Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
Le disposizioni limitative dei colloqui che riguardano i detenuti sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, previste dagli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, del DPR n. 230 del 2000, sono pienamente legittime e si integrano con il regime differenziato stabilito, per esigenze di sicurezza pubblica, nei confronti di quei reclusi che, in relazione al titolo di reato, si presumono particolarmente pericolosi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva disapplicato gli artt. 37 e 39 del regolamento di esecuzione in quanto lesivi dei diritti del detenuto in assenza di una disposizione di legge che autorizzasse un trattamento differenziato in considerazione del titolo di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2002, n. 13079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13079 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Presidente - 19/02/2002
Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - N. 652
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 23809/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento
avverso l'ordinanza emessa il 24/5/01 dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento nei confronti di TE PA, n. 23/8/71 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Osserva
TE PA, detenuto nella casa circondariale di Agrigento in espiazione di pena e in custodia cautelare per delitti rientranti tra quelli previsti dal primo periodo del primo comma dell'art.
4 - bis della legge 26/7/75 n. 354, ha presentato reclamo, ai sensi dell'art. 35 della legge medesima, avverso i provvedimenti con i quali il GIP del Tribunale di Palermo e il Direttore dell'istituto avevano applicato nei suoi confronti le disposizioni limitative del numero dei colloqui e della corrispondenza telefonica di cui agli artt. 37 comma 8 e 39 comma 2 DPR 30/6/00 N. 230, contenente norme regolamentari sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, lamentando disparità di trattamento con gli altri reclusi.
Con ordinanza in data 24/05/01 il Magistrato di sorveglianza di Agrigento ha dichiarato il reclamo inammissibile in relazione al provvedimento del GIP, in quanto sottratto al suo controllo perché emesso da autorità diversa da quella amministrativa, e l'ha invece accolto in relazione al provvedimento del Direttore dell'istituto riconoscendo al TE di diritto allo stesso numero di colloqui previsto per i detenuti per reati non rientranti tra quelli di cui al primo periodo del primo comma dell'art.
4 - bis.
Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di dovere disapplicare gli artt. 37 e 39 del regolamento di esecuzione in quanto lesivi dei diritti del prevenuto in assenza di una disposizione di legge che autorizzasse in via normale e generale forme di trattamento differenziato tra detenuti in considerazione del titolo del reato. Avverso la parte della pronuncia che accolto il reclamo del TE ha proposto ricorso per cassazione il locale del Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge sull'assunto che una siffatta disposizione si doveva in realtà individuare nello stesso art.
4 - bis O.P..
La censura è fondata, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere in tale parte annullata senza rinvio.
Rileva preliminarmente il Collegio che correttamente sotto il profilo sistematico il magistrato di sorveglianza adito dall'interessato quale organo cui l'art. 69 O.P. demanda il controllo di conformità alla legge dell'attività penitenziaria, preso atto dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza 8-11/2/99 n. 26 che ha dichiarato illegittimi lo stesso art. 69 e l'art. 35 O.P. "nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale" e preso altresì atto delle considerazioni in essa contenute sui requisiti minimi che un mezzo di tutela deve avere per potersi qualificare giurisdizionale, ha ritenuto di doversi pronunciare - per evitare che, in assenza dello specifico intervento del legislatore inutilmente sollecitato dalla Corte costituzionale, questa sentenza, che è sostanzialmente addittiva anche se in modo incompleto, restasse priva di effetto - adottando, come di norma per i provvedimenti giurisdizionali di sua competenza, le forme del procedimento di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 C.P.P. pienamente idonee allo scopo.
Ciò premesso sul piano procedurale, va detto che erroneamente il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto di dovere disapplicare le disposizioni limitative di cui agli artt. 37 comma 8 e 39 comma 2 DPR 230/2000. Tali norme regolamentari non violano invero affatto il principio consacrato nell'art. 4 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, in quanto non si pongono in contrasto con la legge 354/1975, che non ha dedotto alcuna disposizione sul numero dei colloqui spettanti ai detenuti, ma vengono anzi a integrare sotto tale aspetto da essa non direttamente disciplinato - con piena identità di ratio, trattandosi in tutti i casi di realizzare le condizioni per un maggiore e più efficace controllo - il regime più rigoroso stabilito per esigenze di sicurezza pubblica dall'art.
4 - bis della legge medesima, quanto alla possibilità di accesso ai benefici che compartano un'uscita all'esterno, nei confronti dei reclusi che si presumono, in relazione al titolo del reato, particolarmente pericolosi.
È da rilevare in proposito che le disposizioni limitative dei colloqui riguardano solo i detenuti per i delitti di criminalità organizzata di cui al primo periodo del primo comma dell'art.
4 - bis per i quali il divieto dei benefici c.d. esterni ivi previsto sia effettivamente operante tenuto il comportamento, la collaborazione con la giustizia, o non essendo stati comunque acquisiti gli elementi che la suddetta norma, anche con i temperamenti apportati dalla Corte costituzionale, esige perché si possa ritenere esclusa in maniera certa l'attualità di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, ad ostacolare i quali è specificamente preordinato dalla legge il regime differenziato di cui le disposizioni regolamentari in questione costituiscono il completamento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla modifica del provvedimento del Direttore della casa circondariale, Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002