domanda proposta nel presente giudizio, in cui il SS, constatata l'impossibilità del RI di dare esecuzione all'obbligo di concludere il contratto, ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al definitivo inadempimento della controparte. Tali danni, come ha espressamente rilevato la sentenza impugnata, non erano stati chiesti dal SS nel precedente giudizio, e, d'altro 5 6 canto, essi erano incompatibili con la domanda diretta all'adempimento dell'obbligazione. Trattasi, comunque, di accertamento sul contenuto del precedente processo, che rientra nei poteri del giudice del merito e che viene censurato senza l'indicazione degli elementi specifici che la Corte di appello avrebbe trascurato. Per quanto attiene all'eccezione fondata sul disposto dell'art. 2392, secondo comma, c.c., essa non risulta proposta nei precedenti gradi del giudizio e richiede, in ogni caso, l'accertamento di elementi di fatto. La censura qui formulata è, perciò, inammissibile. 2.- Con il secondo motivo, relativo alla liquidazione del danno, i 广 ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e کی 1223 c.c., sostengono che l'inadempimento del RI all'obbligo di concludere il contratto di vendita si è verificato il 2 ottobre 1981 (quando il SS ha esercitato il patto di opzione stipulato nel 1980), e non con la proposizione della domanda di risarcimento del danno (nel dicembre 1990). Il valore dell'immobile era, nel primo tempo, di L.94.000.000, onde il danno è costituito dalla differenza di valore rispetto al prezzo convenuto quando è stato stipulato il patto di opzione (L.84.500.000). Il motivo di ricorso è infondato. Il criterio da seguire per la determinazione del danno (sotto l'aspetto del lucro cessante) subito dal promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, è stato definito dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 25 luglio 1994 n.6938, condivisa dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22 6 7 febbraio 1997 n. 1641; 15 maggio 1997 n.4280). Il lucro cessante consiste nella differenza tra il prezzo pattuito per il bene promesso ed il valore commerciale dello stesso al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto preliminare, che segna il tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo. Siffatta differenza va rivalutata al momento della liquidazione del danno, per compensare gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio. A questo criterio giuridico si è attenuta la sentenza impugnata, salvo che nella decorrenza della svalutazione monetaria (come si vedrà nell'esame del terzo motivo di ricorso). I ricorrenti si limitano ad enunciare in modo generico un criterio 5 diverso, mentre le ampie considerazioni esposte, in relazione a tale کی motivo, nella memoria concernono la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione, punti che vengono censurati con i successivi motivi di ricorso. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1224 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., lamentano che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che il SS non ha versato il prezzo pattuito (L.84.500.000), onde avrebbe dovuto detrarre, dall'aumento di valore del bene immobile (verificatosi tra il 1980 ed il 1990), l'ammontare degli interessi bancari correnti su tale prezzo dal 1980 nello stesso periodo di tempo, se non fino alla liquidazione del danno (1997). I ricorrenti invocano la già citata sentenza delle Sezioni unite n.66938/94 per lamentarne la mancata applicazione da parte della sentenza impugnata, anche per ciò che 7 8 riguarda la non effettuata rivalutazione del prezzo non versato dal SS. Con il motivo di ricorso in esame, quindi, i ricorrenti non contestano più l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tema di liquidazione del lucro cessante (come hanno fatto con il secondo motivo), ma censurano l'applicazione che di tale orientamento ha operato la sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte, con le sentenze 15 maggio 1997 n.4280 e 30 gennaio Š 1992 n.1006, ha ribadito che, nella liquidazione del lucro cessante subito dal promissario acquirente (determinato secondo il criterio indicato dalle Sez. un. n.6938/94), si deve tenere conto se il prezzo pattuito sia stato o meno corrisposto dal promissario acquirente e, quindi, della utilizzazione che quest'ultimo abbia fatto del denaro non versato al promissario venditore. Ed invero il lucro cessante dallo stesso sofferto a causa della mancata stipulazione del contratto definitivo va diminuito dei vantaggi che gli sono derivati dal fatto che egli non ha versato tutto o parte del prezzo che avrebbe dovuto pagare se il contratto fosse stato stipulato. Di guisa che il successivo aumento di valore del bene immobile rispetto al prezzo pattuito (costituente, come si è visto, il lucro cessante del promissario acquirente) va diminuito dell'utilità derivantegli dall'avere mantenuto per sé tutto o parte dello stesso prezzo. Di tale utilità la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto, pur essendo pacifico che il prezzo pattuito tra le parti non sia stato versato dal SS. 8 9 La determinazione del danno da parte della Corte di appello è, perciò, giuridicamente errata, poiché l'aumento di valore del bene immobile (accertato in L.243.960.000) andava diminuita dell'utilità che il SS ha ottenuto dal prezzo non versato nel periodo compreso tra il 2 ottobre 1981 (quando è stato esercitato il patto di opzione) ed il 19 dicembre 1990 (data del definitivo inadempimento). Tale utilità, in conformità del principio affermato dalle due citate sentenze n.4280/97 e 1006/92, va determinata, in difetto di prova di un diverso impiego, sulla base di criteri presuntivi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, quali, ad esempio, gli interessi bancari ovvero il vantaggio economico derivante dalla mancata } assunzione di mutui con i relativi oneri. Per quanto attiene alla invocata rivalutazione del prezzo pattuito (e non versato), l'orientamento delle Sez. un. (n.6938/94) qui ricordato nel precedente § 2 ha affermato che il lucro cessante (accertato con riferimento al momento del verificarsi dell'inadempimento definitivo all'obbligo di concludere il contratto) va rivalutato in relazione al tempo della sua liquidazione da parte del giudice, per compensare gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio. Alla luce di tale principio, condiviso da questo Collegio, deve dirsi che la Corte di appello ha errato anche nel fissare la decorrenza della rivalutazione monetaria dal 2 ottobre 1981, anziché dal 19 dicembre 1990 (quando, con la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, si è verificato, come si è detto, l'inadempimento definitivo). 9 10 La rivalutazione va riferita all'entità complessiva del lucro cessante che sarà determinata dal giudice del merito, in cui si terrà conto anche dell'utilità derivante al SS dal mancato versamento del prezzo pattuito. La rivalutazione del prezzo per il periodo successivo al 19 dicembre 1990, chiesta dai ricorrenti, rimane pertanto assorbita nella rivalutazione riferita all'indicato dato complessivo. 4.- Con il quarto e quinto motivo i ricorrenti, deducendo, rispettivamente, violazione di legge (artt. 1218, 1219, 1223, 1282 e 1227 c.c.) e contraddittorietà della motivazione, censurano la decorrenza degli interessi legali fissata dalla Corte di appello alla data del 2 ottobre 1981, rilevando che tale statuizione contrasta con l'accertamento della stessa کر sentenza che l'inadempimento si è avuto nel 1991 (recte: nel dicembre أنا del 1990), con la proposizione della domanda di risoluzione, onde dalla stessa data debbono decorrere gli interessi. 4.1.- Il controricorrente ha, pregiudizialmente, eccepito l'inammissibilità dei due motivi di ricorso, osservando che i ricorrenti non hanno appellato avverso la decorrenza degli interessi legali fissata dalla sentenza di primo grado alla data del 2 ottobre 1981 (poi confermata dalla sentenza impugnata). L'eccezione è infondata. OR RI ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale chiedendo, in via principale, il rigetto totale della domanda attrice di risarcimento del danno “perché infondata e non provata”. L'appello del RI, quindi, ha investito l'intera statuizione di sua condanna al risarcimento del danno, comprensiva non solo della somma capitale, ma anche degli 10 11 accessori, come gli interessi legali. Nessuna preclusione si è quindi formata ad impugnare con il ricorso per cassazione la decorrenza degli interessi legali, confermata dalla Corte di appello alla data del 2 ottobre 1981. 4.2. I due motivi di ricorso sono fondati. Poiché, come si è più volte detto, l'inadempimento del RI all'obbligo di concludere il contratto deve considerarsi verificato il 19 dicembre 1990, gli interessi legali, intesi a riparare il pregiudizio subito dal soggetto danneggiato per il ritardo con cui il suo patrimonio viene reintegrato, non possono decorrere prima che tale inadempimento sia sussistente. Consegue che la decorrenza di tali interessi è stata erroneamente fissata dalla sentenza impugnata alla data del 2 ottobre 1981, anziché alla data del 19 dicembre 1990. Come ha precisato Cass. 22 febbraio 1997 n. 1641, gli interessi vanno computati prima sull'importo originariamente dovuto (alla data del 19 dicembre 1990) e quindi sui progressivi suoi adeguamenti in corrispondenza della sopravvenuta inflazione, secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l'utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svalutazione in considerazione della difficoltà di fissare mutevoli basi di riferimento. 5.- In conclusione, vanno accolti i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, mentre ne vanno rigettati i motivi primo e secondo. La sentenza impugnata va cassata limitatamente ai punti investiti dai motivi di ricorso accolti e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si atterrà ai seguenti principi di diritto: 11 12 "Nella determinazione del lucro cessante subito dal promissario acquirente di un bene immobile a seguito dell'inadempimento del promissario venditore a stipulare il contratto definitivo, occorre tenere conto della utilità derivante al primo soggetto dall'avere questi mantenuto per sé tutto o parte del prezzo". "Poiché il danno da lucro cessante va accertato con riferimento al 60000 momento in cui, a seguito della proposizione, da parte del promissario 310000 acquirente, dell'azione di risoluzione e di risarcimento per l'inadempimento, questo è diventato definitivo, tale danno va rivalutato al tempo della liquidazione da parte del giudice e su si esso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dall'inadempimento medesimo". Al giudice di rinvio si rimette anche la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi D accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, 0 3000 anche perle spese del giudizio di cassazione. 1 0 Così deciso a Roma il 9 novembre 2000. Il Presidente Il Relatore-Estensore 1 fini Emash upo IL CANCELLIERE C1 OV Giambattista Depositata in Cancelleria -6 MAR 2001 Oggi, } IL CANCELLIERE OV GiambattistaЕки 12 (800 ... ..