Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10205 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
10205 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E DI CASSAZIONE Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 14175/98 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.22815 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Rep. 3425 Dott. RI FINOCCHIARO Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 RAIMONDI OLIVIERO, DI VINCENZO VIRA, elettivament 2.6.1.00.-2001 IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 38, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MACEDONIO, che li 155 3000 difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DF022016 DI TO LU, elettivamente domiciliato in ROMA IAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato GIACINTO MIRAGLIA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato UMBERTO BECCHELLI, il primo per procura 2001 speciale Notar 26/02/01 rep.n. 5269 ed il secondo * 465 giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AR TO, AR IA IA E AR AN EREDI DI AR IO, AR RA, AR MA;
intimati avversO la sentenza n. 2275/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 12/06/97 e depositata 1'08/07/97 (R.G. 2728/90); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato NZ MACEDONIO;
udito l'Avvocato Giacinto MIRAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il d;
rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato Di AS GI, assumendo che CC LI aveva venduto ai coniugi IM LI e Di NZ RA un terreno in agro di Albano Laziale rispetto al quale vantava il diritto di prelazione quale confinante coltivatore diretto, conveniva dinanzi al Tribunale di Velletri AR AS, RI, FR e RC, quali eredi di CC LI, e i detti acquirenti IM e Di NZ, 2 esercitando nei confronti dei medesimi il riscatto del terreno EL Si costituiva in giudizio il solo IM, che contestava l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto, mentre restavano contumaci gli altri convenuti. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale con sentenza 15.2-5.6.1989 rigettava la domanda in ragione della qualità di coltivatore diretto dell'istante, non essendo provata. La decisione veniva impugnata dal Di AS, che formulava richieste istruttorie;
resistevano il IM e la Di NZ (e non i AR), che proponevano appello incidentale quanto alla dn compensazione delle spese disposta dal primo giudice. Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal Di AS, la Corte d'appello di Roma con sentenza 12.6-8.7.1997, ritenuto che questi aveva fornito la prova del possesso dei requisiti prescritti, in riforma della decisione impugnata, accoglieva la domanda di riscatto proposta dallo stesso, dando i consequenziali provvedimenti del caso e provvedendo in ordine all'appello incidentale e alle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza IM LI e Di NZ RA hanno proposto ricorso, cui 3 ha resistito con controricorso Di AS GI. Gli altri intimati (AR AS, RI, FR e RC) non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115- 116 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui alla 1. n. 590/1965 e omessa, contraddittoria motivazione su punti insufficiente decisivi, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere la Corte d'appello ammesso prova per testi richiesta dall'appellante per la prima volta in sede di impugnazione, ovvero nell'atto di citazione per il giudizio di secondo grado, nonché lamentano che le deposizioni dei testi addotti dal Di AS (appellante) sono state valutate dalla Corte in termini poco critici. Le censure, esaminabili unitariamente per la loro interdipendenza, vanno disattese. Nella fattispecie, in cui il giudizio d'appello era iniziato prima del 30.4.1995, data di entrata in vigore della norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo novellato, trovava invero applicazione tale norma nella sua vecchia formulazione, senza rilevare il giudizio sulla indispensabilità della prova ai fini della decisione, 4 nonché la dimostrazione della impossibilità di proporre il mezzo di prova davanti al giudice di prime cure. La prova testimoniale richiesta dall'appellante era in sé, a sua volta, sicuramente ammissibile, trattandosi di mezzo istruttorio diverso per quanto si desume dalla sentenza impugnata- da quello (documentale) addotto in primo grado (cfr., per riferimenti, Cass. n. 455/1986, Cass. n. 1459/1981). Quanto, poi, alla valutazione della stessa prova testimoniale, essa, che si concreta in un apprezzamento di fatto, compete istituzionalmente al giudice del merito, che, nella specie, ne ha dato sufficientemente e logicamente conto, osservando, in relazione alla domanda proposta, che il Di AS (appellante) aveva fornito la prova di possedere i requisiti di cui alla 1. 590/65 e precisamente di svolgere da oltre un biennio la coltivazione di un fondo di oltre 6.000 mq. in agro di Albano e di aveva forza lavorativa adeguata alla detta attività". La censura di parte ricorrente -che investe, come si evince, tale aspetto- secondo cui "le deposizioni dei testi addotti dal Di AS sono state valutate dalla Corte d'appello in termini poco critici, quando invece doveva dare sospetto la specificità delle dichiarazioni sia a riguardo della sussistenza alla 5 data dell'udienza dell'impegno lavorativo personale [dell'appellante] nel terreno di sua proprietà, sia del fatto che lo stesso addirittura vendesse al mercato i prodotti del fondo", per cui, in una ad altre consequenziali considerazioni, "non risponde al vero 807 che il Di AS, como, all'epoca delle testimonianze, di oltre 65 anni, quindi pensionato, effettivamente possedesse requisiti per ottenere diritto di prelazione sul fondo acquistato da [essi] ricorrenti", inferisce nel merito della valutazione compiuta dal nuova e diversa giudice a quo e tende ad una come tale, dadei fatti, inammissibile, valutazione parte del giudice di legittimità. Irrilevanti, inoltre, ai fini del riconosciuto diritto in favore del Di AS, oltre che risultare dedotte per la prima volta ed involgere un giudizio di fatto, sono -in se e per se considerate- le circostanze addotte dai ricorrenti relativamente alla natura boschiva del terreno, alla esigua sua estensione e alla presenza su esso di una costruzione non utile per le finalità agricole. Il ricorso, pertanto, va rigettato, conseguendone la solidale condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione in favore del resistente costituito Di AS, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese in favore del resistente costituito, liquidate in L. 117.000 , oltre onorari, liquidati in L.
3.000.000. Così deciso, 1'8.3.2001. Spartan Fiducia IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Tomato Calabrese IL CANCELLIERE C1 109T 250.000) NNi Giambattista 4.55T $19000 тот 29000ф Depositata in Cancelleria 26. LUG, 2001. oggi, lì IL CANCELLERE 01 NN ista 2 T ROMA R OTT. 2001 Serie 4. O C ENTRATE DELLE UFFICIO S. 290.000 Registrato in ANTAMILA 0 44.880. vorsato p. Il Dirigento Arca Servizi DUECENTOND rapia DI FILIPPO) I Responsabile Servizio Atti Giudiziari (D.ssa Maria RACCICHINI) 7