Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10901 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
I D , A O S L S 0 L 1 A O T . д B е T I REPUBBLICA A IN NOME DEL POPOLO09 01 /01 R D A Л A Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cessazione affitto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 12501/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron. 23521 Consigliere SABATINI Dott. Francesco Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 07/06/01 FINOCCHIARO Cons. RelatoreDott. Mario ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AR AN, AR LO, AR DI, elettiva- mente domiciliati in Roma, via A. Chinotto n. 1, pres- So l'avv. Ermanno Prestaro, che li difende unitamente all'avv. Pier Luigi Bossono, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AR EP, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 109, presso l'avv. Roberto Narcisi, difeso dall'avv. LO Severini, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 145/99 del 5 febbraio 1278 1 3 marzo 1999 (R.G. 605/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2001 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. Ermanno Prastaro per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 3 marzo 1998 AR EP chiedeva che il tribunale di Brescia, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con AR AN, LO e DI dichiarasse cessato, per la data del 10 novem- bre 1997, il contratto di affitto inter partes avente ad oggetto dei fabbricati rustici di proprietà di esso ricorrente in Comezzano - Cizzago, con condanna dei convenuti al rilascio. Esponeva il ricorrente che il rapporto d'affitto era sorto con l'originario concedente, Istituzione - con contratto 16 lu- Bresciani Riunite, Casa di Dio glio 1979 avente scadenza il 10 novembre 1988 e che con convenzione in data 22 novembre 1988, ai sensi dell'art. 45 della 1. 3 maggio 1982, n. 203 le parti avevano prorogato il contratto sino al 10 novembre 1997. 2 Costituitisi in giudizio AR AN, LO e DI resistevano alla avversa domanda eccependo, da una parte, che l'attore aveva promesso loro che avrebbe consentito la protrazione della permanenza nei fabbri- cati anche oltre la scadenza del contratto, dall'altra, che la convenzione del novembre 1988 era nulla perché non sottoscritta dal rappresentante della Federazione Italiana dei Coltivatori Diretti, organizzazione da cui erano rappresentati essi concludenti. Svoltasi 1'istruttoria del caso, l'adita sezione con sentenza 16 giugno 1998 accoglieva la domanda. Gravata tale pronunzia dai soccombenti la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con 3 marzo 1999 rigettava il grava-sentenza 5 febbraio - me, ponendo a carico degli appellanti le spese del gra- do. Osservavano quei giudici che alla data del novembre 1988 l'originario contratto di affitto (stipulato nel 1979) non era cessato, ma soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, lett. e) della 1. 3 maggio 1982, n. 203 con scadenza al 10 novembre 1997, con la conseguenza, pertanto, che il contratto del novembre 1988 non poten- dosi qualificare in deroga alla disposizioni di legge, ma puntualmente confermativo di queste, non era sogget- to alla disciplina di cui all'art. 45, della stessa 3 legge, per cui era irrilevante la mancata sottoscrizio- ne del contratto da parte della associazione sindacale cui aderivano i conduttori. Quanto, ancora, alla pretesa inammissibilità della domanda attrice, perché l'originario contratto aveva ad oggetto sia un fondo (cedut a terzi) che i fabbricati (acquistati dall'attore AR EP) con conseguen- te indivisibilità dell'obbligazione, quei giudici rile- vavano la inapplicabilità, al caso di specie dell'art. 1316 c.c. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, AR AN, LO e DI. Resiste, con controricorso, AR EP. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo i ricorrenti, denunziando «violazione e falsa applicazione di norme di diritto>>> (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), lamentano che la sentenza gravata «non ha tenuto conto che, come ri- indicato nella sentenza di primo sulta espressamente il contratto iniziale 17 luglio 1979 grado a pag. 7 convenzione ex art. 23, legge 11 venne regolato come febbraio 1971, n. 11, contratto regolarmente sotto- scritto dalle Associazioni Sindacali delle parti con- traenti e prodotto in giudizio ex adverso»>. 4 Consegue а ciò proseguono i ricorrenti che contrariamente all'assunto della impugnata sentenza al- la data del 22 novembre 1988 il contratto iniziale era venuto a termine». La Corte ha ritenuto che il contratto 16 luglio 1979 prevedesse una durata inferiore a quella di legge e conseguentemente dovesse il minor termine ivi previsto essere sostituito dalla durata stabilite ex lege di 15 anni». In tal modo però concludono i ricorrenti, la Corte [ha] errato in quanto non ha tenuto conto che ta- le contratto iniziale è una convenzione ex art 23 legge a n. 11 del 1971, pienamente valido con la conseguenza che il minor termine di durata ivi indicato spiega tut- ti i suoi effetti».
2. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto diversi, concorrenti, profili. 2. 1. In primo luogo si osserva che i giudici del merito non hanno affatto ritenuto - contrariamente a quanto si adombra in ricorso - la invalidità del con- tratto 16 luglio 1979, perché prevedente una durata del rapporto inferiore a quella di legge, con conseguente sostituzione, alla durata convenzionale (9 anni) di quella maggiore prevista dalla legge (15 anni). 5 Quei giudici, in realtà, proprio sul presupposto della validità del contratto del 1979, si sono limitati a fare applicazione della regola di cui all'art. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203, relativa, come prevede la stessa rubrica, alla «durata dei contratti in corso». Giusta tale ultima disposizione, in particolare per i contratti in corso alla data di entrata in vigo- re della presente legge>> «la durata è» e) di quindici anni, se il rapporto ha avuto inizio successi- vamente all'annata agraria 1959 60». «La durata prevista dal comma precedente prevede il comma 2 dello stesso articolo decorre dalla entra- ta in vigore della presente legge>>. Alla luce della disposizione sopra trascritta, ac- certato che il contratto oggetto di causa, stipulato nel 1979 con scadenza nel 1987, era, senza ombra di dubbio, «in corso» alla data del 6 maggio 1982, i giu- dici del merito hanno ritenuto in primis che detto rap- porto sarebbe cessato, in applicazione della lettera e) 1. n. 203 del 1982, al 10 novem-dell'art. 2, comma 1, bre 1997 (esaminando, successivamente, le ulteriori di- fese degli attuali ricorrenti quanto agli effetti, sul tale rapporto, della successiva convenzione del 22 no- vembre 1988). 9 Non controverso quanto sopra, è palese, ante omnia, che non esiste alcuna relazione tra gli argomenti ad- dotti dalla sentenza gravata, a sostegno delle conclu- sioni fatte proprie dalla stessa, e le censure svilup- pate nel motivo di ricorso per cassazione. Come già osservato sopra, infatti, presupposto del- la pronunzia di quei giudici era la «validità» e non la «invalidità>>> о la contrarietà>>> a norme di legge del contratto 16 luglio 1979. 2. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, si Osserva che giusta quanto assoluta- mente pacifico presso una giurisprudenza più che conso- lidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricor- a pena di inammis- so per cassazione devono investire, statuizioni e questioni che abbiano formato sibilità, oggetto del giudizio di merito, restando escluso, per- tanto, che in sede di legittimità possano essere pro- spettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass., 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione in altri ter- mini devono investire, a pena d'inammissibilità, que- stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la 7 prima volta in sede di legittimità questioni nuove nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass., 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass., 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si Osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema [peraltro assolutamente irrilevante al fine del decidere, in relazione alle censure mosse dagli appellanti, cfr. atto di appello] se il contratto 16 luglio 1979 fosse, ○ meno stato concluso nel rispet- 8 པ་, འད་ན །སང— "" —— to delle regole di cui all'art. 23, 1. 11 febbraio 1971, n. 11. E' palese, pertanto che il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile nella parte in cui prospetta una tale problematica, non affrontata dalla sentenza gravata (né, in qualche modo, sollecitata dagli appel- lanti, attuali ricorrenti). 2. 3. Irrilevante, al fine del decidere e di perve- nire a una diversa conclusione, è la circostanza che la sentenza di primo grado abbia, in qualche modo, fatto riferimento, quanto alle modalità di conclusione del contratto 16 luglio 1979, all'art. 23 legge n. 11 del 1971, atteso che il giudizio di cassazione ha per og- getto solo la revisione della sentenza impugnata, in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto ivi proposte (Cass., 30 marzo 2000, n. 3881), del tutto prescindendo dal contenuto della sentenza dei primi giudici, specie nell'ipotesi - come nella specie questa non è richiamata in cui neppure per relationem nella sentenza di appello. 2. 4. Da ultimo, infine, non può tacersi che la de- duzione in esame essere stato il contratto 16 luglio 1979 stipulato con l'assistenza delle Associazioni Sin- dacali delle parti contraenti, e, quindi, nel rispetto 9 dell'art. 23, 1. 11 febbraio 1971, n. 11 - è irrilevan- te al fine del decidere e della soluzione della lite. L'art. 53, 1. 3 maggio 1982, n. 203, prevede in-- fatti che le nuove norme, tra cui appunto, l'art. 2 della stessa legge, quanto alla «durata dei contratti in corso>>> alla data di entrata in vigore della legge stessa, non trovino applicazione solo ove il «rapporto>> sia stato oggetto di una «transazione stipulata in con- formità al disposto dell'art. 23 della legge 11 feb- braio 1971, n. 11». Pacifico quanto precede (in questo senso, cfr., ad esempio, Cass., 28 luglio 1984, n. 4496, nonché Cass., 17 novembre 1983, n. 4865 e Cass., 1° giugno 1983, n. 3910) e non controverso che il ricorrente lungi dal de- durre (e dimostrare) che l'accordo del 16 luglio 1979 integrava una transazione» si limita ad affermare che tale accordo integrava a una convenzione ex art. 23 -legge 11 febbraio 1971, n. 11» è palese come antici- pato ww la non pertinenza, al fine del decidere, della censura in esame.
3. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo. 10
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, le spese di lite, liquidate in lire lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera la terza sezione civile della Corte giorno 7 giugno 2001. il Consigliere relatore est. fleu Gadian Fancis il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista the 11 al pagamento del- 36.00.0/oltre di consiglio del- di Cassazione, il Deposittain. Ventelleria - 7 A60. 2001 oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista