Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di decisione della causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 23, settimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, non v'è logica incompatibilità tra la riserva di decidere, risultante dal verbale di udienza e la successiva attestazione contenuta nella sentenza in pari data, di lettura del dispositivo in udienza, ben potendo il giudice riservarsi la decisione, ritirarsi in camera di consiglio, rientrare in udienza e dare lettura del dispositivo della decisione assunta. Nè al riguardo è ammissibile ex art. 221 cod. proc. civ. una querela di falso non proposta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale, non potendo peraltro tali carenze essere sanate successivamente, proprio perché previste a pena di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN, elettivamente domiciliato in Salerno via Velia 34, presso l'avv. Valerio Torre - e quindi, ai fini del presente giudizio, presso la Cancelleria della prima Sezione Civile della Cassazione - rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Torre e Maria Esposito del foro di Salerno giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNITÀ MONTANA "Penisola Amalfitana" in persona del Presidente p.t. prof. Raffaele Ferraioli, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera 29, presso l'avv. Giuseppe Giuffrè, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Giovanni Maria Di Lieto giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi n. 44 del 22.06/11.10.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.06/11.10.99 il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, rigettava l'opposizione proposta da AN SI avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione di lire 38.666.665 emessa dalla Comunità Montana "penisola Amalfitana" in base a verbale di accertamento in data 20.05.98 del Corpo forestale di Tramonti. Rilevava il G.O.T. che il primo motivo di opposizione - mancata notifica del verbale di accertamento - era risultato infondato, dato che la consegna era avvenuta, anche se il SI aveva rifiutato di sottoscrivere la ricevuta. Quanto alla entità della sanzione, che il SI col secondo motivo aveva contestato, risultava invece correttamente determinata, in base al disposto dell'art. 47, lettere a e g delle prescrizioni di massima di polizia forestale (P.M.P.F.) in relazione agli artt. 10 ed 11 l.s.
689/81.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con atto notificato il 20.12.99 alla Comunità, AN SI, deducendo la nullità della sentenza perché non ne era stato letto il dispositivo in udienza, contrariamente a quanto prescrive l'art. 23.7 l.s. 689/81 e per non aver rilevato il vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, priva di giustificazione sull'ammontare della sanzione, e non aver comunque motivato il rigetto del motivo ed il giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata.
Si costituiva, resistendo, la Comunità Montana, con controricorso notificato il 28.01.00.
Con ordinanza collegiale 14.03.02 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per mancata notifica dell'avviso d'udienza al difensore del controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso assume il ricorrente che, nonostante la dizione che figura nella sentenza ("all'udienza del 22.06.99 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo") il giudice si riservava - come risultava dal verbale d'udienza - e solo il 28.10.99 la notifica di copia della sentenza consentiva al SI di conoscerne il dispositivo. Perciò, doveva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, avverso la quale, ove l'attestazione che vi figurava fosse ritenuta prevalente, il ricorrente "si riservava ...
di proporre incidentale querela di falso".
Il motivo è infondato, perché non v'è logica incompatibilità tra la riserva di decidere e la attestazione di lettura del dispositivo in udienza. Nulla vieta, infatti, al giudice, di riservare la decisione, ritirarsi in camera di consiglio e rientrare in udienza dando lettura del dispositivo della decisione assunta: la funzione acceleratoria della norma non giunge sino a privare l'organo giudicante di qualsiasi spatium deliberandi.
In conseguenza, non v'è ragione di disattendere l'affermazione, contenuta in sentenza, che "all'udienza del 22.06.99 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo", ne' è ammissibile (Cass. 6959/99) una querela di falso non proposta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale (Cass. 4472/82): ne' tali carenze potrebbero essere sanate in sede di presentazione, proprio perché, essendo previste a pena di inammissibilità, la loro assenza impedisce la fase autorizzatoria (art. 222 cpc) dell'incidente. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa motivazione, in relazione all'an ed al quantum della sanzione inflitta. Il motivo è inammissibile perché è assolutamente privo di una sia pur succinta indicazione dei fatti di causa, in violazione del disposto dell'art. 366 n. 3 cpc. Se, infatti, viene succintamente esposta, nella sezione del ricorso intitolata "fatto" la vicenda processuale (opposizione e rigetto) nulla si rinviene, in tutto il ricorso, sulla vicenda materiale che ha determinato il verbale di accertamento e l'irrogazione della sanzione opposta, venendo così a mancare un elemento essenziale ai fini del decidere, dal momento che con l'espressione "fatti di causa" il legislatore ha espresso l'esigenza che sia indicato non solo lo svolgimento del processo ma anche la vicenda sostanziale che vi ha dato causa (Cass. 8476/01; S.U. 1129/00). Nè, ovviamente, per il principio di autosufficienza del ricorso, tale carenza è sanabile reperendo aliunde - dal fascicolo d'ufficio o dagli scritti delle altre parti - i dati fattuali omessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 1.500,00 di cui euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003