Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2959
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Sentenza 27 febbraio 2003

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In tema di decisione della causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 23, settimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, non v'è logica incompatibilità tra la riserva di decidere, risultante dal verbale di udienza e la successiva attestazione contenuta nella sentenza in pari data, di lettura del dispositivo in udienza, ben potendo il giudice riservarsi la decisione, ritirarsi in camera di consiglio, rientrare in udienza e dare lettura del dispositivo della decisione assunta. Nè al riguardo è ammissibile ex art. 221 cod. proc. civ. una querela di falso non proposta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale, non potendo peraltro tali carenze essere sanate successivamente, proprio perché previste a pena di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2959
    Data del deposito : 27 febbraio 2003

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