Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO IT MAN040 5 9/0 1 LA CORTE UPREM Oggetto PRESUNTA RINUNCA A SEZIONE PRIMA CIVILE DOHANGE & EXEGION NON RIPROPASTE IN APPELLA AUTOSUFFICIENIA DEL RIORST Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ART. 66 L. CAMBARIA Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 14610/97 Cron. 2174PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 334 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud.11/07/00 Dott. PE SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente 463 S ENT ENZA Richiog gia studio dal . IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA 1125 GEN. 2001 D'ATTANASIO BRUNO, VIALE LIEGI 1, presso 1'avvocato GLINNI R., rappresentato e difeso dall'avvocato IACOBUCCI ALDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
US & IO LA Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata VIA A. BROFFERIO 3, presso l'avvocatoin ROMA CIPOLLONE A.. rappresentata e difesa dall'avvocato LANFRANCO, giusta procura a margine del2000 MARCHIONNE 1514 controricorso;
-1-
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 774/96 del Tribunale di Richiesta copia esecutiva MARCHIONN dal Sig. PESCARA, depositata il 27/07/96; per diritti L.2400076 2 MAG 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica il IL CANCELLIERE udienza dell'11/07/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società PE ed EN RE convenne dinanzi al Pretore di Pescare D'TT RU e ne chiese la condanna al pagamento della somma di £. 2.500.000, oltre alle spese di protesto, portata da cambiale emessa in favore del D'TT e da lui girata. Il convenuto eccepi il mancato deposito del titolo, ai sensi dell'art. 66 legge cambiaria, e la mancata escussione preventiva degli emittenti. Il accogliendo la ecce- Pretore rigettò la domanda, zione di cui alla citata norma e avverso la sentenza propose appello la società RE, che il Tribunale di Pescare accolse con sentenza 27.7.1996, rilevando che, per il fatto di essere l'azione cambiaria estinta per prescrizione, non aveva ragione di trovare applicazione l'art. 66 legge cambiaria, mentre il possesso del titolo in capo all'attrice era sufficiente a giustificarne la pretesa, in difetto di prova dell'avvenuto paga- mento;
pertanto condannò il D'TT al paga- mento di £.
2.528.326. Ha proposto ricorso per cassazione quest'ultimo con tre motivi, resistiti dalla società RE che ha depositato controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 277 I ° comma c.p.c., lamen- tando che il giudice di merito non abbia esaminato le eccezioni proposte sin dal primo grado e ribadite in appello, circa l'accordo intervenuto tra le parti, in forza del quale il giratario avrebbe dovuto preventivamente escutere gli emit- tenti;
mentre con il secondo lamenta la violazione dell'art. 1358 C.C., in ragione dell'accordo pre- detto, documentato dalla dichiarazione 15.4.1986 prodotta da controparte, che avrebbe condizionato l'azione al tentativo di recupero giudiziale del credito cartolare verso gli emittenti, non compiutamente osservato, sia perché il verbale di pignoramento negativo, a riguardo esibito e nemmeno sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, aveva provato soltanto un accesso di costui, senza effetto, in quanto l'abitazione era risultata chiusa, sia perché la circostanza che i beni mobili ivi esistenti erano stati pignorati in precedenza wou l'ulteriore pignoramento, potendo iimpediva creditori che a suo tempo avevano proceduto essere stati soddisfatti;
sicchè era rimasta violata la regola che impone di comportarsi secondo buona fede 4 in pendenza della condizione, compiendo quanto è necessario perché l'evento si verifichi. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 66 III° comma legge cambiaria, assumendo che l'obbligo del depo- sito del titolo incombeva sin dal momento della giudizio, pure se l'azione introduzione del - una volta che taleprescritta cambiaria era prescrizione era maturata nel corso del giudizio - esso rientrando tra i presupposti processuali. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. Quanto al primo, la censura muove da una inesistente circostanza processuale e cioè che il D'TT abbia dedotto in appello, con la di costituzione, così come assume, la comparsa esistenza di un accordo con i giratari del titolo, in forza del quale essi avrebbero dovuto escutere gli originari obbligati, prima di procedere giudizialmente nei suoi confronti. Al di là di quanto emerge dalla sentenza impugnata, in cui il thema decidendum è circoscritto alla questione del mancato deposito del titolo in cancelleria, ex art. 66 legge cambiaria, nei termini proposti dall'ap- pellante e discussi dalle parti, dall'esame degli 5 atti, consentito dalla deduzione del ricorrente, che ha fatto valere un error in procedendo, riconducibile alla previsione dell'art. 112 c.p.c. e dunque idoneo alla estensione del sindacato di legittimità anche al fatto, con conseguente esame diretto degli atti processuali (Cass. 1108/1999; 10337/1998; 11049/1995), non risulta affatto che in grado di appello sia stata prospettata la questione dell'accordo richiamato dal D'TT, il quale, peraltro, affermando nel ricorso che la eccezione era stata proposta nella comparsa di costituzione, mercè generico richiamo a tutte le argomentazioni ed eccezioni della conclusionale di primo grado, finisce per svalutare la sua stessa tesi difensiva, non incorre nella presunzione di rinunziaJafatto ex art. 346 c.p.c. l'appellato vittorioso in primo grado, per essere stata accolta la domanda prin- cipale, solo se riproponga la domanda subordinata non decisa, mediante specifico ed univoco richiamo delle conclusioni assunte su quel punto - insuf- ficiente, peraltro, essendo il generico riferimento alle difese svolte in primo grado (Cass. 4944/1998) giacchè è comunque necessario che la parte manifesti la volontà di provocarne il riesame, in difetto della quale essa si intende rinunziata, con 6 la conseguenza che non è più riproponibile nel corso ulteriore del giudizio, consistendo l'effetto della rinuncia presunta in una preclusione defini- tiva al riesame delle domande e delle eccezioni non riproposte nel giudizio in corso, salva la loro riproposizione in uno successivo (Cass. 4852/1999; 2905/1996; 3260/1995; 8381/1993; 10029/1998; 2324/1988). Tali considerazioni giovano a disattendere il I° ed il motivo del ricorso, al di là del I I ° rilievo che quel supposto accordo è stato conte- stato dalla controricorrente e che nel ricorso non è stata articolata, come sarebbe stato necessario in relazione al principio di autosufficienza del mezzo di gravame, la prova utile a dimostrarlo. Quanto al terzo motivo, la doglianza appare apodittica, laddove afferma che il deposito del titolo in cancelleria, ai sensi dell'art. 66 III° comma legge cambiaria, era dovuto sin dal momento della proposizione della domanda, equivalendo ad un presupposto processuale, sicchè nessuna rilevanza avrebbe esercitato a riguardo la prescrizione della azione cambiaria, per essere intervenuta nel corso del giudizio. Il giudice di merito ha correttamente affermato, alla stregua del consolidato orienta- mento di questa corte, che non si ha ragione di 3221/1984; Cass. 3805/1995; disattendere (SS.UU. che l'art. 66 III° comma 12130/1991), 2498/1992; legge cambiaria, nel far carico al portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria, è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta, in forza dell'azione cambia e di consentirgli, in caso di adempimento in base al rapporto causale, di riavere la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente spettantegli. Pertanto l'osservanza di detto onere non è riconducibile tra i presupposti processuali né fra le condizioni dell'azione in senso proprio, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda, in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore medesimo, che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sulla azione causale. Conseguentemente il creditore dispensato dall'offerta e dal deposito qualora sopravvenga in corso di causa la prescrizione della azione cambiaria, ciò implicando il venir meno del 8 pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte. Il ricorso va dunque respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in di cui £.
1.000.000 per₤1.133.600 onorari.
P.Q.M.
60000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in 310000 ₤1133.60041 ' di cui £.
1.000.000 per onorari. Roma 11 luglio 2000 Il Relatore Presidente дикAiffterdofour чиба CORTE SUPREMAD: CASSAZIONE IL CAN. Prima Sezione Civile Luisa Passinou Depositato in Cancelieris V 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERS The four b 15 MAD 2001 12706