Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7150
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

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Lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per se solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 cod.pen., essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/1998, n. 7150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7150
    Data del deposito : 7 maggio 1998

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