Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna di un assessore comunale che aveva votato, disattendendo l'obbligo di astenersi, una delibera di giunta concernente l'erogazione, a favore di un'associazione presieduta da un familiare, di un contributo superiore al limite previsto dal regolamento comunale).
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2012, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
17 33 /1 3 33 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.sez. 1717 - Francesco Serpico - Presidente - UP 14/12/2012-- - Giovanni Conti - Giorgio Fidelbo R.G.N. 11548/2012 - Angelo Capozzi - Ercole Aprile - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da TO AL, nato a [...] il [...] 26avverso la sentenza del CEREC /05/2011 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Salvatore Liotta, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, richiamando il contenuto della nota di udienza depositata il 10/12/2012, ed i relativi documenti allegati;
in subordine si è associato alla richiesta del P.G. RITENUTO IN FATTO.
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania riformava la pronuncia di primo grado del 16/02/2007, esclusivamente in punto di determinazione della pena, e confermava nel resto la stessa pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia AL TO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere, quale assessore al turismo del comune di Biancavilla, in concorso con il sindaco e gli altri componenti della giunta municipale, intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ai membri dell'associazione 'Metropolis', proponendo e successivamente partecipando alla seduta della giunta che, il 31/03/2004, con evento verificatosi nel giugno del 2004, aveva deliberato in favore di quell'associazione il finanziamento di una manifestazione gastronomica per l'intero ammontare richiesto di 34.500 euro, in violazione del regolamento comunale che vietava l'erogazione di contributi in misure superiore al 50% del richiesto e disattendendo la norma dettata dall'art. 16 della legge regionale che vieta la partecipazione alla discussione ed il voto di delibere riguardanti interessi di affini fino al quarto grado, qual era per l'imputato TO MA, presidente della suddetta associazione. Rilevava la Corte distrettuale come la colpevolezza dell'TO fosse stata dimostrata dalla documentazione acquisita, dalla quale era emerso con chiarezza come il prevenuto avesse violato entrambe le norme indicate nel capo d'imputazione, essendo irrilevante che, in precedenza, quell'amministrazione comunale avesse effettuato analoghe erogazioni nella misura pari all'intero richiesto, e che il finanziamento avesse riguardato un'associazione di cui il MA era solamente il presidente e legale rappresentante.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 323 cod. pen., ed alle norme di legge amministrativa richiamate, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che l'TO si era limitato, quale assessore al ramo, a proporre il finanziamento di quella iniziativa, e poi a partecipare al voto favorevole finale della giunta municipale, sulla base di una procedura amministrativa che era stata interamente curata dal dirigente amministrativo che ne aveva attestato la regolarità tecnica, anche in relazione ad una prassi consolidata che aveva permesso il superamento del limite normativo del 50% dell'importo finanziabile: dunque, per avere il ricorrente agito in assenza della consapevolezza della illiceità del proprio operato. 2 3 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 323 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che l'TO avesse violato il dovere di astensione, benché beneficiario del finanziamento deliberato non fosse stato direttamente il suo affine, che non aveva tratto alcun personale vantaggio, bensì l'associazione da questi solo presieduta;
e per avere omesso di verificare la sussistenza del requisito della "doppia ingiustizia", atteso che la manifestazione proposta, di interesse generale, era stata poi effettivamente realizzata ed il contributo pubblico conferito sulla base della prodotta documentazione di spesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminare bisogna prendere atto che il reato contestato all'odierno ricorrente, indicato nell'imputazione come commesso fino al giugno del 2004, si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado Non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilità del medesimo all'imputato. Ed anzi, va rilevato quanto segue.
2. L'esistenza di una oramai stratificata disciplina di diritto amministrativo che, con riferimento alla organizzazione ed al funzionamento degli enti locali, distingue i compiti e le responsabilità degli organi di indirizzo e controllo politico- amministrativo da quelli degli organi cui la legge affida funzioni di diretta gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, non comporta una limitazione dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 323 cod. pen., potendo, al più, avere una rilevanza ai fini della configurabilità di un concorso di persone nella commissione del reato. In tale senso, è evidentemente irrilevante che la pratica concernente il finanziamento della manifestazione organizzata dall'associazione privata 'Metropolis' fosse stata istruita da personale amministrativo del comune di Biancavilla: in generale, perché è pacifico che la fattispecie delittuosa in esame possa essere integrata in relazione sia ad un atto endoprocedimentale che ad un atto finale del procedimento amministrativo (così, ad esempio, Sez. 3, n. 43669 del 12/10/2011, Morrone, Rv. 251332); più in specifico, perché all'odierno imputato è stato contestato l'abuso d'ufficio commesso nell'esercizio delle sue funzioni di assessore al turismo, dunque di pubblico ufficiale, per avere proposto l'approvazione della deliberazione della giunta municipale, apponendo a margine della richiesta presentata da quell'associazione la propria annotazione a penna 3 "si patrocini per l'intero", e per avere poi partecipato alla seduta della medesima giunta nel corso della quale era stato deliberato il finanziamento integrale della indicata iniziativa gastronomica. Quanto, poi, alla pur prospettata carenza dell'elemento psicologico per essersi l'imputato affidato alla circostanza che il dirigente amministrativo, che aveva istruito la pratica, avesse rilasciato un parere di regolarità tecnica, è sufficiente notare che si tratta di motivo inammissibile in quanto afferente ad una violazione di legge che è stata dedotta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.
3. Costituisce ¡us receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi (così Sez. 6, n. 7992/05 del 19/10/2004, Evangelista, Rv. 231477). Di tale criterio ermeneutico la Corte siciliana ha fatto corretta applicazione rilevando, con un apparato motivazionale completo ed esente da vizi di manifesta illogicità, che il conflitto di interessi sussisteva per l'imputato in quanto lo stesso, oltre a violare una specifica disposizione di legge, aveva omesso di astenersi in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, dato che aveva concorso nel conferimento di quel rilevante contributo finanziario di cui ave tratto vantaggio ingiusto l'affine MA, presidente dell'associazione destinataria dell'importo, "portatore di un duplice interesse sia associativo che personale" (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Né alcuna violazione della legge penale sostanziale è configurabile, nella fattispecie, in relazione al segnalato requisito della "doppia ingiustizia". Questa Corte ha avuto modo reiteratamente di chiarire che il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta che deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata illegittimità della condotta (così, tra le altre, Sez. 2, n. 2754/10 del 11/12/2009, Fiori, Rv. 246262; Sez. 5, n. 16895/09 del 02/12/2008, D'Agostino, Rv. 243327). I Giudici di merito hanno fatto buon governo di tale regula iuris spiegando, con motivazione congrua e perciò insindacabile in questa sede, come quel requisito della "doppia ingiustizia" fosse riconoscibile nel caso dell'TO, atteso che l'ingiustizia aveva negativamente qualificato tanto la 4 sua condotta, posta in essere, come si è visto, disattendendo un obbligo di astensione che egli avrebbe dovuto rispettare, quanto l'evento del vantaggio patrimoniale conseguito dall'ente beneficiario mediante il finanziamento dell'intero importo di spesa previsto, e non anche dell'importo ridotto del 50% come previsto dalle disposizioni disciplinanti la materia.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per effetto dell'intervenit can extintiva del to ex t. 157 157 of
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14/12/2012 IL Presidente Il Consigliere estensore Francesco Serpico Ercole Aprile for DEPOSITATO IN CANCELLERIA UL 14 GEN 2013 IL FUNZIONARIO SIUDIZIARIO Pio Esposito 5