Sentenza 27 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2001, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
E رو N 6 8 O 9 I 1 5 Z / . A 4 / N R 6 T 2 S I B T R 11/00; oggetto: contribui bonifica, competenza;
. G 01178/0 1 Y 15/ L P E . L R D A A R T . L U A B E IB D D A R T T E S 1 T N 3 E IA 1 S REPUBBLICA ITALIANA R . E 9 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Огом гире composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giovanni Paolini consigliere Giulio Graziadei rel. 66 Simonetta Sotgiu 66 Salvatore Di Palma 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 || 2.7 GEN. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da Consorzio di bonifica Centro, Bacino, Saline, Pescara, Alento e Foro, in persona del commissario dott. Egidio Forte, elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n. 50, presso l'avv. Giovanni Compagno, che lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente M 1500 CANCELLERIA contro 9 9 1 8 1 NT De LE;
intimata per la cassazione della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva del Giudice di pace di Francavilla al Mare rispettivamente 67/96 61/98- rese il 28 settembre 1996 ed il 23 maggio 1998; hn. sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Compagno, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che NT De LE, con atto notificato il 5 giugno 1996, ha citato davanti al Giudice di pace di Francavilla al Mare il Consorzio di bonifica ed irrigazione Val di Foro, per ottenere un accertamento negativo del suo obbligo di pagare i contributi consortili, sotto il profilo che il proprio fondo, ancorchè incluso nel comprensorio di bonifica, non traeva vantaggio dalle opere realizzate dal convenuto, e per ottenere UPRE inoltre il rimborso delle somme versate a detto titolo;
-che il Giudice di pace, con sentenza non definitiva del 28 settembre 1996, disattendendo eccezione avanzata dal Consorzio, ha dichiarato la propria competenza per materia e per valore, fra l'altro osservando che la controversia non rientrava fra le cause tributarie devolute dall'art. 9 secondo comma cod. proc. civ. alla cognizione del 2 tribunale, e poi, con sentenza definitiva del 23 maggio 1998, notificata il 25 giugno successivo, resa nei confronti del Consorzio di bonifica Centro, Bacino, Saline, Pescara, Alento e Foro in qualità di successore del Consorzio di bonifica Val di Foro, ha accolto le domande della De LE, riconoscendole il rimborso della somma di lire 59.038; -che il Consorzio, con ricorso notificato il 19 settembre 1998 a mani dell'avv. Agostino Russo, procuratore della De LE nel giudizio a quo, ha chiesto la cassazione di entrambe le sentenze del Giudice di pace (sciogliendo, per quella non definitiva, la riserva d'impugnazione differita a suo tempo formulata); -che il ricorrente ha riproposto la tesi del difetto di competenza del Giudice di pace, essendo la causa devoluta per ragioni di materia al Tribunale di Chieti, poi è tornato a sostenere la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva;
-che la De LE non ha presentato controdeduzioni;
-che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 23 settembre 1998 n. 9493, hanno affermato che le pronunce del giudice di pace, in cause di valore non eccedente due milioni di lire, ancorchè statuiscano soltanto sulla competenza, ovvero sulla competenza e sul merito, sono SUPRE impugnabili con ricorso per cassazione, non con appello, ai sensi degli artt. 7, 113 secondo comma e 339 terzo comma cod. proc. civ., restando irrilevante che siano state o meno rese secondo diritto o secondo equità, ed inoltre hanno affermato che i contributi di bonifica rientrano nella categoria dei tributi, di modo che la controversia inerente 3 alla loro debenza ricade nelle previsioni dell'art. 9 secondo comma cod. proc. civ., il quale opera in ragione del carattere tributario del rapporto ed a prescindere dalla circostanza che l'ente impositore sia diverso dall'Amministrazione finanziaria;
-che, prestandosi adesione a questi principi, peraltro ribaditi da Cass. s.u. 22 luglio 1999 n. 496, si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso, accogliere il primo motivo di esso, con assorbimento del secondo motivo, ed annullare le sentenze impugnate, con declaratoria della competenza del Tribunale di Chieti;
-che l'epoca del consolidarsi della menzionata giurisprudenza di legittimità rende equa la compensazione delle spese;
p.q.m.
-accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Chieti, e compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 15 novembre 2000 il presidente il consigliere rel. est. SUPRE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi. 27 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 MA Osvaldo Ascanio E R P U S T R O C