Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
Lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per se solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 cod.pen., essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7150 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
ST dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Presidente del 7.5.1998
1.Dott.. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N. 1639
3. " Alfredo TERESI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 67/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Verona
avverso la sentenza 2.4.1997 pronunciata dal Pretore di Verona nei confronti di:
COMPOSTA RI, n. a Negrar il 7.10.1965
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M.;
Letta la nota di udienza depositata in data odierna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 2.4.1997 il Pretore di Verona-Sezione distaccata di Caprino Veronese assolveva ST RI , "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui all'art.727 cod.pen. (per avere detenuto e utilizzato tre merli e due tordi bottacci in condizioni incompatibili con la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche, essendo i volatili rinchiusi in minuscole gabbie che impedivano agli stessi l'uso dei muscoli delle ali, ali che non potevano essere aperte completamente in quanto ciò avrebbe provocato lo strofinamento delle penne contro le sbarrette, con loro rottura e usura innaturale - acc. il 6.10.1994).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Verona eccependo l'erronea applicazione dell'art.727 cod. pen., in quanto:
- il Pretore avrebbe omesso di considerare che integra il reato di maltrattamenti di animale già la sola "detenzione di un uccello selvatico nella assoluta impossibilità di volare e in tale stato trattenuto per un rilevante periodo di tempo";
- lo stesso P.M. non ritiene condivisibile (ed auspica, in proposito, "l'intervento regolatore delle Sezioni Unite") l'orientamento espresso da "un'isolata decisione della Suprema Corte (Cass., Sez.III, 7.11.1985, Amadori)", secondo il quale "un comportamento venatorio consentito dalla legge n.157/1992 (che disciplina la caccia) e da questa considerato lecito non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento, anche se idoneo a cagionare sofferenze all'animale";
- "la comune sensibilità, evolutasi anche per effetto delle campagne ambientaliste, non tollera una detenzione e un conseguente utilizzo di un animale selvatico che comporta necessariamente una sofferenza apprezzabile quale è la perdita del tono muscolare per la impossibilità di volare";
- il Pretore neppure avrebbe adeguatamente valutato che "gli uccelli selvatici, utilizzati come richiami vivi in funzione dell'esercizio della caccia, anche a causa delle frequenti manipolazioni, per la loro cura, cui sono sottoposti, sono soggetti a continui stati di stress, soprattutto tutte le volte che vengono trasportati sui luoghi di esercizio dell'attività venatoria". Detti stati di stress "attivano un sistema di reazioni organiche difensive che coinvolgono continuamente l'asse ipotalamo-ipofisisurrene ... con variazioni misurabili di taluni parametri ematici, dei glicocorticoidi e dell'attività elettrica del cervello...e tali risposte stressanti conseguenti agli stimoli ricevuti potranno essere ridotte solamente dopo alcune generazioni".
MOTIVI della DECISIONE
Il reato contestato al ST è prescritto (fino dal 6.10.1997) ma il ricorso del P.M. deve essere rigettato, ai sensi dell'art.129, 2^ comma, c.p.p., poiché infondato, risultando corretta la pronuncia assolutoria adottata dal Pretore. In proposito deve anzitutto rilevarsi che, in tema di maltrattamento di animali, la Direttiva n.79/409/CEE, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e la legge nazionale n. 157/1992, che ne dispone il recepimento, consentono la detenzione e l'uso dei richiami vivi di specie espressamente indicate (tra le quali i merli ed i tordi bottacci) ai fini dello svolgimento dell'attività venatoria e non soltanto durante i periodi in cui tale attività può essere legittimamente esercitata.
Nel coordinamento tra tale normativa e le disposizioni dell'art. 727 cod.pen., il concetto di "compatibilità con la natura degli animali"
non può essere inteso in maniera assoluta e presuntiva, in quanto la soddisfazione di alcune delle esigenze eco-etologiche di ciascuna specie selvatica sarebbe praticamente impossibile in qualsiasi condizione di cattività (e qualsiasi segregazione crea quella situazione di stress cui si riferisce il P.M. ricorrente). Va ribadito, pertanto, l'orientamento ormai costantemente espresso da questa Corte Suprema nel senso che lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per sè solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi a norma dell'art.727 cod.pen., essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di espletare le funzioni fisiologiche essenziali, con l'eccezione del volo (vedi Cass., Sez. III: 11. 11. 1996, Calonaci e 27.2. 1997, Bicego). 1 comportamenti vietati-indicatinell'art.21, lett. r), della legge n.157/1992 (uso, a fini di richiamo, di uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali)-hanno comunque carattere solo esemplificativo e non esauriscono certo le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall'art.727 cod. pen. Nella fattispecie in esame il ST era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art.727 cod.pen. per avere detenuto uccelli selvatici, usati come richiami vivi per la caccia, in condizioni incompatibili con la loro natura, perché rinchiusi in gabbie troppo piccole che non permettevano loro la completa apertura delle ali.
Il giudice di merito, dopo avere legittimamente affermato che la condizione di cattività non può, per sè sola, essere considerata incompatibile con la natura dei volatili e fonte di loro maltrattamento ex art. 727 cod. pen., ha rilevato in punto di fatto, con motivazione incensurabile perché adeguata e flutto di attenta valutazione delle risultanze processuali, che nel caso di specie:
a) gli animali detenuti nelle gabbiette apparivano ben tenuti e privi di evidenti patologie;
b) le gabbiette medesime erano di misura rispondente alle regole dettate dalla letteratura tecnica in materia (cm.30 di lunghezza, cm.22 di larghezza e cm.23 di altezza) e, se più grandi, sarebbero state addirittura dannose perché avrebbero consentito vani tentativi di volo con conseguenti traumi da impatto contro le sbarre;
c) la grandezza delle dette gabbie era comunque tale da consentire ai volatili i movimenti naturali dei passeriformi posati (il movimento ritmico ad ali semichiuse e lo stiramento di una singola ala);
d) la permanenza di essi nelle gabbie in questione, per il tempo della caccia, non poteva provocare atrofia muscolare delle ali, ne' perdita del relativo tono.
Alla luce di tali premesse in fatto l'impugnata sentenza appare incensurabile perché il principio di diritto dal quale prende le mosse è corretto e logico.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.608 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso del P.M. Così deciso in ROMA, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998