Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo all'incidenza del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro, dalla dichiarazione di crisi aziendale e dall'accordo sindacale previsti dall'art. 1, terzo comma, legge n. 215 del 1978 deriva l'inoperatività del primo comma, art. 2112, cod. civ. - nel suo testo originario, atteso che non ha carattere retroattivo l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428, modificativa del cit. art. 2112 cod. civ. - non solo nei confronti dei lavoratori che, per effetto del trasferimento d'azienda, passano alle dipendenze dell'acquirente ma anche nei confronti dei lavoratori che rimangono alle dipendenze del cedente sia pure senza più collegamento con l'azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA SAN MARZANO SUD, in persona del legale rappresentante rag. ZO Della PE, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 140, presso l'avv. Pietro Amura, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Palmieri del Foro Salerno, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'AP NN, ON RD, D'IA TA, TE MA, OS OR, DO CI, EL ON, SA ON, RR CE E TI LUIGI-
- intimati -
nonché:
DI RA NT E GR O-
- intimati -
avv. Mario Santocchio e Mario Cretella-
- intimati -
TA SC, elettivamente domiciliato in Roma, via Ronciglione n. 3, presso l'avv. Salvatore Gullotta, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Nicoletta D'Antuono del Foro di ANGRI;
- controricorrente -
e:
s.r.l. AV CC & C.- con sede In Salerno, Via Rocco Cocchia n.93 -
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 36 del 1996 del 22 marzo- 23 maggio 1996, non notificata;
R.G. 134/94 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avvocati Feliciano Palmieri e Gullotta Fabio per delega dell'avv. Salvatore Gullotta;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.36 del 22 marzo-23 maggio 1996, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l'appello proposto da D'UZ AN ed altri dodici litisconsorti, tutti ex dipendenti della s.r.l. DE RL, e, riformando la sentenza del locale Pretore n.254 del 1994, dichiarava l'inefficacia dei licenziamenti intimati dalla stessa società in data 19 giugno 1990 "per cessazione dell'attività" a seguito della cessione di azienda alla Società Cooperativa San Marzano sud del giugno 1989.
Il Tribunale dichiarava la continuità dei rapporti di lavoro di tutti gli appellanti (già dipendenti della RL) con la Cooperativa San Marzano sud s.r.l. e condannava quest'ultima al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, ed al versamento dei contributi previdenziali relativi allo stesso periodo. Condannava infine le appellate RL e Cooperativa San Marzano sud in solido al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Sulle questioni pregiudiziali e preliminari, i giudici di appello osservavano:
-che l'eccezione di nullità del ricorso in appello era infondata, poiché l'atto di impugnazione conteneva indicazioni sufficienti. in ordine alle ragioni del gravame, specificate sia in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal primo giudice, che con riferimento alle norme di diritto ed alla disciplina giuridica ritenute applicabili.
Quanto alla dedotta irregolarità della procura rilasciata su fogli distinti nel ricorso in appello, il Tribunale richiamava la continuità degli stessi, rilevando che in ogni caso i difensori avv. Cretella e Santocchio erano in possesso di procura rilasciata a margine del ricorso di primo grado, i cui effetti si estendevano anche al giudizio di appello, creando un quadro di certezza processuale in ordine all'attività svolta dai due difensori in fase di gravame.
Il Tribunale rilevava poi che le disposizioni di cui alla legge 428 del 1990 non hanno efficacia retroattiva, donde la loro inapplicabilità al caso di specie (il trasferimento di azienda era avvenuto nel giugno 1989, il licenziamento era stato comunicato con effetto dal giugno 1990).
Ritenuta conseguentemente l'applicabilità della disciplina precedente, dettata dall'art. 2112 codice civile, il Tribunale osservava che non poteva essere applicata al Caso di specie la normativa speciale relativa alle crisi aziendale, di cui all'art.1 comma della legge 215 del 1978 (che equipara la dichiarazione di crisi aziendale alla disdetta nei confronti dei lavoratori non assunti dall'acquirente, ai sensi dell'art.2112 primo comma c.c.), considerato che la dichiarazione di crisi risaliva ai primi anni 1980, e quindi era successiva alla data fissata dall'art.1 comma 1 della legge 215 del 1978.
Esclusa poi l'applicabilità dei commi 2 e 3 dell'art.1 della stessa legge ai lavoratori non ceduti, il Tribunale affermava la continuità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti con la società cessionaria, previa dichiarazione di inefficacia dei licenziamenti. Con altra, autonoma "ratio decidendi", i giudici di appello rilevavano che la cooperativa San Marzano sud si era impegnata alla assunzione dei lavoratori già dipendenti della RL (senza alcuna condizione: secondo la società, invece, la stessa si era impegnata ad assumere senza condizioni solo dieci lavoratori - effettivamente assunti- e si era riservata di assumerne altri dieci provenienti sempre dalla RL, a condizione che le fosse concesso un aumento nella quota di pomodoro assegnata in sede comunitaria), giungendo così anche per questa via alla dichiarazione di inefficacia dei licenziamenti ed alla dichiarazione di continuità dei rapporti di lavoro degli ex dipendenti della s.r.l. RL con la Coop. San Marzano sud.
Avverso tale decisione propone ora ricorso per cassazione la Cooperativa San Marzano sud s.r.l. con cinque distinti motivi. Il ricorso è stato notificato a due ex dipendenti (Di RA e GR) per errore non ricompresi nel ricorso per cassazione e agli avvocati Santocchio e Cretella, nella loro qualità di antistatari delle spese.
Infine, a seguito di provvedimento del Collegio, è stata effettuata la notificazione del ricorso per cassazione anche nei confronti della s.r.l. RL & C.
Resiste con controricorso il Testa.
Le altre parti non hanno svolto difese in queste sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, da esaminare per ragioni logiche prima di ogni altro, la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art.360 n.3 e 83 codice di procedura civile), rilevando che già in grado di appello essa aveva dedotto l'inammissibilità del gravame per irregolare conferimento della procura, apposta dai tredici lavoratori su fogli separati ed autonomi dal ricorso e ad essi uniti con spillatura.
Il motivo è infondato, alla luce della recente legge 27 maggio 1997 n.141, la quale ha aggiunto al terzo comma dell'art.83, in fine, il seguente periodo:
"La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
Rimane assorbita per effetto della nuova disposizione, pienamente applicabile al caso di specie, l'altra censura pure contenuta nel secondo motivo di ricorso, riguardante la diversa ed autonoma motivazione -pure contenuta nella sentenza impugnata- che ha ritenuto comunque estensibili al grado di appello i poteri conferiti dai ricorrenti con la procura rilasciata in primo grado ai due avvocati Cretella e Santocchio (criticata dalla società non solo in diritto, ma anche in fatto, per essere stato solo l'avv. Cretella difensore dei ricorrenti nel giudizio avanti al Pretore).
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al combinato disposto degli articoli 360 n.3 e 414 codice di procedura civile, così come richiamato dall'art. 434 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta nullità dell'appello, ex art. 360 n.5 e violazione degli articoli 113 e 277, primo comma e 132, quarto comma, del codice di procedura civile. Secondo la ricorrente, l'atto di appello non conterrebbe l'indicazione di alcuna norma di diritto, ed i motivi sarebbero comunque generici, contestandosi in essi solo l'inapplicabilità dell'art.2112 codice civile, così come modificato dalla legge 428 del 1990, tra l'altro tardivamente dedotta con le ultime note difensive davanti al Pretore.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, con una valutazione complessiva dell'atto, il Tribunale ha esaminato la sussistenza dei requisiti di validità del ricorso introduttivo, ai fini dell'ammissibilità del gravame, giungendo alla conclusione che lo stesso conteneva l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto prescritti dall'art. 434 e 414 codice di procedura civile.
Ha osservato il Tribunale che contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, il ricorso in appello presentava "una sufficiente indicazione delle ragioni del gravame, specificate sia con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure, sia, in diritto, con riferimento alla disciplina ritenuta applicabile, conseguendo quindi una completezza e determinazione dei motivi dell'impugnazione che hanno consentito la delibazione della vicenda da parte del Collegio e hanno posto gli stessi appellati in condizione di controdedurre ad ogni specifico motivo di doglianza". La sentenza impugnata risulta, sotto tale profilo, sufficientemente motivata ed immune da vizi logici ed errori giuridici. Le altre censure, contenute nel primo motivo di ricorso, sono invece inammissibili in quanto nuove, non avendo la società Cooperativa San Marzano sud impugnato, neppure in via incidentale e condizionata, la decisione di primo grado, nella parte in cui riteneva che la dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista dall'art.2 quinto comma lettera c) della legge 12 agosto 1977 n.675, operasse gli stessi effetti della disdetta del rapporto di lavoro, di cui al primo comma dell'art.2112 codice civile. La questione, pertanto, non può essere posta per la prima volta in questa sede di legittimità.
Con la sentenza 22 marzo 1994, il Pretore aveva formulato un espresso richiamo (pag.5) alla disposizione di cui al primo comma dell'art.2112 codice civile, senza pronunciarsi direttamente in ordine all'applicabilità di tale norma, nel testo novellato dalla legge 428 del 1990, individuando tuttavia la disdetta del rapporto di lavoro dei ricorrenti nella stessa dichiarazione di crisi aziendale che aveva autorizzato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (dichiarazione non impugnata nel termine di sessanta giorni).
Il vizio di ultrapetizione avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione da parte della società Cooperativa San Marzano sud.
Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360 n.3 e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 in relazione all'art.112 e 434 codice di procedura civile, in particolare per il richiamo all'art.414 e 345 dello stesso codice e 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nonché all'art. 47 della legge 428 del 1990 e 11 delle preleggi).
Il Tribunale -rileva la ricorrente- ha erroneamente ritenuto che la legge 428 del 29 dicembre 1990 non fosse retroattiva e pertanto ha escluso che la modifica della norma di cui all'art.2112 primo comma codice civile potesse applicarsi al caso di specie in considerazione del fatto che il licenziamento è stato intimato sei mesi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Ciò ricorda la ricorrente, nonostante il Pretore non avesse affatto fondato la propria decisione sulla legge 428 del 1990 ma sulla interpretazione da dare alla volontà dei ricorrenti espressa negli accordi successivi alle lettere di licenziamento.
In realtà, una più attenta lettura della disposizione in esame, in particolare del terzo comma dell'art. 47, avrebbe consentito di giungere alla soluzione contraria, essendo evidente la volontà del legislatore di mantenere gli effetti liberatori dal vincolo di cui all'art.2112 per tutte le aziende comunque dichiarate in stato di crisi aziendale, anche prima dell'entrata in vigore della legge. Il motivo non è fondato.
La nuova disciplina dettata dall'art.47, comma 3, della legge 428 del 1990 non ha, secondo i principi generali (art.11 disposizioni sulla legge in generale) effetto retroattivo.
Deve pertanto, nel caso di specie, trovare applicazione la disposizione di cui all'art.2112 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art.47 della legge 29 dicembre 1990 n,428. Nella prima parte del quarto motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (art.360 n.3 codice di procedura civile), contraddittoria motivazione, art.360 n.5 codice di procedura civile, in relazione agli artt. 345, 113 e 115 codice di procedura civile, nonché art.2112 codice civile, artt.1 e 2 della legge 675 del 1977 e 47 della legge 428 del 1990, violazione dell'art. 1 della legge 26 maggio 1978 n.215, artt. 2098, 2099, 2041 e 2037 codice civile, art.36 della Costituzione. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere esauriti gli effetti di cui all'art.3 della legge 675 del 1977 e dell'articolo 1 della legge 215 del 26 maggio 1978 all'epoca della crisi della RL, che secondo lo stesso Tribunale risaliva addirittura ai primi anni 1980.
Le censure sono fondate.
L'affermazione del Tribunale secondo la quale il terzo comma dell'art.1 della legge 215 del 1978 riguarderebbe i soli lavoratori assunti dal cessionario si pone in netto contrasto con la decisione di questa Suprema Corte n. 13301 del 10 dicembre 1991, e 8640 dell'8 agosto 1991 secondo le quali la deroga all'art.2112 codice civile, vecchio testo prevista dall'art.1 comma 3 della legge 26 maggio 1978 n.215, opera nei confronti di tutti i lavoratori dell'impresa cedente, sicché i lavoratori che non passano all'impresa cessionaria rimangono formalmente alle dipendenze della impresa cedente, sia pure senza più collegamento con l'azienda.
In questa ultima decisione, resa a Sezioni Unite, è stato osservato che il terzo comma dell'art.1 della legge 215 del 1978 si occupa sia dei lavoratori, il cui rapporto continua con l'acquirente, sia di quelli che non passano alle dipendenze di quest'ultimo, in un sistema caratterizzato non più dall'indiscriminata estinzione di tutti i rapporti facenti capo all'impresa alienante (come nella norma transitoria conservata dal comma 1^), ma dalla sorte diversa assegnata ai rapporti stessi a seconda che il lavoratore sia assunto o meno dall'impresa acquirente.
Nel caso si tratti di personale esuberante, che questa non intende assumere, il distacco tra tali dipendenti e l'azienda in via di trasferimento viene realizzato mediante la disapplicazione della regola generale della prosecuzione del rapporto originario con l'acquirente, ex art. 2112 codice civile, ma senza l'estinzione del rapporto stesso con lo strumento del licenziamento collettivo (vietato dall'art.25 della legge 675 del 1977). La sorte di tali lavoratori è quindi di restare alle dipendenze dell'imprenditore alienante, al solo fine di godere del trattamento di integrazione salariale in attesa di un eventuale reimpiego attraverso il circuito della mobilità).
Il Tribunale non si è attenuto ai ridetti principi più volte affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi.
Dopo aver affermato l'applicabilità della disposizione di cui all'art.2112 primo comma del codice civile, nel testo previgente alla modifica apportata dalla legge 428 del 1990, il Tribunale ha escluso -senza alcun accertamento o motivazione- l'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art.1 comma 3 della legge 215 del 1978, pur avendo precisato che la dichiarazione di crisi aziendale della RL risaliva ai primi anni 1980.
I giudici di appello avrebbero dovuto invece svolgere tutti gli accertamenti necessari, al fine di accertare l'eventuale applicabilità di tale disposizione, considerando anche che la efficacia della stessa fu successivamente prorogata, in relazione al disposto di cui all'art.3 della legge 675 del 1977. Anche in caso di esito negativo di tale indagine, i giudici di appello avrebbero dovuto comunque interrogarsi circa l'idoneità degli accordi sindacali, stipulati a seguito della crisi aziendale della RL, a rendere inoperante la disposizione di cui all'art.2112 codice civile, primo comma, in ordine a situazioni non ricomprese nel periodo di vigenza della legge 215 del 1978. Si rinvia alla decisione di questa Corte del 10 agosto 1987 n. 6861, la quale accenna all'esistenza di un altro principio, più generale rispetto a quello stabilito dalla norma temporanea di cui alla legge 215 del 1978, dal quale consegue, del pari, l'inoperatività
dell'art. 2112 codice civile, 1 comma, codice civile in caso di un preventivo accordo collettivo di carattere transattivo, con le organizzazioni sindacali, per la composizione della vertenza insorta a seguito di una grave crisi aziendale, ed i conseguenti licenziamenti del personale dell'azienda in crisi. Ovviamente, tale indagine presuppone un accertamento in ordine ai contenuti ed alla qualificazione dei numerosi accordi intercorsi tra le parti (sui quali v. il profilo successivo dello stesso quarto motivo).
Sempre con lo stesso motivo (quarto- pag.31 del ricorso), la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 sub n.3) insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 codice di procedura civile), in relazione agli articoli 112 codice di procedura civile, 2113, 1362, 1363,1366, 1369 e 1371 codice civile. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato in ordine all'interpretazione dei vari accordi intervenuti tra le parti (che vengono nuovamente allegati allo stesso ricorso per cassazione in ordine cronologico).
In particolare, la ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale la Coop. San Marzano sud si sarebbe impegnata, senza alcuna condizione, ad assumere le ulteriori dieci unità lavorative provenienti dalla RL entro il 31 gennaio 1990, precisando che da tutti gli accordi risultava chiaramente che la futura (seconda) assunzione di ex dipendenti era condizionata all'aumento della quota di pomodoro da assegnare in sede comunitaria ed al piano di sviluppo ed incremento della produttività, ancora da approvare da parte dell'Assessorato all'Agricoltura.
In ogni caso, la ricorrente contesta le statuizioni finali contenute nella decisione, rilevando che le stesse non tengono conto della circostanza che tutti i dipendenti avevano espressamente rinunciato ad ogni dipendenti e ragione di credito nel caso di mancata concessione della chiesta proroga del trattamento CIGS (accordi 17 marzo 1989, 13 aprile 1989, 17 luglio 1990 e 10 agosto 1990) e che alcuni di essi erano comunque stati impiegati (ed erano stati regolarmente retribuiti) in lavori stagionali, presso la stessa Coop. San Marzano sud, secondo gli accordi dell'agosto 1989 (art.8 comma 4 della legge 160 del 1988).
Ancora, il Tribunale, secondo la ricorrente, non avrebbe tenuto conto delle particolari circostanze nelle quali si erano svolte tutte le vicende di causa.
Dalla decisione impugnata era risultato che, dopo un lungo periodo di cassa integrazione guadagni, la società RL aveva cessato ogni produzione e infine ceduto, con atto del 13 giugno 1989, lo stabilimento con i relativi macchinari ad altra società (Cooperativa San Marzano sud).
I primi licenziamenti, riguardanti tutto il personale, risalivano a tre mesi prima di tale cessione, marzo 1989, ma gli stessi erano stati revocati a seguito di accordo sindacale, nell'aprile 1989,per le pressioni dei lavoratori, con una serie di accordi sindacali, nei quali tutti i dipendenti avevano rinunciato a qualsiasi pretesa fino alla data di definitiva futura cessazione del rapporto, in particolare ad "ogni pretesa retributiva e di altra natura presente e futura a carico della ditta RL per il periodo di sospensione dal lavoro che va dal l^ febbraio 1989 al 31 gennaio 1990". Dopo una proroga della CIGS, ed una prima assunzione da parte della Coop. San Marzano sud di dieci lavoratori provenienti dalla RL, si era giunti ad un accordo del 10 agosto 1990, con il quale gli altri lavoratori (non assunti dalla nuova società) avevano ricevuto il pagamento delle spettanze di fine rapporto, loro spettanti e avevano dichiarato di aver .definito ogni ragione di credito nei confronti della RL, per qualsiasi titolo o causa dipendente dall'intercorso rapporto di lavoro o con la sua risoluzione.
In ordine a tale accordo, rileva ancora la ricorrente, erroneamente il Tribunale aveva affermato -in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice- la natura di semplice quietanza dell'atto, infatti pochi giorni prima, il 17 luglio 1990, era stato raggiunto un accordo presso l'UPLMO riguardante l'accettazione delle spettanze e del trattamento di fine rapporto e i lavoratori avevano dichiarato anche in tale occasione di essere stati tacitati anche per la risoluzione del rapporto di lavoro con la RL.
Anche tale profilo di censure è fondato.
Infatti, il Tribunale non ha ritenuto conto di numerose circostanze che hanno preceduto ed accompagnato l'accordo in questione, ne' ha tenuto conto della copiosa documentazione nella quale si fa chiaramente cenno ad un impegno ad assumere della CooP. San Marzano sud, subordinandolo tuttavia alle approvazioni dell'assessorato all'agricoltura ed all'incremento della produzione, a sua volta derivante dall'aumento della quota di pomodoro assegnata a livello comunitario.
Dì più, la sentenza del Tribunale sembra non considerare, ai fini dell'interpretazione dello stesso, l'epoca in cui fu sottoscritto tale accordo, tra l'altro successivo di oltre sette mesi rispetto alla data di scadenza dell'impegno di nuove assunzioni presso la Cooperativa San Marzano sud.
Nè si da minimamente atto, nella decisione del Tribunale, che in esso il licenziamento della RL veniva dato per scontato o comunque come già comunicato agli interessati (nonostante la lettera fosse stata inviata successivamente, gli effetti di essa -secondo gli accordi intercorsi- vengono fatti retroagire al giugno .1990, termine al quale corrisponde la scadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni).
Si impone, pertanto, anche per tale ragione, un nuovo esame dei contenuti e della portata di tutti gli accordi intercorsi tra le parti, al quale provvederà il giudice di rinvio.
Rimangono assorbite le altre censure, pure formulate nel quarto motivo di ricorso, relative alla misura delle retribuzioni riconosciute ai ricorrenti nella sentenza impugnata (senza detrazione alcuna neppure per la indennità di disocupazione speciale ne' per le retribuzioni percepite per effetto dei lavori stagionali svolti dai ricorrenti dopo il 1990), ed alla condanna al pagamento delle retribuzioni stesse rivolta dai giudici di appello solo alla Cooperativa San Marzano sud, in contrasto con l'esplicita previsione di cui all'art. 2112 codice civile, secondo comma, almeno per quanto riguarda i crediti maturati fino alla data del trasferimento. Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 codice di procedura civile), in relazione agli articoli 91, 93, 112 e 115 codice di procedura civile 134 e 118 disposizioni di attuazione codice di procedura civile, nonché della legge 20 settembre 1980 n.5/6. La ricorrente censura quella parte della sentenza impugnata che ha attribuito anche all'avv. Santocchio le spese del primo grado di lite, nonostante lo stesso fosse stato nominato difensore dei ricorrenti solo in grado di appello.
Si deduce inoltre, quanto alle spese liquidate agli avvocati Cretella e Santocchio, che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere l'IVA ed il contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori su comptenze ed onorari. infine, si osserva che l'avv. Nicoletta D'Antuono, difensore del Testa solo in grado di appello, non poteva avere attribuite anche le spese e competenze del primo grado di giudizio, sicché erroneamente il Tribunale aveva provveduto a liquidare le competenze e gli onorari alla stessa anche per tale grado, violando le disposizioni di cui agli articoli 342 e 434 codice di procedura civile. Tale motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.
Ne deriva che vanno rigettati i primi tre motivi, va accolto per quanto di ragione il quarto motivo e va dichiarato assorbito il quinto e che, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Salerno, il quale nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie per quanto di ragione il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Salerno anche Per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999