Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2002, n. 13079
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Sentenza 19 febbraio 2002

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Le disposizioni limitative dei colloqui che riguardano i detenuti sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, previste dagli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, del DPR n. 230 del 2000, sono pienamente legittime e si integrano con il regime differenziato stabilito, per esigenze di sicurezza pubblica, nei confronti di quei reclusi che, in relazione al titolo di reato, si presumono particolarmente pericolosi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva disapplicato gli artt. 37 e 39 del regolamento di esecuzione in quanto lesivi dei diritti del detenuto in assenza di una disposizione di legge che autorizzasse un trattamento differenziato in considerazione del titolo di reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2002, n. 13079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13079
    Data del deposito : 19 febbraio 2002

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