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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15442 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS IO LI, nato a [...] il [...] DA ME FA, nato in [...] il [...] SA LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato SA LU l'avv. Augusto Mario Bellino, anche in sostituzione dell'avv. Vincenzo Claudio Demichele, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato AS IO LI l'avv. Augusto Mario Bellino, in sostituzione dell'avv. Massimo Roberto Chiusolo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
udito per l'imputato DA ME FA l'avv. Ludovico Gamberini, in sostituzione dell'avv. Gianluca Malavasi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15442 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/03/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 27/3/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli attuali ricorrenti AS IO LI, DA ME FA e SA LU responsabili dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, determinava la pena per AS IO LI in anni ventuno di reclusione, per DA ME FA in anni sei e mesi dieci di reclusione e per SA LU in anni quattro e mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AS IO LI, DA ME FA e SA LU, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. AS IO LI propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione degli artt. 78 e 81 cod.pen. e 442 cod.proc.pen. Lamenta che la pena complessivamente irrogata - anni ventuno di reclusione - a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui alle sentenze del 30.5.2014 e del 21.1.2016 della Corte di appello di Bari, era stata determinata in violazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen., in quanto la pena base per il reato più grave era stata determinata in anni venti di reclusione e, poteva essere aumentata per la continuazione fino ad un massimo di anni trenta di reclusione, pena che ridotta di 1/3 per la scelta del rito, doveva essere determinata in anni venti di reclusione. SA LU propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che l'affermazione di responsabilità per il reato associativo era stata basata su una condotta, "messa a disposizione dell'associazione per consentire la ricezione della sostanza stupefacente ed il successivo smistamento delle partite nel territorio pugliese", che non poteva integrare la contestata condotta partecipativa, difettando anche il concorso in taluno dei reati fine;
inoltre, la decisione dei Giudici di merito era stata basata sulle dichiarazioni rese dalla EL, correa e collaboratrice, in assenza di riscontri esterni;
non era stata, poi, fornita risposta ai motivi di appello relativi alle intercettazioni, alle informazioni non valutate ed alle asserzioni immotivate e prive di riscontro. DA ME FA propone sei motivi di ricorso. 2 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con riferimento all'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che erroneamente i Giudici di merito avevano ritenuto che il DA avesse uno stabile rapporto di partecipazione all'organizzazione criminosa capeggiata dall'AS; infatti, le risultanze istruttorie sulle quali si fondava l'affermazione di responsabilità per il reato associativo erano costituite dalle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia EL ND, dalle quali poteva evincersi che il ricorrente aveva svolto il ruolo di intermediario per la donna, senza alcuna effettiva e consapevole partecipazione al sodalizio criminoso facente capo all'AS; il ruolo di intermediario per l'acquisto di sostanza stupefacente, esauritosi in una serie determinata di episodi, giustificava, in ipotesi, il concorso di reato rispetto ai singoli delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che erroneamente i Giudici di merito avevano ritenuto l'elemento psicologico del partecipante all'associazione criminosa capeggiata dall'Anastasi, non essendo stati evidenziati elementi postivi volti a dimostrare la consapevolezza e la volontà di partecipare con un vincolo stabile e permanente alla realizzazione del programma criminoso;
in sostanza era stata ritenuta l'esistenza del profilo soggettivo in re ipsa, mentre l'intervento di intermediazione del ricorrente poteva al più integrare un mero concorso di persone nel reato. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale non aveva qualificato il reato ascritto al ricorrente come tentativo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in quanto l'importazione non si era verificata per l'intervento dell'autorità venezuelana che aveva proceduto al sequestro della sostanza stupefacente prima dell'imbarcazione presso lo spedizioniere a Caracas;
inoltre, non vi era prova che l'accordo per l'importazione si fosse perfezionato, emergendo una contraddizione tra le dichiarazioni della EL ed il dato oggettivo del sequestro con riferimento alla quantità di stupefacente. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo K) dell'imputazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato il reato ascritto al DA come tentativo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in 3 quanto dalla disamina delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dalla EL si potevano ipotizzare solo atti preparatori ad una ipotetica importazione di droga, privi di idoneità per la configurabilità della fattispecie tentata di cui all'art. 56 cod.pen. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di valutare in senso favorevole gli elementi idonei a giustificare la meritevolezza in capo al ricorrente della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
la Corte territoriale, in particolare, non aveva valutato la documentazione prodotta che attestava come il ricorrente, dopo la commissione dei fatti, aveva effettuato un mutamento di vita, contraendo matrimonio con una cittadina italiana e svolgendo un lavoro a tempo indeterminato nel nostro paese;
il reinserimento nel contesto sociale emergeva anche da provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che dava atto dell'esito positivo dell'affidamento in prova per altro precedente giudiziario;
la motivazione era contradditoria nella parte in cui dava rilievo negativo ai precedenti penali e non considerava, invece, il radicale mutamento di vita a far data dal 2014. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione la richiesta difensiva di ridurre la pena base per meglio mitigare la pena rispetto all'attuale personalità dell'imputato, partendo da una pena ai minimi di legge, in considerazione del radicale mutamento delle condizioni di vita dell'imputato; inoltre, non erano state esplicitate le ragioni del discostamento dal minimo edittale e l'effettivo iter di calcolo della pena. 3.1 difensori dei ricorrenti hanno chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AS IO LI merita accoglimento, essendo fondata la censura proposta. La questione da affrontarsi è quella relativa al calcolo degli aumenti per la continuazione, nel caso in cui essi abbiano formato oggetto di giudizio con le forme del rito abbreviato e della individuazione del corretto ordine della sequenza logico- temporale di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., valutazione che si atteggia in maniera parzialmente difforme, a seconda che essa afferisca ad un giudizio di cognizione o di rideterminazione della pena in executivís ai sensi dell'art. 671 codice di rito. 4 Nel primo caso, secondo il dictum delle Sezioni Unite, la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato deve operarsi dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., tra cui vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen., in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (cfr. Sez. U. n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692; e più di recente, cfr. Sez. I n. 40280 del 21/05/2013, Rv. 257325). Nel secondo caso, invece, si è opposto a tale conclusione un orientamento, che fa leva sulla diversità delle due situazioni, valorizzando il carattere eccezionale della potestà del giudice dell'esecuzione in punto rideterminazione della pena, tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge;
si è affermato, quindi, che in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30 (cfr. Sez. 5 n. 43044 del 04/05/2015, Rv.265867; Sez. 1 n. 42316 dell'11/11/2010, Rv. 249027; n. 733 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Rv. 2499440). La disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione è evidenziata dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata, che hanno rimarcato che in executivis risulta "evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2", e hanno motivato che la "obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione", con la correlata "disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena (..) trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità (..) delle situazioni processuali (..) soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato"». L'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato, com'è noto, subisce deroghe in materia di rideterminazione della pena a titolo di aumento per la continuazione proprio in sede di cognizione, laddove si è affermata la possibilità per il giudice, ove il reato coperto da giudicato non sia quello più grave, di derogare al principio di inviolabilità del giudicato (cfr. Sez. 1 n. 38719 del 31/01/2013, Rv. 256761; Sez. 6 n. 21200 del 27/03/2007, Rv. 237090; sez. 3 n. 23949 del 29/04/2015, Rv. 263848). Ne consegue, pertanto, l'affermazione che nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la 5 pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile (Sez.4, n. 48820 del 19/10/2016, Rv. 268332 - 01). Nel caso in esame, pur essendosi già formato il giudicato su due delle tre condanne, non si versa in una situazione assimilabile a quella della rideterminazione delle pene concorrenti in sede esecutiva, attesa anche l'astratta possibilità per il giudice della cognizione di intervenire sul giudicato. La sentenza impugnata è, quindi, errata in diritto e deve essere sul punto annullata senza rinvio, potendo la pena essere rideterminata in questa sede - non emergendo profili di valutazione riservati al giudice di merito - in quella di anni venti di reclusione. Infatti, il giudice di merito aveva determinato la pena finale per i reati oggetto del presente procedimento in anni 14 e mesi 8 di reclusione (ritenuto più grave il reato di cui al capo G) e la stessa era stata calcolata, prima della diminuzione per il rito, in quella complessiva di anni ventidue di reclusione. Sulla pena finale di anni 14 e mesi 8 di reclusione, quel giudice aveva, dunque, operato l'aumento di anni 6 e mesi 4 di reclusione per i reati giudicati in precedenza, aumento che aveva determinato considerata già la riduzione per il rito, addivenendo, quindi, all'esito della operazione di addizione, alla pena complessiva finale di anni 21 di reclusione. In questa sede, fatta applicazione della regola di giudizio sopra affermata (la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, e cioè, anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile), sulla pena di anni ventidue di reclusione relativa ai reati oggetto del presente procedimento vanno calcolati gli aumenti per le pene relative ai reati già giudicati, rideterminati nella misura precedente alla riduzione del rito e, quindi, nella misura complessiva di anni 9 e mesi 6 di reclusione;
la pena va, pertanto, individuata in quella complessiva di anni 31 e mesi 6 di reclusione. La pena così individuata (anni 31 e mesi 6 di reclusione) va ridotta, in virtù del criterio di cui all'art. 78 comma 2, cod. pen., sino alla misura legale di anni trenta di reclusione e su tale pena, infine, va calcolata la riduzione di 1/3 prevista per il rito abbreviato, così addivenendosi alla pena finale di anni venti di reclusione. 6 La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti dell'imputato AS IO LI, con rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett l) cod.proc.pen. 2. Il ricorso di SA LU va rigettato perché basato su motivo da ritenersi infondato, sulla base delle considerazioni che seguono. 2.1. La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava, con argomentazioni congrue e logiche, che SA LU, sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (esiti delle intercettazioni e dei sevizi di ocp, dichiarazioni della collaboratrice EL ND) era stabilmente inserito nella struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacenti e capeggiata da AS IO LI;
il predetto, pur svolgendo un ruolo marginale, meramente esecutivo, aveva fornito un consapevole apporto all'attività del sodalizio, ponendo in essere attività funzionali all'associazione (partecipazione nell'agosto 2011 ad incontro diretto a definire i dettagli di un'importazione di droga nel porto di Ancona;
trasferta a Roma in data 15.11.2011 per incontrare l'albanese Likaj per definire una cessione di Kg 5 di eroina;
incarico ricevuto direttamente dall'AS di recarsi a Noicotaro per contattare il predetto Likaj, dopo che questi si era rifugiato in tale luogo, presso parenti, a seguito di controllo al quale era stato sottoposto dalla Pg;
trasferta in Puglia, con i sodali dell'AS, in occasione di incontro organizzato con l'associazione per pianificarne l'attività illecita;
messa a disposizione dell'autofficina riconducibile al figlio, in occasione di una fornitura di stupefacente, quale luogo ove far pervenire la droga). Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, plurimi elementi fattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa. Nè coglie nel segno la deduzione difensiva che evidenzia, quale elemento negativo ai fini della sussistenza della contestata condotta partecipativa, la mancata partecipazione del SA ai reati-fine di cui all'imputazione. Va ricordato che questa Corte ha più volte affermato che la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez.4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv.280703 - 02; Sez.3, n. 9459 del 06/11/2015, dep.08/03/2016, Rv. 266710 - 01; Sez.3, n. 40749 del 05/03/2015, Rv.264826 - 01). La fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede, infatti, esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale 7 rispetto all'evento tipico, che apporti un contributo, ancorché minimo rna non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez.3, n. 35975 del 26/05/2021, Rv. 282139 - 01). Ne consegue, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, l'irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine (Sez.3, n. 9459 del 06/11/2015, dep.08/03/2016, Rv. 266710 - 01; Sez. 2, 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello), e, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013, Amaradio, Rv. 256200) Nella specie, come detto, la Corte territoriale evidenziava plurimi elementi dimostrativi della consapevole partecipazione del SA ad attività funzionali all'attività illecita, elementi apprezzati, in maniera coerente e logica, come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione criminosa. 2.2. Consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso di DA ME FA va rigettato perché, nel complesso, infondato. 3.1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava, con argomentazioni congrue e logiche, che DA ME FA, sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (esiti delle intercettazioni e dei sevizi di ocp, dichiarazioni della collaboratrice EL ND, era stabilmente inserito nella struttura associativa e rivestiva il ruolo di incaricato di curare la fornitura di droga dal Sud America, ruolo non limitato ad un occasionale episodio ma stabilmente funzionale all'attività dell'associazione criminosa: il DA, aderiva al programma criminoso nell'interesse del gruppo attraverso la EL, instaurando, poi, un collegamento diretto anche con l'AS, capo del sodalizio criminoso;
era in contatto con altri soldali sempre per attività riconducibili all'approvvigionamento dello stupefacente;
in un'occasione partecipava personalmente ad un incontro degli associati finalizzato all'acquisto di una partita di droga;
in altra occasione proponeva al gruppo una fornitura di droga dal Venezuela con il sistema "dei pacchi", attivandosi, poi, per le successive forniture;
in altra occasione, su incarico dell'AS, si recava in Venezuela per controllare una fornitura di droga in arrivo;
a seguito dell'arresto dell'AS, continuava ad operare su direttive del predetto, proseguendo il programmato acquisto di 8 stupefacente in Colombia, partecipando personalmente alle trattative di acquisto e contrattando anche sul prezzo dello stupefacente. Né coglie nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la condotta del DA configurerebbe un concorso di persone di persone nei reati-fine. Va ricordato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6 n. 17467 del 21/11/2018, dep.23/04/2019, Rv.275550 - 01; Sez.6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv.273008 - 01), elementi, nella specie, tutti ricorrenti. 3.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati. Correttamente la Corte territoriale riteneva che il fatto accertato come contestato al capo B) integrasse l'ipotesi di delitto consumato, rimarcando che l'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente era stato concluso e che la merce era stata già inviata a mezzo pacco da Caracas con destinazione Roma, quando, poi, cadeva in sequestro. Va ricordato che, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, senza la necessità che vi sia stata una effettiva 'traditio' dello stesso, / purchè della esistenza della sostanza ovvero della sua disponibilità da parte del / venditore vi sia certezza, con la conseguenza che nella fase antecedente all'incontro delle volontà può configurarsi il tentativo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (in questo senso, tra le altre, Sez.3, n. 1555 del 21/09/2021, dep.17/01/2022,Rv.282407 - 01; Sez.4, n.6498 del 26/01/2021, Rv.280932 - 01; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717; Sez.3, n.7806 del 15/11/2017,dep.19/02/2018, Rv.272446 - 01). Del pari corretta, in linea con il suesposto principio di diritto, è la qualificazione come delitto tentato del fatto contestato al capo K) dell'imputazione al DA, avendo la Corte di merito accertato, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e dunque insindacabili in sede di legittimità, che le trattative dirette all'importazione dei due pacchi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di Kg 3 ciascuno - pur univoche ed idonee -, non avevano avuto esito positivo. 9 3.3. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti;
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione della personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti penali specifici, nonchè delle modalità della condotta, dimostrative di un ruolo non marginale svolto nell'associazione criminosa e di uno stabile collegamento con importanti ambienti criminali. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 10 Va anche ricordato che questa Corte ha ritenuto la sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). 3.4. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena;
la Corte territoriale, ha rideterminato la pena base per il reato associativo in misura pari al minimo edittale ed ha, poi, ridotto gli aumenti disposti a titolo di continuazione con i reati-satelliti, fissandoli in mesi due per il reato di cui al capo A) e in mesi uno per il reato di cui al capo K); ha, quindi, ritenuto congrua la pena finale complessiva di anni dieci e mesi tre di reclusione (poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato), richiamando la reiterazione delle condotte delittuose e la personalità negativa dell'imputato, così fornendo adeguata e logica motivazione. Va ricordato che, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). 3.5. In definitiva, il ricorso DA ME FA è per alcuni motivi infondato e per altri inammissibile e, come anticipato, va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AS IO LI limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena al medesimo inflitta in anni venti di reclusione. Rigetta i ricorsi di DA ME FA e di SA LU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA CI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato SA LU l'avv. Augusto Mario Bellino, anche in sostituzione dell'avv. Vincenzo Claudio Demichele, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato AS IO LI l'avv. Augusto Mario Bellino, in sostituzione dell'avv. Massimo Roberto Chiusolo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
udito per l'imputato DA ME FA l'avv. Ludovico Gamberini, in sostituzione dell'avv. Gianluca Malavasi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15442 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/03/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 27/3/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli attuali ricorrenti AS IO LI, DA ME FA e SA LU responsabili dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, determinava la pena per AS IO LI in anni ventuno di reclusione, per DA ME FA in anni sei e mesi dieci di reclusione e per SA LU in anni quattro e mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AS IO LI, DA ME FA e SA LU, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. AS IO LI propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione degli artt. 78 e 81 cod.pen. e 442 cod.proc.pen. Lamenta che la pena complessivamente irrogata - anni ventuno di reclusione - a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui alle sentenze del 30.5.2014 e del 21.1.2016 della Corte di appello di Bari, era stata determinata in violazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen., in quanto la pena base per il reato più grave era stata determinata in anni venti di reclusione e, poteva essere aumentata per la continuazione fino ad un massimo di anni trenta di reclusione, pena che ridotta di 1/3 per la scelta del rito, doveva essere determinata in anni venti di reclusione. SA LU propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che l'affermazione di responsabilità per il reato associativo era stata basata su una condotta, "messa a disposizione dell'associazione per consentire la ricezione della sostanza stupefacente ed il successivo smistamento delle partite nel territorio pugliese", che non poteva integrare la contestata condotta partecipativa, difettando anche il concorso in taluno dei reati fine;
inoltre, la decisione dei Giudici di merito era stata basata sulle dichiarazioni rese dalla EL, correa e collaboratrice, in assenza di riscontri esterni;
non era stata, poi, fornita risposta ai motivi di appello relativi alle intercettazioni, alle informazioni non valutate ed alle asserzioni immotivate e prive di riscontro. DA ME FA propone sei motivi di ricorso. 2 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con riferimento all'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che erroneamente i Giudici di merito avevano ritenuto che il DA avesse uno stabile rapporto di partecipazione all'organizzazione criminosa capeggiata dall'AS; infatti, le risultanze istruttorie sulle quali si fondava l'affermazione di responsabilità per il reato associativo erano costituite dalle dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia EL ND, dalle quali poteva evincersi che il ricorrente aveva svolto il ruolo di intermediario per la donna, senza alcuna effettiva e consapevole partecipazione al sodalizio criminoso facente capo all'AS; il ruolo di intermediario per l'acquisto di sostanza stupefacente, esauritosi in una serie determinata di episodi, giustificava, in ipotesi, il concorso di reato rispetto ai singoli delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che erroneamente i Giudici di merito avevano ritenuto l'elemento psicologico del partecipante all'associazione criminosa capeggiata dall'Anastasi, non essendo stati evidenziati elementi postivi volti a dimostrare la consapevolezza e la volontà di partecipare con un vincolo stabile e permanente alla realizzazione del programma criminoso;
in sostanza era stata ritenuta l'esistenza del profilo soggettivo in re ipsa, mentre l'intervento di intermediazione del ricorrente poteva al più integrare un mero concorso di persone nel reato. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale non aveva qualificato il reato ascritto al ricorrente come tentativo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in quanto l'importazione non si era verificata per l'intervento dell'autorità venezuelana che aveva proceduto al sequestro della sostanza stupefacente prima dell'imbarcazione presso lo spedizioniere a Caracas;
inoltre, non vi era prova che l'accordo per l'importazione si fosse perfezionato, emergendo una contraddizione tra le dichiarazioni della EL ed il dato oggettivo del sequestro con riferimento alla quantità di stupefacente. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo K) dell'imputazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato il reato ascritto al DA come tentativo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in 3 quanto dalla disamina delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dalla EL si potevano ipotizzare solo atti preparatori ad una ipotetica importazione di droga, privi di idoneità per la configurabilità della fattispecie tentata di cui all'art. 56 cod.pen. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di valutare in senso favorevole gli elementi idonei a giustificare la meritevolezza in capo al ricorrente della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
la Corte territoriale, in particolare, non aveva valutato la documentazione prodotta che attestava come il ricorrente, dopo la commissione dei fatti, aveva effettuato un mutamento di vita, contraendo matrimonio con una cittadina italiana e svolgendo un lavoro a tempo indeterminato nel nostro paese;
il reinserimento nel contesto sociale emergeva anche da provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che dava atto dell'esito positivo dell'affidamento in prova per altro precedente giudiziario;
la motivazione era contradditoria nella parte in cui dava rilievo negativo ai precedenti penali e non considerava, invece, il radicale mutamento di vita a far data dal 2014. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione la richiesta difensiva di ridurre la pena base per meglio mitigare la pena rispetto all'attuale personalità dell'imputato, partendo da una pena ai minimi di legge, in considerazione del radicale mutamento delle condizioni di vita dell'imputato; inoltre, non erano state esplicitate le ragioni del discostamento dal minimo edittale e l'effettivo iter di calcolo della pena. 3.1 difensori dei ricorrenti hanno chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AS IO LI merita accoglimento, essendo fondata la censura proposta. La questione da affrontarsi è quella relativa al calcolo degli aumenti per la continuazione, nel caso in cui essi abbiano formato oggetto di giudizio con le forme del rito abbreviato e della individuazione del corretto ordine della sequenza logico- temporale di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., valutazione che si atteggia in maniera parzialmente difforme, a seconda che essa afferisca ad un giudizio di cognizione o di rideterminazione della pena in executivís ai sensi dell'art. 671 codice di rito. 4 Nel primo caso, secondo il dictum delle Sezioni Unite, la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato deve operarsi dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., tra cui vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen., in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (cfr. Sez. U. n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692; e più di recente, cfr. Sez. I n. 40280 del 21/05/2013, Rv. 257325). Nel secondo caso, invece, si è opposto a tale conclusione un orientamento, che fa leva sulla diversità delle due situazioni, valorizzando il carattere eccezionale della potestà del giudice dell'esecuzione in punto rideterminazione della pena, tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge;
si è affermato, quindi, che in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni 30 (cfr. Sez. 5 n. 43044 del 04/05/2015, Rv.265867; Sez. 1 n. 42316 dell'11/11/2010, Rv. 249027; n. 733 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Rv. 2499440). La disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione è evidenziata dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata, che hanno rimarcato che in executivis risulta "evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2", e hanno motivato che la "obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione", con la correlata "disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena (..) trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità (..) delle situazioni processuali (..) soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato"». L'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato, com'è noto, subisce deroghe in materia di rideterminazione della pena a titolo di aumento per la continuazione proprio in sede di cognizione, laddove si è affermata la possibilità per il giudice, ove il reato coperto da giudicato non sia quello più grave, di derogare al principio di inviolabilità del giudicato (cfr. Sez. 1 n. 38719 del 31/01/2013, Rv. 256761; Sez. 6 n. 21200 del 27/03/2007, Rv. 237090; sez. 3 n. 23949 del 29/04/2015, Rv. 263848). Ne consegue, pertanto, l'affermazione che nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la 5 pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile (Sez.4, n. 48820 del 19/10/2016, Rv. 268332 - 01). Nel caso in esame, pur essendosi già formato il giudicato su due delle tre condanne, non si versa in una situazione assimilabile a quella della rideterminazione delle pene concorrenti in sede esecutiva, attesa anche l'astratta possibilità per il giudice della cognizione di intervenire sul giudicato. La sentenza impugnata è, quindi, errata in diritto e deve essere sul punto annullata senza rinvio, potendo la pena essere rideterminata in questa sede - non emergendo profili di valutazione riservati al giudice di merito - in quella di anni venti di reclusione. Infatti, il giudice di merito aveva determinato la pena finale per i reati oggetto del presente procedimento in anni 14 e mesi 8 di reclusione (ritenuto più grave il reato di cui al capo G) e la stessa era stata calcolata, prima della diminuzione per il rito, in quella complessiva di anni ventidue di reclusione. Sulla pena finale di anni 14 e mesi 8 di reclusione, quel giudice aveva, dunque, operato l'aumento di anni 6 e mesi 4 di reclusione per i reati giudicati in precedenza, aumento che aveva determinato considerata già la riduzione per il rito, addivenendo, quindi, all'esito della operazione di addizione, alla pena complessiva finale di anni 21 di reclusione. In questa sede, fatta applicazione della regola di giudizio sopra affermata (la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, e cioè, anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile), sulla pena di anni ventidue di reclusione relativa ai reati oggetto del presente procedimento vanno calcolati gli aumenti per le pene relative ai reati già giudicati, rideterminati nella misura precedente alla riduzione del rito e, quindi, nella misura complessiva di anni 9 e mesi 6 di reclusione;
la pena va, pertanto, individuata in quella complessiva di anni 31 e mesi 6 di reclusione. La pena così individuata (anni 31 e mesi 6 di reclusione) va ridotta, in virtù del criterio di cui all'art. 78 comma 2, cod. pen., sino alla misura legale di anni trenta di reclusione e su tale pena, infine, va calcolata la riduzione di 1/3 prevista per il rito abbreviato, così addivenendosi alla pena finale di anni venti di reclusione. 6 La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti dell'imputato AS IO LI, con rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett l) cod.proc.pen. 2. Il ricorso di SA LU va rigettato perché basato su motivo da ritenersi infondato, sulla base delle considerazioni che seguono. 2.1. La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava, con argomentazioni congrue e logiche, che SA LU, sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (esiti delle intercettazioni e dei sevizi di ocp, dichiarazioni della collaboratrice EL ND) era stabilmente inserito nella struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacenti e capeggiata da AS IO LI;
il predetto, pur svolgendo un ruolo marginale, meramente esecutivo, aveva fornito un consapevole apporto all'attività del sodalizio, ponendo in essere attività funzionali all'associazione (partecipazione nell'agosto 2011 ad incontro diretto a definire i dettagli di un'importazione di droga nel porto di Ancona;
trasferta a Roma in data 15.11.2011 per incontrare l'albanese Likaj per definire una cessione di Kg 5 di eroina;
incarico ricevuto direttamente dall'AS di recarsi a Noicotaro per contattare il predetto Likaj, dopo che questi si era rifugiato in tale luogo, presso parenti, a seguito di controllo al quale era stato sottoposto dalla Pg;
trasferta in Puglia, con i sodali dell'AS, in occasione di incontro organizzato con l'associazione per pianificarne l'attività illecita;
messa a disposizione dell'autofficina riconducibile al figlio, in occasione di una fornitura di stupefacente, quale luogo ove far pervenire la droga). Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, plurimi elementi fattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa. Nè coglie nel segno la deduzione difensiva che evidenzia, quale elemento negativo ai fini della sussistenza della contestata condotta partecipativa, la mancata partecipazione del SA ai reati-fine di cui all'imputazione. Va ricordato che questa Corte ha più volte affermato che la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez.4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv.280703 - 02; Sez.3, n. 9459 del 06/11/2015, dep.08/03/2016, Rv. 266710 - 01; Sez.3, n. 40749 del 05/03/2015, Rv.264826 - 01). La fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede, infatti, esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale 7 rispetto all'evento tipico, che apporti un contributo, ancorché minimo rna non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez.3, n. 35975 del 26/05/2021, Rv. 282139 - 01). Ne consegue, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, l'irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine (Sez.3, n. 9459 del 06/11/2015, dep.08/03/2016, Rv. 266710 - 01; Sez. 2, 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello), e, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio (Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013, Amaradio, Rv. 256200) Nella specie, come detto, la Corte territoriale evidenziava plurimi elementi dimostrativi della consapevole partecipazione del SA ad attività funzionali all'attività illecita, elementi apprezzati, in maniera coerente e logica, come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione criminosa. 2.2. Consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso di DA ME FA va rigettato perché, nel complesso, infondato. 3.1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava, con argomentazioni congrue e logiche, che DA ME FA, sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (esiti delle intercettazioni e dei sevizi di ocp, dichiarazioni della collaboratrice EL ND, era stabilmente inserito nella struttura associativa e rivestiva il ruolo di incaricato di curare la fornitura di droga dal Sud America, ruolo non limitato ad un occasionale episodio ma stabilmente funzionale all'attività dell'associazione criminosa: il DA, aderiva al programma criminoso nell'interesse del gruppo attraverso la EL, instaurando, poi, un collegamento diretto anche con l'AS, capo del sodalizio criminoso;
era in contatto con altri soldali sempre per attività riconducibili all'approvvigionamento dello stupefacente;
in un'occasione partecipava personalmente ad un incontro degli associati finalizzato all'acquisto di una partita di droga;
in altra occasione proponeva al gruppo una fornitura di droga dal Venezuela con il sistema "dei pacchi", attivandosi, poi, per le successive forniture;
in altra occasione, su incarico dell'AS, si recava in Venezuela per controllare una fornitura di droga in arrivo;
a seguito dell'arresto dell'AS, continuava ad operare su direttive del predetto, proseguendo il programmato acquisto di 8 stupefacente in Colombia, partecipando personalmente alle trattative di acquisto e contrattando anche sul prezzo dello stupefacente. Né coglie nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la condotta del DA configurerebbe un concorso di persone di persone nei reati-fine. Va ricordato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6 n. 17467 del 21/11/2018, dep.23/04/2019, Rv.275550 - 01; Sez.6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv.273008 - 01), elementi, nella specie, tutti ricorrenti. 3.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati. Correttamente la Corte territoriale riteneva che il fatto accertato come contestato al capo B) integrasse l'ipotesi di delitto consumato, rimarcando che l'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente era stato concluso e che la merce era stata già inviata a mezzo pacco da Caracas con destinazione Roma, quando, poi, cadeva in sequestro. Va ricordato che, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, senza la necessità che vi sia stata una effettiva 'traditio' dello stesso, / purchè della esistenza della sostanza ovvero della sua disponibilità da parte del / venditore vi sia certezza, con la conseguenza che nella fase antecedente all'incontro delle volontà può configurarsi il tentativo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (in questo senso, tra le altre, Sez.3, n. 1555 del 21/09/2021, dep.17/01/2022,Rv.282407 - 01; Sez.4, n.6498 del 26/01/2021, Rv.280932 - 01; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717; Sez.3, n.7806 del 15/11/2017,dep.19/02/2018, Rv.272446 - 01). Del pari corretta, in linea con il suesposto principio di diritto, è la qualificazione come delitto tentato del fatto contestato al capo K) dell'imputazione al DA, avendo la Corte di merito accertato, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e dunque insindacabili in sede di legittimità, che le trattative dirette all'importazione dei due pacchi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di Kg 3 ciascuno - pur univoche ed idonee -, non avevano avuto esito positivo. 9 3.3. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti;
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione della personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti penali specifici, nonchè delle modalità della condotta, dimostrative di un ruolo non marginale svolto nell'associazione criminosa e di uno stabile collegamento con importanti ambienti criminali. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 10 Va anche ricordato che questa Corte ha ritenuto la sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). 3.4. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena;
la Corte territoriale, ha rideterminato la pena base per il reato associativo in misura pari al minimo edittale ed ha, poi, ridotto gli aumenti disposti a titolo di continuazione con i reati-satelliti, fissandoli in mesi due per il reato di cui al capo A) e in mesi uno per il reato di cui al capo K); ha, quindi, ritenuto congrua la pena finale complessiva di anni dieci e mesi tre di reclusione (poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato), richiamando la reiterazione delle condotte delittuose e la personalità negativa dell'imputato, così fornendo adeguata e logica motivazione. Va ricordato che, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 2, n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). 3.5. In definitiva, il ricorso DA ME FA è per alcuni motivi infondato e per altri inammissibile e, come anticipato, va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AS IO LI limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena al medesimo inflitta in anni venti di reclusione. Rigetta i ricorsi di DA ME FA e di SA LU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/03/2023