CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32415 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen.FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32415 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/3/2023 il Tribunale di Milano ha rigettato la richie- sta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 24/2/2023 con la quale il GIP del Tribunale di Milano aveva applicato la misura della custodia cau- telare in carcere nei confronti di AL AN in quanto indagato, in con- corso con PO AN, per il delitto di cui agli artt. 61, n. 7, 81 cpv., 110, 624 e 625, nn. 2 e 4 cod. pen. «perché in concorso tra loro, con più azioni esecu- tive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, dopo essersi presentati presso la sede della UX SR (in Trezzano sul Naviglio, via Galimberti n. 50) a bordo di un furgone lveco Daily (con targa originale FN200EJ modificata all'occorrenza in quella EN2008) ed essersi falsamente qua- lificati quali dipendenti della ditta MR Trasporti incaricati di ritirare n. 35 colli (con- dotta materialmente posta in essere dal AL, sceso dal lato passeggero dei mezzo), nonché dopo aver fatto accesso con il furgone all'interno del magazzino della predetta società (ditta specializzata nella produzione di accessori di abbiglia- mento per il noto marchio "Cristian Dior"), approfittando della temporanea as- senza dei dipendenti della UX SR (impegnati a predisporre la documenta- zione funzionale alla consegna della merce) e con una condotto repentina, si im- possessavano di n. 35 colli contenenti n. 148 zaini con marchio "Dior" (aventi valore commerciale di curo 3.000 cadauno per un importo complessivo di euro 450.000,00), sottraendoli alla UX SR ed allontanandosi velocemente dai luogo di commissione del reato». Con le aggravanti dei fatto commesso con mezzi fraudolenti (essendosi i correi qualificati falsamente quali dipendenti della ditta MR Trasporti incaricati di ritirare n. 35 colli ed avendo utilizzato un furgone la lettera iniziale della cui targa era stata contraffatta) e del fatto commesso con destrezza (condotta commessa approfittando della temporanea assenza dei dipendenti della UX sri e con un'azione particolarmente abile e repentina), nonché con l'ag- gravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (pari a circa 100.000 curo). Fatto commesso a Trezzano sul Naviglio il 9 giugno 2022 Con la recidiva reiterata e specifica per CA AN (art. 99 c.p.) Si è poi proceduto in stato di libertà a carico di entrambi gli indagati per il delitto di cui agli artt.110 e 640 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti: a) nel contattare telefonicamente (il AL o il PO) l'esercizio commerciale 10 Corso Como (sito in Milano, corso Como n. 10), qualificandosi falsamente quale corriere della ditta DHL e chiedendo se vi fossero colli da ritirare;
b) nel presentarsi (il AL o il PO) presso il predetto esercizio commerciale vestito con la divisa da corriere della ditta DHL e nel ritirare n. 6 colli contenenti scarpe della 2 marca CO (merce avente un valore di euro 6.614,00) inducendo in errore i dipendenti dello 10CC BA OP SR (proprietaria dell'esercizio commerciale in Corso Como e della predetta merce ritirata) con pari danno per la lOCC Globo! OP sri. Fatto commesso a Milano il 9 febbraio 2022. Con la recidiva reiterata e specifico per CA AN (art, 99 c.p.) 2. Ricorre il AL, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di mo- tivazione in relazione agli artt. 624, 625 n. 2, n. 4 e 640 cod. pen. Ci si duole dell'avvenuto rigetto dell'istanza di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di truffa, eventualmente anche con il reato di sostituzione di persona. L'impugnato provvedimento -si legge in ricorso- limitandosi a richiamare una serie di sentenze sulla distinzione tra i reati di furto aggravato e truffa, avrebbe omesso di compiere la necessaria analisi del caso concreto. In particolare, non sarebbe stata valutata la sussistenza o meno della vo- lontà di cedere i beni. Si rileva che l'impossibilità di contestare il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento sarebbe dettata dalla circostanza che gli addetti alla consegna hanno consapevolmente consegnato i colli, senza sospettare che il corriere potesse essere falso. In pratica, si sostiene non vi esservi stato uno spossessamento frau- dolento ma una consegna volontaria ad un soggetto falsamente individuato a causa del raggiro posto in essere. La ricostruzione dei fatti riportata nella denuncia rilevabile dalle dichiara- zioni dei testi -si sostiene in ricorso- avrebbe consentito la corretta individuazione della fattispecie di reato. Si richiama il principio stabilito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 8614/2021, con cui si afferma che in materia di falsi corrieri possono coesistere i reati previsti dagli artt. 640 e 494 cod. pen., in quanto l'artifizio e raggiro di essersi falsamente presentato come corriere di una nota azienda può qualificarsi come figura autonoma di reato e coesistere con la truffa ma non come aggravante del mezzo fraudolento. L'ordinanza impugnata non avrebbe correttamente valutato l'illogicità delle dichiarazioni dei testi secondo cui entrambi i dipendenti si sarebbero allontanati lasciando incustoditi 35 colli, senza motivo e senza necessità di completare la do- cumentazione per la consegna, lasciando tra l'altro la bolla per il trasporto sul tavolo. Si sottolinea che i due dipendenti, successivamente riascoltati, non sono 3 stati in grado di indicare i motivi della loro presenza contestuale in un ufficio adia- cente, tanto più che per il disbrigo delle pratiche amministrative era presente an- che un'altra impiegata. L'unico documento necessario per il trasporto è il DTT. Pertanto, conclude il ricorrente, alla luce della corretta ricostruzione dei fatti, il vizio di legge risulta dal testo dell'impugnato provvedimento nonché dalle s.i.t. del 18/6/2023. Il tribunale milanese, oltre a non valutare l'attendibilità dei dichiaranti e l'illogicità delle loro dichiarazioni, avrebbe anche omesso la valutazione delle di- verse mansioni dei dipendenti, uno impiegato e l'altro magazziniere, obbligati a restare sul posto per svolgere le proprie funzioni. I due dipendenti, secondo la tesi difensiva, avrebbero collaborato a caricare la merce sul furgone, in quanto il carico era costituito da ben 35 colli voluminosi per 148 zaini, difficilmente caricabili da un solo soggetto in pochi minuti, a meno di non voler ipotizzare una connivenza dei dipendenti, ipotizzata dagli investiga- tori, ma esclusa dal proprietario con l'integrazione della denuncia e le s.i.t. del 27/7/2022. Si lamenta che la motivazione sulla sussistenza dello spossessamento invito domino non sia riconducibile al caso concreto. Ciò perché la merce era già stata venduta e pagata dall'acquirente, pertanto il venditore si era già spossessato dei beni che dovevano essere consegnati ad un soggetto incaricato dall'acquirente. La consegna è avvenuta nella piena determinazione di compierla in favore del desti- natario per mezzo del vettore. Per il ricorrente l'ipotesi del furto aggravato dal mezzo fraudolento sarebbe stata configurabile -ma non è il caso che ci occupa- se gli imputati si fossero in- trodotti nei magazzini travestiti da corrieri, ingannando sicurezza e telecamere, per appropriarsi repentinamente della merce, perché in tal caso sarebbe mancata nei dipendenti la volontà di consegnare i beni. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Si evidenzia la carenza di esigenze cautelar' anche alla luce dell'ammis- sione delle proprie responsabilità, da parte dell'indagato, anche per fatti prece- denti. In ogni caso un corretto giudizio prognostico avrebbe consentito l'adozione di una misura meno gravosa 3. Il P.G. ha anticipato le proprie conclusioni con memoria del 10/6/2023. Le parti, in ogni caso, hanno concluso all'udienza camerale partecipata come riportato in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglíanze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il giudice del rie- same, come quello dell'ordinanza genetica, avrebbe errato nel ritenere integrata l'ipotesi di reato del furto aggravato, dovendosi piuttosto ritenere configurabile il diverso reato di truffa, eventualmente in concorso con quello di sostituzione di persona, è manifestamente infondato avendo sul punto l'ordinanza impugnata am- piamente argomentato in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di le- gittimità in materia e con motivazione del tutto logica e pertinente alla luce del quadro probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto operata dai giudici della cau- tela, secondo cui non vi è stata consegna dei beni, bensì impossessamento degli stessi. In questa sede, tuttavia, simili doglianze non sono ammissibili. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della mo- tivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando «(...) propone e sviluppa censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del prov- vedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'inda- gato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che 5 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita al giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto ai fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua- lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 6 3. Se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostru- zione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedi- mento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio in- diziario. Dunque, nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né vio- lazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. Il tribunale milanese ricorda che, come si ricavava dalle dichiarazioni dell'a.d. della UX sri, di due dipendenti della stessa, Srikantheeswaran Ga- TH e BU NE, che avevano avuto modo di interfacciarsi diretta- mente con gli indagati, nonché dalle risultanze del tracciamento GPS installato sul furgone e dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza esterno della UX srI, gli indagati si erano recati presso la sede di Trezzano sul Naviglio della società a bordo di un furgone Iveco Daily bianco, e, dopo che il AL si era falsamente qualificato come dipendente della ditta MR Trasporti incaricato di effettuare il ritiro di n. 35 colli, ottenendo l'accesso al magazzino, avevano appro- fittato del temporaneo allontanamento dei dipendenti della UX SR per cari- care velocemente la merce sui furgone per darsi poi alla fuga, sottraendo tutti i colli di merce. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti così come ricostruiti, il GIP prima e il giudice del gravame cautelare poi, richiamate diverse pronunce della Suprema Corte, hanno ritenuto sussistente la fattispecie di furto e non di truffa, ravvisando altresì l'aggravante dell'uso di mezzi fraudolenti - essendosi gli indagati falsamente spacciati per corrieri e avendo contraffatto la targa del mezzo - e dalla destrezza - data la fulmineità dell'azione; hanno altresì ritenuto integrata l'ulte- riore aggravante di avere cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità. La diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla Difesa, secondo cui la con- segna della merce sarebbe stata effettuata volontariamente dai dipendenti della Crocoloux SR agli indagati presentatisi quali corrieri incaricati del ritiro, al di là della detta inammissibilità in questa sede, si fonda su un'indinnostrata inattendibi- lità delle dichiarazioni rese dai dipendenti, ma trascura il restante compendio in- diziario di cui si è detto. 7 La doglianza, in ogni caso, non si confronta compiutamente con il provve- dimento impugnato nel quale si è dato specificamente conto della inattendibilità della versione difensiva in quanto smentita dalle emergenze d'indagine. Con motivazione priva di aporie logiche, il giudice del gravame cautelare evidenzia che le dichiarazioni dei due dipendenti, tra loro convergenti, risultavano pienamente riscontrate dall'analisi del tracciato GPS, da cui era emerso che l'intera operazione era avvenuta nell'arco 5 minuti, e dall'analisi dettagliata dei filmati di videosorveglianza, dai quali era chiaramente evincibile che, contrariamente a quanto sostenuto dagli indagati, il furgone era entrato nel magazzino soltanto con la parte posteriore, intralciando il binario del cancello carraio in modo tale da im- pedirne la chiusura;
e dopo pochissimi minuti si era repentinamente allontanato. Alla luce di tali elementi i giudici della cautela hanno correttamente ritenuto ampiamente comprovata, in punto indiziario, la tesi accusatoria, così come quali- ficata in termini di furto aggravato, dovendosi ritenere che la merce non sia stata consegnata ai falsi corrieri dai dipendenti della Crocoloux SR perchè tratti in in- ganno, ma che, come da questi ultimi riferito, gli indagati abbiano approfittato della loro momentanea assenza per impossessarsi dei beni. Diversamente da quanto si opina in ricorso, il tribunale compie un'adeguata valutazione del caso concreto e alla fine dà conto motivatamente del perché, sulla base di plurimi elementi indiziari, e non delle sole dichiarazioni dei dipendenti de- rubati, abbia ritenuto plausibile la ricostruzione dei fatti offerta dagli stessi, che certamente hanno peccato di superficialità lasciando la merce alla portata degli indagati. Mentre non ha ritenuto plausibile la ricostruzione offerta dagli indagati secondo cui la merce sarebbe stata direttamente consegnata provvedendo anche all'apertura del cancello per consentire al furgone di allontanarsi. La decisione è pertanto in linea con il consolidato principio per cui in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (ex multis, Sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Rv. 275019). 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, afferente alle esi- genze cautelari. Il provvedimento impugnato si rileva dei tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle stesse dovendosi ricordare che, nel sistema pro- cessualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende in- 8 dagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di ricon- siderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valuta- zione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Dopo l'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione pro- gnostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dai momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occa- sione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684). Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale appare avere assolto al suo onere motivazionale in punto di esigenze cautelari richiamando l'attenzione sulle concrete modalità del fatto, indicative di un discreto grado di organizzazione e di una certa professionalità e spregiudicatezza criminale degli indagati che hanno sicuramente operato con una mobilità sul territorio e dimostrando di avere utili canali per lo smercio della merce sottratta. Come ricorda il provvedimento impugnato, avuto riguardo alle plurime de- nunce a loro carico e agli arresti per reati contro il patrimonio ciò che emerge dagli atti è che in un lasso di tempo senz'altro apprezzabile i due indagati hanno intra- preso un'attività di collaborazione nella perpetrazione di reati contro il patrimonio, realizzati con modalità fraudolente, dai quali traggono evidentemente la fonte pri- vilegiata del loro sostentamento, atteso che entrambi non risultano disporre di redditi illeciti. 9 I giudici del gravame del merito danno atto di avere particolarmente conto, quanto all'odierno ricorrente, dei diversi precedenti penali da cui è gravatoed in relazione ai quali ha subito periodi di restrizione della libertà personale e ha bene- ficiato di istituti di favore che non hanno dispiegato alcun effetto deterrente e risocializzante. Sul punto, peraltro, il ricorso si presenta del tutto generico omettendo di formulare alcuna effettiva critica alla motivazione del provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato - soddisfacendo pienamente l'onere motiva- zionale richiesto- evidenzia anche che non vi sono allora dubbi sulla spiccata peri- colosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie, La concretezza e attualità delle esigenze di cautela - va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle con- dotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove per- sistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 luglio 2023 Il Co igliere estensore Il Presi nte
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen.FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32415 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/3/2023 il Tribunale di Milano ha rigettato la richie- sta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 24/2/2023 con la quale il GIP del Tribunale di Milano aveva applicato la misura della custodia cau- telare in carcere nei confronti di AL AN in quanto indagato, in con- corso con PO AN, per il delitto di cui agli artt. 61, n. 7, 81 cpv., 110, 624 e 625, nn. 2 e 4 cod. pen. «perché in concorso tra loro, con più azioni esecu- tive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, dopo essersi presentati presso la sede della UX SR (in Trezzano sul Naviglio, via Galimberti n. 50) a bordo di un furgone lveco Daily (con targa originale FN200EJ modificata all'occorrenza in quella EN2008) ed essersi falsamente qua- lificati quali dipendenti della ditta MR Trasporti incaricati di ritirare n. 35 colli (con- dotta materialmente posta in essere dal AL, sceso dal lato passeggero dei mezzo), nonché dopo aver fatto accesso con il furgone all'interno del magazzino della predetta società (ditta specializzata nella produzione di accessori di abbiglia- mento per il noto marchio "Cristian Dior"), approfittando della temporanea as- senza dei dipendenti della UX SR (impegnati a predisporre la documenta- zione funzionale alla consegna della merce) e con una condotto repentina, si im- possessavano di n. 35 colli contenenti n. 148 zaini con marchio "Dior" (aventi valore commerciale di curo 3.000 cadauno per un importo complessivo di euro 450.000,00), sottraendoli alla UX SR ed allontanandosi velocemente dai luogo di commissione del reato». Con le aggravanti dei fatto commesso con mezzi fraudolenti (essendosi i correi qualificati falsamente quali dipendenti della ditta MR Trasporti incaricati di ritirare n. 35 colli ed avendo utilizzato un furgone la lettera iniziale della cui targa era stata contraffatta) e del fatto commesso con destrezza (condotta commessa approfittando della temporanea assenza dei dipendenti della UX sri e con un'azione particolarmente abile e repentina), nonché con l'ag- gravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (pari a circa 100.000 curo). Fatto commesso a Trezzano sul Naviglio il 9 giugno 2022 Con la recidiva reiterata e specifica per CA AN (art. 99 c.p.) Si è poi proceduto in stato di libertà a carico di entrambi gli indagati per il delitto di cui agli artt.110 e 640 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti: a) nel contattare telefonicamente (il AL o il PO) l'esercizio commerciale 10 Corso Como (sito in Milano, corso Como n. 10), qualificandosi falsamente quale corriere della ditta DHL e chiedendo se vi fossero colli da ritirare;
b) nel presentarsi (il AL o il PO) presso il predetto esercizio commerciale vestito con la divisa da corriere della ditta DHL e nel ritirare n. 6 colli contenenti scarpe della 2 marca CO (merce avente un valore di euro 6.614,00) inducendo in errore i dipendenti dello 10CC BA OP SR (proprietaria dell'esercizio commerciale in Corso Como e della predetta merce ritirata) con pari danno per la lOCC Globo! OP sri. Fatto commesso a Milano il 9 febbraio 2022. Con la recidiva reiterata e specifico per CA AN (art, 99 c.p.) 2. Ricorre il AL, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di mo- tivazione in relazione agli artt. 624, 625 n. 2, n. 4 e 640 cod. pen. Ci si duole dell'avvenuto rigetto dell'istanza di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di truffa, eventualmente anche con il reato di sostituzione di persona. L'impugnato provvedimento -si legge in ricorso- limitandosi a richiamare una serie di sentenze sulla distinzione tra i reati di furto aggravato e truffa, avrebbe omesso di compiere la necessaria analisi del caso concreto. In particolare, non sarebbe stata valutata la sussistenza o meno della vo- lontà di cedere i beni. Si rileva che l'impossibilità di contestare il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento sarebbe dettata dalla circostanza che gli addetti alla consegna hanno consapevolmente consegnato i colli, senza sospettare che il corriere potesse essere falso. In pratica, si sostiene non vi esservi stato uno spossessamento frau- dolento ma una consegna volontaria ad un soggetto falsamente individuato a causa del raggiro posto in essere. La ricostruzione dei fatti riportata nella denuncia rilevabile dalle dichiara- zioni dei testi -si sostiene in ricorso- avrebbe consentito la corretta individuazione della fattispecie di reato. Si richiama il principio stabilito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 8614/2021, con cui si afferma che in materia di falsi corrieri possono coesistere i reati previsti dagli artt. 640 e 494 cod. pen., in quanto l'artifizio e raggiro di essersi falsamente presentato come corriere di una nota azienda può qualificarsi come figura autonoma di reato e coesistere con la truffa ma non come aggravante del mezzo fraudolento. L'ordinanza impugnata non avrebbe correttamente valutato l'illogicità delle dichiarazioni dei testi secondo cui entrambi i dipendenti si sarebbero allontanati lasciando incustoditi 35 colli, senza motivo e senza necessità di completare la do- cumentazione per la consegna, lasciando tra l'altro la bolla per il trasporto sul tavolo. Si sottolinea che i due dipendenti, successivamente riascoltati, non sono 3 stati in grado di indicare i motivi della loro presenza contestuale in un ufficio adia- cente, tanto più che per il disbrigo delle pratiche amministrative era presente an- che un'altra impiegata. L'unico documento necessario per il trasporto è il DTT. Pertanto, conclude il ricorrente, alla luce della corretta ricostruzione dei fatti, il vizio di legge risulta dal testo dell'impugnato provvedimento nonché dalle s.i.t. del 18/6/2023. Il tribunale milanese, oltre a non valutare l'attendibilità dei dichiaranti e l'illogicità delle loro dichiarazioni, avrebbe anche omesso la valutazione delle di- verse mansioni dei dipendenti, uno impiegato e l'altro magazziniere, obbligati a restare sul posto per svolgere le proprie funzioni. I due dipendenti, secondo la tesi difensiva, avrebbero collaborato a caricare la merce sul furgone, in quanto il carico era costituito da ben 35 colli voluminosi per 148 zaini, difficilmente caricabili da un solo soggetto in pochi minuti, a meno di non voler ipotizzare una connivenza dei dipendenti, ipotizzata dagli investiga- tori, ma esclusa dal proprietario con l'integrazione della denuncia e le s.i.t. del 27/7/2022. Si lamenta che la motivazione sulla sussistenza dello spossessamento invito domino non sia riconducibile al caso concreto. Ciò perché la merce era già stata venduta e pagata dall'acquirente, pertanto il venditore si era già spossessato dei beni che dovevano essere consegnati ad un soggetto incaricato dall'acquirente. La consegna è avvenuta nella piena determinazione di compierla in favore del desti- natario per mezzo del vettore. Per il ricorrente l'ipotesi del furto aggravato dal mezzo fraudolento sarebbe stata configurabile -ma non è il caso che ci occupa- se gli imputati si fossero in- trodotti nei magazzini travestiti da corrieri, ingannando sicurezza e telecamere, per appropriarsi repentinamente della merce, perché in tal caso sarebbe mancata nei dipendenti la volontà di consegnare i beni. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Si evidenzia la carenza di esigenze cautelar' anche alla luce dell'ammis- sione delle proprie responsabilità, da parte dell'indagato, anche per fatti prece- denti. In ogni caso un corretto giudizio prognostico avrebbe consentito l'adozione di una misura meno gravosa 3. Il P.G. ha anticipato le proprie conclusioni con memoria del 10/6/2023. Le parti, in ogni caso, hanno concluso all'udienza camerale partecipata come riportato in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglíanze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il giudice del rie- same, come quello dell'ordinanza genetica, avrebbe errato nel ritenere integrata l'ipotesi di reato del furto aggravato, dovendosi piuttosto ritenere configurabile il diverso reato di truffa, eventualmente in concorso con quello di sostituzione di persona, è manifestamente infondato avendo sul punto l'ordinanza impugnata am- piamente argomentato in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di le- gittimità in materia e con motivazione del tutto logica e pertinente alla luce del quadro probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Il ricorrente contesta la ricostruzione del fatto operata dai giudici della cau- tela, secondo cui non vi è stata consegna dei beni, bensì impossessamento degli stessi. In questa sede, tuttavia, simili doglianze non sono ammissibili. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della mo- tivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando «(...) propone e sviluppa censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del prov- vedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'inda- gato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che 5 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita al giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto ai fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua- lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 6 3. Se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostru- zione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedi- mento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio in- diziario. Dunque, nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né vio- lazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. Il tribunale milanese ricorda che, come si ricavava dalle dichiarazioni dell'a.d. della UX sri, di due dipendenti della stessa, Srikantheeswaran Ga- TH e BU NE, che avevano avuto modo di interfacciarsi diretta- mente con gli indagati, nonché dalle risultanze del tracciamento GPS installato sul furgone e dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza esterno della UX srI, gli indagati si erano recati presso la sede di Trezzano sul Naviglio della società a bordo di un furgone Iveco Daily bianco, e, dopo che il AL si era falsamente qualificato come dipendente della ditta MR Trasporti incaricato di effettuare il ritiro di n. 35 colli, ottenendo l'accesso al magazzino, avevano appro- fittato del temporaneo allontanamento dei dipendenti della UX SR per cari- care velocemente la merce sui furgone per darsi poi alla fuga, sottraendo tutti i colli di merce. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti così come ricostruiti, il GIP prima e il giudice del gravame cautelare poi, richiamate diverse pronunce della Suprema Corte, hanno ritenuto sussistente la fattispecie di furto e non di truffa, ravvisando altresì l'aggravante dell'uso di mezzi fraudolenti - essendosi gli indagati falsamente spacciati per corrieri e avendo contraffatto la targa del mezzo - e dalla destrezza - data la fulmineità dell'azione; hanno altresì ritenuto integrata l'ulte- riore aggravante di avere cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante gravità. La diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla Difesa, secondo cui la con- segna della merce sarebbe stata effettuata volontariamente dai dipendenti della Crocoloux SR agli indagati presentatisi quali corrieri incaricati del ritiro, al di là della detta inammissibilità in questa sede, si fonda su un'indinnostrata inattendibi- lità delle dichiarazioni rese dai dipendenti, ma trascura il restante compendio in- diziario di cui si è detto. 7 La doglianza, in ogni caso, non si confronta compiutamente con il provve- dimento impugnato nel quale si è dato specificamente conto della inattendibilità della versione difensiva in quanto smentita dalle emergenze d'indagine. Con motivazione priva di aporie logiche, il giudice del gravame cautelare evidenzia che le dichiarazioni dei due dipendenti, tra loro convergenti, risultavano pienamente riscontrate dall'analisi del tracciato GPS, da cui era emerso che l'intera operazione era avvenuta nell'arco 5 minuti, e dall'analisi dettagliata dei filmati di videosorveglianza, dai quali era chiaramente evincibile che, contrariamente a quanto sostenuto dagli indagati, il furgone era entrato nel magazzino soltanto con la parte posteriore, intralciando il binario del cancello carraio in modo tale da im- pedirne la chiusura;
e dopo pochissimi minuti si era repentinamente allontanato. Alla luce di tali elementi i giudici della cautela hanno correttamente ritenuto ampiamente comprovata, in punto indiziario, la tesi accusatoria, così come quali- ficata in termini di furto aggravato, dovendosi ritenere che la merce non sia stata consegnata ai falsi corrieri dai dipendenti della Crocoloux SR perchè tratti in in- ganno, ma che, come da questi ultimi riferito, gli indagati abbiano approfittato della loro momentanea assenza per impossessarsi dei beni. Diversamente da quanto si opina in ricorso, il tribunale compie un'adeguata valutazione del caso concreto e alla fine dà conto motivatamente del perché, sulla base di plurimi elementi indiziari, e non delle sole dichiarazioni dei dipendenti de- rubati, abbia ritenuto plausibile la ricostruzione dei fatti offerta dagli stessi, che certamente hanno peccato di superficialità lasciando la merce alla portata degli indagati. Mentre non ha ritenuto plausibile la ricostruzione offerta dagli indagati secondo cui la merce sarebbe stata direttamente consegnata provvedendo anche all'apertura del cancello per consentire al furgone di allontanarsi. La decisione è pertanto in linea con il consolidato principio per cui in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (ex multis, Sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Rv. 275019). 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, afferente alle esi- genze cautelari. Il provvedimento impugnato si rileva dei tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle stesse dovendosi ricordare che, nel sistema pro- cessualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende in- 8 dagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di ricon- siderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valuta- zione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Dopo l'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione pro- gnostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dai momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occa- sione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684). Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale appare avere assolto al suo onere motivazionale in punto di esigenze cautelari richiamando l'attenzione sulle concrete modalità del fatto, indicative di un discreto grado di organizzazione e di una certa professionalità e spregiudicatezza criminale degli indagati che hanno sicuramente operato con una mobilità sul territorio e dimostrando di avere utili canali per lo smercio della merce sottratta. Come ricorda il provvedimento impugnato, avuto riguardo alle plurime de- nunce a loro carico e agli arresti per reati contro il patrimonio ciò che emerge dagli atti è che in un lasso di tempo senz'altro apprezzabile i due indagati hanno intra- preso un'attività di collaborazione nella perpetrazione di reati contro il patrimonio, realizzati con modalità fraudolente, dai quali traggono evidentemente la fonte pri- vilegiata del loro sostentamento, atteso che entrambi non risultano disporre di redditi illeciti. 9 I giudici del gravame del merito danno atto di avere particolarmente conto, quanto all'odierno ricorrente, dei diversi precedenti penali da cui è gravatoed in relazione ai quali ha subito periodi di restrizione della libertà personale e ha bene- ficiato di istituti di favore che non hanno dispiegato alcun effetto deterrente e risocializzante. Sul punto, peraltro, il ricorso si presenta del tutto generico omettendo di formulare alcuna effettiva critica alla motivazione del provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato - soddisfacendo pienamente l'onere motiva- zionale richiesto- evidenzia anche che non vi sono allora dubbi sulla spiccata peri- colosità sociale dell'indagato, essendo elevato il pericolo che lo stesso, se lasciato libero, possa commettere reati della stessa specie, La concretezza e attualità delle esigenze di cautela - va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle con- dotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove per- sistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 12 luglio 2023 Il Co igliere estensore Il Presi nte