CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18591 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE IO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Bari. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari è stata investita, in qualità di giudice dell’esecuzione, dalla Procura generale presso la stessa Corte della determinazione della pena relativa ai reati di cui alla sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj in data 12/05/2016. La stessa Corte, con sentenza MAE n. 14/2020 dell’11/09/2020, aveva riconosciuto la sentenza n. 413 del 26/05/2020 pronunciata dal Tribunale di Bucarest, che previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 173 e i reati di cui alla sentenza n. 584 del Tribunale di Bucarest in data 22/03/2018, aveva fissato la pena complessiva in anni 6 e mesi 2 di reclusione. La necessità della determinazione richiesta scaturiva dall’annullamento disposto dal Tribunale di Bucarest, con sentenza n. 812 del 2/07/2025, della sentenza n. 584 per illegittimità costituzionale del nuovo codice penale rumeno;
e, quindi, dall’ordinanza della Corte di appello di Bari, con cui si disponeva la revoca consequenziale della sentenza della Corte di appello del 28/02/2020 di riconoscimento della sentenza in ultimo menzionata. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha, quindi, determinato in anni 3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 18591 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 e mesi 6 di reclusione la pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173 resa dal Tribunale di Cluj nei riguardi di AN BE. Ha, al riguardo, osservato che: - la sentenza n. 413 del 26/05/2020 pronunciata dal Tribunale di Bucarest, nel riconoscere la continuazione tra i reati oggetto della sentenza n. 584 e quelli giudicati con la sentenza n. 173 ha fissato la pena complessiva in anni 6 e mesi 2 di reclusione, incrementando la pena di anni 5 di reclusione, oggetto della pronuncia n. 584 di anni 1 e mesi 2 di reclusione, corrispondenti ad un terzo della pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173, che, per evidenza matematica, non poteva essere quella di anni 3 e mesi 8 di reclusione, ma di anni 3 e mesi 6 di reclusione, il cui terzo genera infatti anni 1 e mesi 2 di reclusione;
- invero, l’indicata pronunzia n. 413, prima di pervenire al computo della pena continuata, risulta avere espressamente rimosso, con riferimento alla pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173, l’aggiunta di mesi 2 di reclusione, così riducendo la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione in quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione;
- risolto il vincolo della continuazione, può determinarsi nella misura in ultimo indicata la pena relativa ai reati oggetto della sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj, essendo la suddetta pena inferiore a quella di anni 5 di reclusione costituente il valore base dell’anteatta e risolta pena continuata ed indicante il limite di salvaguardia per non incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius. 2. Avverso detta ordinanza AN BE, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 10 d. lgs. n. 161 del 2010, 81 cod. pen. e 665, comma 1, cod. proc. pen., illegalità della pena per errata indicazione della pena irrogata con la sentenza n. 173 del 2016 resa dal Tribunale di Cluj. Rileva il difensore, dopo avere ripercorso i passaggi dell’ordinanza in esame, che, una volta venuta meno la sentenza n. 584 del 2018 del Tribunale di Bucarest, occorre soffermarsi solo su quella del Tribunale di Cluj e sulle modifiche che l’hanno interessata, descritte nelle p.
3-6 della sentenza n. 413 del 2020 del Tribunale di Bucarest, che consentono, invero, di individuare non una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, ma, per come riformata in ultimo dalla Corte di Cassazione e Giustizia, di anni 3 e mesi 2 di reclusione. Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, corretta risulta la determinazione operata dalla Corte territoriale in relazione alla pena relativa ai reati di cui alla sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj in data 12/05/2016, in quanto corrispondente a quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione, che rimane esecutiva secondo le esplicitazioni da ultimo fornite dal Tribunale di Bucarest, con la nota informativa proveniente dall’Ufficio Esecuzioni Penali del 30 luglio 2025, presente nel fascicolo processuale. 2 Detta nota chiarisce che “le pene di anni tre di reclusione per il reato di corruzione attiva e di mesi sei di reclusione per il reato di falsità in scrittura privata inflitte con la sentenza penale n. 173 pronunciata il 12 maggio 2016 dal Tribunale di Cluj, passata in giudicato con la sentenza penale n. 348/RC/16.10.2018 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, rimangono esecutive”. 2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di BE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari è stata investita, in qualità di giudice dell’esecuzione, dalla Procura generale presso la stessa Corte della determinazione della pena relativa ai reati di cui alla sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj in data 12/05/2016. La stessa Corte, con sentenza MAE n. 14/2020 dell’11/09/2020, aveva riconosciuto la sentenza n. 413 del 26/05/2020 pronunciata dal Tribunale di Bucarest, che previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 173 e i reati di cui alla sentenza n. 584 del Tribunale di Bucarest in data 22/03/2018, aveva fissato la pena complessiva in anni 6 e mesi 2 di reclusione. La necessità della determinazione richiesta scaturiva dall’annullamento disposto dal Tribunale di Bucarest, con sentenza n. 812 del 2/07/2025, della sentenza n. 584 per illegittimità costituzionale del nuovo codice penale rumeno;
e, quindi, dall’ordinanza della Corte di appello di Bari, con cui si disponeva la revoca consequenziale della sentenza della Corte di appello del 28/02/2020 di riconoscimento della sentenza in ultimo menzionata. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha, quindi, determinato in anni 3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 18591 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 e mesi 6 di reclusione la pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173 resa dal Tribunale di Cluj nei riguardi di AN BE. Ha, al riguardo, osservato che: - la sentenza n. 413 del 26/05/2020 pronunciata dal Tribunale di Bucarest, nel riconoscere la continuazione tra i reati oggetto della sentenza n. 584 e quelli giudicati con la sentenza n. 173 ha fissato la pena complessiva in anni 6 e mesi 2 di reclusione, incrementando la pena di anni 5 di reclusione, oggetto della pronuncia n. 584 di anni 1 e mesi 2 di reclusione, corrispondenti ad un terzo della pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173, che, per evidenza matematica, non poteva essere quella di anni 3 e mesi 8 di reclusione, ma di anni 3 e mesi 6 di reclusione, il cui terzo genera infatti anni 1 e mesi 2 di reclusione;
- invero, l’indicata pronunzia n. 413, prima di pervenire al computo della pena continuata, risulta avere espressamente rimosso, con riferimento alla pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173, l’aggiunta di mesi 2 di reclusione, così riducendo la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione in quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione;
- risolto il vincolo della continuazione, può determinarsi nella misura in ultimo indicata la pena relativa ai reati oggetto della sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj, essendo la suddetta pena inferiore a quella di anni 5 di reclusione costituente il valore base dell’anteatta e risolta pena continuata ed indicante il limite di salvaguardia per non incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius. 2. Avverso detta ordinanza AN BE, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 10 d. lgs. n. 161 del 2010, 81 cod. pen. e 665, comma 1, cod. proc. pen., illegalità della pena per errata indicazione della pena irrogata con la sentenza n. 173 del 2016 resa dal Tribunale di Cluj. Rileva il difensore, dopo avere ripercorso i passaggi dell’ordinanza in esame, che, una volta venuta meno la sentenza n. 584 del 2018 del Tribunale di Bucarest, occorre soffermarsi solo su quella del Tribunale di Cluj e sulle modifiche che l’hanno interessata, descritte nelle p.
3-6 della sentenza n. 413 del 2020 del Tribunale di Bucarest, che consentono, invero, di individuare non una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, ma, per come riformata in ultimo dalla Corte di Cassazione e Giustizia, di anni 3 e mesi 2 di reclusione. Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, corretta risulta la determinazione operata dalla Corte territoriale in relazione alla pena relativa ai reati di cui alla sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj in data 12/05/2016, in quanto corrispondente a quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione, che rimane esecutiva secondo le esplicitazioni da ultimo fornite dal Tribunale di Bucarest, con la nota informativa proveniente dall’Ufficio Esecuzioni Penali del 30 luglio 2025, presente nel fascicolo processuale. 2 Detta nota chiarisce che “le pene di anni tre di reclusione per il reato di corruzione attiva e di mesi sei di reclusione per il reato di falsità in scrittura privata inflitte con la sentenza penale n. 173 pronunciata il 12 maggio 2016 dal Tribunale di Cluj, passata in giudicato con la sentenza penale n. 348/RC/16.10.2018 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, rimangono esecutive”. 2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di BE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore 3