Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2017, n. 31677
CASS
Sentenza 4 aprile 2017

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda ove questo venga identificato con fattori aziendali inidonei a rappresentare una posta attiva di bilancio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che lo sviamento dei fornitori ad altra azienda possa integrare il reato, dal momento che i rapporti con i fornitori costituiscono un debito per l'azienda).

Commentario1

  • 1Misure cautelari e bancarotta: il riesame deve valutare le investigazioni difensive e motivare su avviamento, personale e fornitori (Cass. Pen. n. 31677/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In materia di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame deve fornire, sia pure sinteticamente, una risposta puntuale alle specifiche deduzioni difensive (incluse quelle fondate su investigazioni difensive), pena la violazione di legge per carenza di motivazione. Quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione/dissipazione dell'avviamento, non è sufficiente invocare la “continuità” tra impresa fallita e nuova società: la distrazione dell'avviamento non è automatica e richiede l'individuazione di atti dispositivi su azienda o fattori aziendali economicamente valutabili (es. contratti di lavoro), con adeguata motivazione su valore, corrispettivo e depauperamento. È …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2017, n. 31677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31677
Data del deposito : 4 aprile 2017

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