Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
IN 01 890 /02 REPUB LICA I . 1 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE cifica Difformazion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE R.G.N. 7351/00 Cron.4637 - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep.Sle Dott. Luigi Francesco DI NANNI -Consigliere Dott. Francesco - Consigliere TRIFONE Ud.14/12/01 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 3410 sul ricorso proposto da: 11 FEB. 2002 IL CANCELLIERE SPA, in persona dell'amm.re SOPIN SOC INFORMATICA CANCELLERIA Unico Rag. Guido Guidi, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BAISOTTI MOGLIAZZA, che la difende, 06724809 giusta delega in atti;
ricorrente 06724810
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 67, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO SCHIAVELLO, che 2001 la difende, giusta delega in atti;
2168
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 496/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione I civile emessa il 3/2/1999, depositata il 22/02/99; RG.663/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato BIAGIO FRANCESCO LEVATO ( per delega Avv. Baisotti Mogliazza G.Francesco ); udito l'Avvocato GUSTAVO SCHIAVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo - La società SO - Società per l'informatica S.p.A. conveniva 1. in giudizio la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Roma, notificata il 4.1.1993, proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito. Esponeva che il 23.10.1992 il TG3 di Catanzaro, nel mandare in onda un filmato avente per oggetto il rapporto tra la SO e la Provincia di Catanzaro, era così espresso: "SO avrebbe - Si dovuto fornire macchine mai consegnate". La notizia era contraria alla realtà, in quanto la SO era rimasta sempre adempiente al contratto d'appalto sottoscritto. Violava anche i limiti imposti dalla deontologia professionale ed i canoni di una corretta informazione. 2. - La Rai si costituiva in giudizio. Obiettava di avere riferito una notizia diversa. Esponeva che, con comunicato stampa n. 4/92, la Procura generale della Corte dei conti della Regione Calabria aveva dato notizia di avere promosso un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario per la gestione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, negli anni dal 1982 al 1986, del rapporto contrattuale con la società SO S.p.A., con la richiesta di risarcimento per 2.440.000.000 di lire. Assunte le informazioni del caso, al TG3 delle ore 14 del 23.10.1992, aveva diffuso il seguente testo: "E da Reggio passiamo a Catanzaro. Un risarcimento di due miliardi e 440 3 milioni stato richiesto dal vice procuratore generale della sezione calabrese della Corte dei conti a due ex presidenti della provincia di Catanzaro: EO HI e Felice d'ST. Avrebbero pagato troppo per l'affitto dei computer da installare provinciale: 900 milioni negli uffici dell'amministrazione all'anno. Il servizio, affidato ad una società di informatica di Roma, la SO, secondo l'accusa, non sarebbe stato mai prestato, perché la Provincia di Catanzaro non avrebbe mai messo a disposizione i locali per impiantare i computer".
3. La domanda veniva rigettata dal tribunale con sentenza del 5.7.1995. - La decisione è stata confermata dalla corte d'appello.
4. Nella sentenza del 22.2.1999 i giudici di secondo grado hanno ritenuto che non era stato provato che la Rai avesse diffuso la notizia indicata nella citazione, ovverosia che la SO non aveva consegnato le macchine che avrebbe dovuto fornire alla pubblica amministrazione, e che le prove dedotte non erano rilevanti, perché tendevano a dimostrare il diverso fatto che la SO aveva adempiuto al contratto intercorso con la Provincia. Ha aggiunto, quanto alla prova dei fatti e dei danni sofferti dalla SO, voluta dare attraverso il richiamo ai risultati di " prove assunte in altri giudizi, che in esse era contenuto il riferimento ad una campagna di stampa condotta dal giornale il Piccolissimo, che risaliva a due anni prima della trasmissione televisiva del 23.10.1992, cui invece si era riferita la citazione. На concluso osservando che nella notizia data mancava ogni accenno ad una responsabilità della SO o ad una sua collusione con gli amministratori della Provincia, sicché non poteva essere considerata diffamatoria. La corte d'appello ha anche condannato la SO al rimborso delle spese processuali, che ha liquidato in 28.180.000, di cui L.
1.800.000 per diritti e L. 16.000.000. 5. La SO ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 6.4.2000, al quale la Rai ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione Nella memoria, si è opposto alla Rai che la procura a margine 1. L del controricorso appariva rilasciata per la stessa Rai da persona di cui non era provata la legittimazione a stare in giudizio. Secondo il testo della procura tale legittimazione sarebbe stata attribuita attraverso una delega data con atto notarile. Questo atto, dal difensore della Rai, non è stato depositato neppure all'udienza di discussione. Ne avrebbe invece avuto l'onere, perché se la legittimazione di chi sta in giudizio per una parte è contestata dall'altra e lo è nei modi e tempi che consentono di dare giustificazione dei poteri spesi e così di provarli, chi ha dichiarato di averli deve porre il giudice in condizione di verificarli. Il controricorso è perciò da considerare inammissibile.
2. Il ricorso contiene tre motivi. 5 I primi due riguardano la decisione sul merito, il terzo le spese del giudizio. 3. - Il primo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043 cod. civ. e 595 e segg. cod. pen). Vi è svolto questo argomento. Il comunicato diffuso dalla Rai conteneva anche questa affermazione: - Il servizio affidato ad una società di Roma, la SO, secondo l'accusa non sarebbe mai stato prestato>. Questa affermazione non corrispondeva al vero. La falsa notizia di cui la SO s'era lamentata non era costituita dal comunicato stampa emanato da altra fonte e relativo all'inizio di un procedimento della Corte dei conti verso ex presidenti della provincia di Catanzaro, ma dalla inesatta e insinuazione secondo cui la SO avrebbe percepito mendace elevati compensi per un servizio che non sarebbe mai stato prestato. La sentenza della corte d'appello presenta i vizi denunciati perché ha erroneamente ritenuto che la notizia non veritiera della mancata consegna> delle macchine, per le quali sarebbe stato corrisposto un elevato corrispettivo, non avrebbe alcun profilo di illiceità>, mentre secondo i principi di diritto operanti in tema di esercizio del diritto di cronaca sarebbe vero il contrario. 6 3.1. Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice). Questi gli argomenti svolti nel motivo. La SO ha depositato verbali di prove raccolte in altri giudizi, da cui risulta che ha completamente adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti della Provincia. Ha chiesto di provare le stesse circostanze per testimoni. Si trattava di prove di palese rilevanza, che perciò avrebbero dovuto essere ammesse. La decisione presenta anche il vizio di contenere una pronuncia non richiesta che è costituita dalla affermazione per - cui la notizia data nel telegiornale del 23.10.1992 non ha alcun collegamento con una precedente campagna di stampa denigratoria, perché questa risalirebbe al 1990. Le campagne di stampa erano state due e la notizia data dalla Rai era da porre in relazione con quelle pubblicate da vari giornali nell'ottobre novembre 1992. 3.2. Il primo motivo è inammissibile, il secondo in parte è infondato in parte è anch'esso inammissibile. - Sul primo motivo si deve osservare quanto segue.
3.2.1. La corte d'appello ha costruito il proprio ragionamento su due argomenti. Il primo. 7 Nel testo letto al telegiornale non era stato detto quello di cui la SO s'era lamentata, e cioè che non avesse consegnato le macchine. Questo argomento da un lato è frutto di una constatazione: nel non mancata consegna delle macchine;
testo letto si parla di dall'altro è frutto di una interpretazione: in quel testo non si dice che la SO non ha adempiuto ai propri obblighi, ma che agli della provincia si attribuisce una responsabilità, amministratori che dipenderebbe tra l'altro da non aver posto la SO in grado di adempiere. Qui attacca il secondo argomento. Questa notizia non presentava carattere diffamatorio, perché nella stessa mancava un addebito di collusione o responsabilità della SO. Il motivo di ricorso tende a sfuggire a tale impostazione. Vi si sostiene che la falsa notizia di cui la società si è lamentata è la inesatta e mendace insinuazione secondo cui la SO avrebbe percepito elevati compensi per un servizio che non sarebbe stato mai prestato. E ricondotto a questo più ampio significato quello di mancata consegna delle macchine, prospettato nella domanda come contenuto, non veritiero, della notizia, a tale significato si attribuisce una valenza diffamatoria. A proposito di tale impostazione si può intanto dire che ne risulta non criticato l'accertamento per cui la Rai non ha diffuso la notizia che la SO si fosse fatta pagare e non avesse poi consegnato le attrezzature necessarie per informatizzare i servizi amministrativi della provincia, cosa che invece s'era impegnata a fare. Ma neppure è stata svolta critica della interpretazione che del testo diffuso dalla Rai hanno dato i giudici di merito. Tribunale e corte d'appello hanno in sostanza ritenuto che la notizia data avesse come contenuto l'inizio del procedimento davanti alla Corte dei conti contro gli amministratori testo letto al telegiornale non era stato dettoprovinciali: nel che la SO non aveva consegnato le attrezzature informatiche e si fosse fatta tuttavia pagare, era stato detto bensì che l'amministrazione provinciale non l'aveva messa in condizioni di eseguire il servizio cui s'era impegnata. La ricorrente avrebbe dovuto indicare nel motivo per quali ragioni di ordine logico e giuridico questa interpretazione del testo era sbagliata. Non lo ha fatto e si è limitata a sostenere che le era stato comportamento d'essersi sottratta all'adempimento attribuito il del contratto. Ne segue che le considerazioni svolte nel motivo per sostenere che la corte d'appello ha violato i principi formulati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione nel campo dei rapporti tra diritto alla reputazione e diritto di cronaca si rivelano formulate anch'esse a proposito di un contenuto della notizia diverso da quello, rispetto al quale la corte d'appello ha formulato il giudizio di liceità. - 3.2.2. - Le ragioni che ostano all'accoglimento del secondo motivo sono le seguenti. Dato il contenuto della notizia di cui si è appena detto, la corte d'appello ha considerato non rilevanti le prove, assunte in altri giudizi, nei quali, per quanto risulta dalla sentenza, la SO s'era assunta l'onere di dimostrare la falsità della notizia data dai giornali, di essersi sottratta all'obbligo di rendere il servizio che s'era impegnata a prestare. Siccome ciò di cui si discuteva davanti alla corte d'appello, prima di essere cosa aveva fatto la SO, era cosa avesse detto la Rai, la valutazione di irrilevanza delle prove è affatto logica. Quanto poi al vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va detto che esso attiene al rapporto tra decisione e domande ed eccezioni che solo la parte può proporre, domande ed eccezioni che vanno tutte esaminate se proposte e che non possono • costituire oggetto di decisione se non sono state proposte. Il vizio quindi non riguarda la valutazione delle prove, gli accertamenti di fatto, o l'individuazione della norma applicabile ai fatti accertati. Quando la corte d'appello ha osservato che il telegiornale era stato diffuso nel 1992 e dalle prove richiamate risultava che le notizie circa la mancata esecuzione del contratto da parte della SO erano state date da un giornale nel 1990, ha espresso un ulteriore giudizio sulla rilevanza delle prove dedotte. 10 Né questo implica che la corte d'appello si sia pronunciata su una domanda non proposta (l'avrebbe fatto col negare che vi sia stata una seconda campagna di stampa nel 1992); significa solo avere espresso un giudizio a proposito della rilevanza di prove il cui oggetto era stata la verifica della veridicità della notizia apparsa sui giornali nel 1990. 4. - Il terzo motivo deduce vizi di violazione di norme relative al procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 92 dello stesso codice). Le critiche svolte sono due. La prima riguarda il fatto che i giudici di appello hanno condannato la società al rimborso delle spese del processo. La ricorrente Osserva che la tendenziosità della errata considerata giusto motivo di notizia avrebbe dovuto essere compensazione. Costituisce però costante giurisprudenza della Corte, che l'art. 92 cod. proc. civ. non impone al giudice di spiegare ® perché, quando provvede sul diritto al rimborso del processo, non esercita il potere di compensarle in tutto o in parte. La seconda verte sulla liquidazione delle spese. La ricorrente Osserva che, mentre per diritti sono state liquidate L.
1.800.000 e per onorari I. 16.000.000, la somma complessiva attribuita a rimborso delle spese del giudizio di appello è indicata nel dispositivo in L. 28.180.000. Ciò implicherebbe che alla Rai sia stato riconosciuto per esborsi la somma di L. 10.380.000. 11 10ST 129.11 LAST 30 pp3099 Si tratta pur qui di una critica inammissibile. TOT 160,10 7 L'errore lamentato dalla ricorrente sarebbe OR (perché la somma chiesta dalla Rail come materiale о di calcolo rimborso della spese stata di L. 388.500 e non di L. 10.380.000). La correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti in sentenze pronunciate in grado di appello va però chiesta al giudice che ha emesso la sentenza (artt. 288 e 289 cod. proc. civ.). Non possono essere corretti dalla Corte di cassazione con una pronuncia sul merito della causa (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.), come stato richiesto dalla ricorrente, perché è questo potere può essere esercitato quando la decisione sul merito è frutto della violazione di una norma e l'errore materiale o di calcolo non è riconducibile a tale tipo di vizio.
5. www Il ricorso è rigettato. www In considerazione di quanto si è detto all'inizio, non può6. essere resa a favore della Rai pronuncia sul diritto al rimborso delle spese processuali,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il giorno 14 dicembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore pasco_ilton. Vinauerituary Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE C1 oggi, li 11-2-02 Gina Gasoli IL CANCELLIERE C 12 Sina Casoli AGENZIA DELLE ENTRADE ROMA - 7 MAR. 2003 Registrate in data Serie A: /10 (sura p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazie DL PILIPPO) Responsabile Servi (DrM FACCICHINI