Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto da condannato avverso decisione di annullamento parziale con rinvio di sentenza di condanna, per effetto della quale sia stata devoluta al giudice di merito la determinazione della pena da irrogare, dal momento che l'irrevocabilità della sentenza di condanna deve necessariamente riguardare anche l'entità della pena. (Fattispecie nella quale, ferma la responsabilità per plurimi episodi di estorsione, restava "sub iudice" quella per reato associativo, la pena relativa al quale si sarebbe potuta espungere in caso di accoglimento, nel giudizio di rinvio, dell'eccezione di "ne bis in idem" formulata dal ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2009, n. 16692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16692 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 383
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 036868/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NC OS LE, N. IL 25/08/1949;
avverso SENTENZA del 25/03/2008 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAPOZZI RAFFAELE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. D'Ottavio Gabriele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25 marzo-8 aprile 2008, questa Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da NC MO HE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, la quale, pur avendogli ridotta la pena da 10 anni di reclusione ad 8 anni di reclusione, aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p., con le aggravanti dell'essere stata l'associazione armata e dell'esserne stato egli il dirigente e l'organizzatore, nonché per più episodi di estorsione, tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, commessi in danno di CERA VOLO NZ e dei gestori dei villaggi turistici "Beach Village" e "Sabbie d'Oro".
Con la sentenza anzidetta, questa Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame dell'eccezione formulata dal ricorrente, circa la violazione del principio del bis in idem, quanto al reato di cui all'art. 416 bis c.p.; per l'eventuale rideterminazione della pena in ordine ai residui reati estortivi contestati, ovvero per l'eventuale rigetto dell'eccezione anzidetta sulla base di diversa motivazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., NC MO HE per il tramite del suo avvocato, che ha dedotto i seguenti due motivi:
1) - omesso esame del motivo di ricorso principale relativo all'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7: tale omissione non dava luogo ad errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., allorché il motivo proposto doveva ritenersi implicitamente disatteso, perché incompatibile con la struttura e rimpianto della motivazione.
Nel caso in esame si era invece trattato di una vera e propria svista materiale, tale da fra ritenere come inesistente la censura. Il difensore di esso ricorrente aveva censurato la sentenza della Corte territoriale con riferimento alla mancanza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per i reati di estorsione contestatigli;
e sul punto la sentenza impugnata mancava graficamente di motivazione;
del pari mancava alcun riferimento alla affermata sussistenza delle aggravanti di promotore ed organizzatore, dell'uso delle armi ed in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche.
Con particolare riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza di detta aggravante per la ritenuta appartenenza di esso ricorrente ad un'associazione di tipo mafioso;
al contrario, con riferimento ai singoli delitti propri dell'associazione, era necessario provare che l'associato vi avesse dato qualche specifico apporto;
il che valeva anche per le modalità esecutive ed in particolare per l'aggravante di cui sopra;
anche per quest'ultima era cioè necessario un coefficiente soggettivo consistente o nella effettiva conoscenza ovvero nella sua colpevole ignoranza. Al contrario, sia la sentenza impugnata, sia la sentenza emessa dalla Corte territoriale, era carente di qualsiasi approfondimento volto ad accertare se esso ricorrente avesse posto in essere alcuna delle condotte, idonee a giustificare la contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; e la relativa responsabilità era stata ritenuta sulla semplice presunzione di appartenenza di esso ricorrente all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.p.;
2 -) -omesso esame del motivo di ricorso principale relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche:
la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro era stata altresì da lui censurata per non avere essa preso in esame l'istanza del suo difensore, intesa ad ottenere la concessione delle attenuanti generiche;
ed anche per tale istanza nessun accenno era stato fatto nè dalla Corte territoriale, ne' dalla sentenza della Suprema Corte, oggetto della presente impugnazione straordinaria. La sentenza impugnata doveva pertanto essere revocata, con ogni provvedimento consequenziale, anche relativo alla liberazione del ricorrente. Il ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte, ai sensi dell'art.625 bis c.p.p., la sentenza resa nei suoi confronti dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione in data 25 marzo-8 aprile 2008, ritenendo, con il motivo di ricorso sub 1), che si sia verificata una vera e propria svista materiale, per non essersi la sentenza di questa Corte pronunciata in ordine alla contesta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e ritenendo, col motivo di ricorso sub 2), che la sentenza di questa Corte abbia omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche. Il ricorso proposto da NC MO HE è inammissibile.
Non è infatti legittimato a proporre ricorso straordinario per Cassazione per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto condannato, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., l'imputato, nei cui confronti sia intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, qualora al giudice del rinvio sia stata devoluta la determinazione della pena da irrogare, atteso che l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna deve necessariamente riguardare anche l'entità della pena irrogata (cfr., in termini, Cass. 1A, 15.6.07 n. 24659 rv. 239463). Nella specie in esame non è controverso che;
con la sentenza che ha formato oggetto della domanda di revisione, questa Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame dell'eccezione formulata dal ricorrente, circa la violazione del principio del bis in idem, che si sarebbe verificata con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per la conseguente eventuale rideterminazione della pena in ordine ai residui reati estortivi contestati, ovvero per l'eventuale rigetto dell'eccezione anzidetta sulla base di diversa motivazione. La sentenza di questa Corte ha pertanto efficacia di giudicato parziale, con riferimento alla responsabilità dell'odierno ricorrente riferita ai reati estortivi;
non può tuttavia ritenersi che, allo stato, il ricorrente abbia ancora assunto la veste di condannato, permanendo un residuo eventuale potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena, legata al riconoscimento ovvero all'esclusione della prospettata violazione del principio del bis in idem in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. L'irrevocabilità e l'esecutività della sentenza penale di condanna devono invero necessariamente riguardare i capi d'imputazione nella loro intierezza, atteso che la realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato richiede la formazione di un giudicato di condanna che sia completo ed incompatibile col permanere della qualifica di imputato in capo al soggetto ricorrente.
Il ricorso proposto da NC MO HE va pertanto dichiarato inammissibile.
Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Copia del presente provvedimento va trasmesso, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009