Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 2
La mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente necessità di una nuova pronuncia, limitatamente ai capi d'imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali è escluso nell'ipotesi in cui l'errore produca la nullità dell'atto. La motivazione, invero, ha funzione strumentale, mentre nel dispositivo è estrinsecata la volontà del giudice. (Fattispecie in materia di omessa statuizione sanzionatoria nei confronti dell'imputato cui la Corte di merito aveva erroneamente ovviato con la correzione materiale).
Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73 legge 19 febbraio 1992, n. 142 il reato di frode comunitaria (art. 2 legge 898/1986) ha carattere sussidiario (e non speciale) rispetto a quello di truffa aggravata. Ne deriva che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato all'esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il certificato veterinario allegato alle varie domande degli istanti, attestante falsamente l'esistenza del gregge ovvero di capi ovi-caprini in numero superiore a quello reale, lungi dal costituire la mera esposizione di dati e notizie falsi, secondo il dettato dell'art. 2 legge n. 898/1986, rappresentasse l'artificio connotante la condotta nel reato di truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1998, n. 11497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11497 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 22.9.98
1. Dott. F. Providenti Consigliere SENTENZA
2. " N. Cicchetti " N.1560
3. " G. Sica " REGISTRO GENERALE
4. " NS MA " N.13628/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) IM F.co, n. Casabona 1.5.20; 2) AZ IN, n. Cutro 28.3.49; 3) RE CO, n. Cutro 2.10.37; 4) TU MA, n. 28.9.43; 5) RE LA, n. 13.10.65; 6) Le RO Fr.co, n. Crotone 9.8.61; 7) RE NI, n. Cutro 8.1.67; 8) LI FI, n. 28.2.61; 9) UT RI, n. 11.11.41; 10) UT NT, n. 5.4.60; 11) Le RO NI, n.27.11.39; 12) NO MA, n. 14.1.42; 13) UG PE, n. 10.7.26; 14) UG NI, n. 30.8.56; 15) CO NI, n. Albi 28/.7.32;16) UT Salv.re, n. 11.7.47; 17) CI NI, n. Botricello 14.8.62; 18) CU GR, n.4.2.56; 19) UT SO, n. Cutro 9.4.42; 20) UT LU, n. 25.8.52; 21) UT NI, n. 28.5.63; 22) UT SO, n. Crotone 19.9.70; 23) LD RO CH, n. Cutro 15.11.66; 24) UT NS, n. 8.1.49; 25) UT Fr.co, n. 3.3.46;
avverso la sentenza 10.12.97 corte app. Catanzaro Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere MA Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. Viglietta che ha concluso per: ann.to c.r. per RE NI e UT Fr.co nato nel '46; inamm.tà per ilo CO.
Rigetto nel resto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Mancuso
Motivi della decisione
Il tribunale di Crotone, con sentenza 11.397, condannava per i reati di cui agli art. 640 cpv, 640 bis, 479 e 323 cp alle pene di giustizia IM FR, AZ IN, RE CO, TU MA, RE LA, Le RO FR, RE NI, LI FI, UT RI, UT NT, Le RO NI, NO MA, GN PE, GN NI, CO NI, UT TO, CI NI, CU GR, UT SO nato nel 1941, UT LU, UT NI, UT SO nato nel 1970, LD RO CH, UT NS e UT FR.
La vicenda concerne l'indebito conseguimento di contributi comunitari per l'allevamento di bestiame ovi-caprino nel periodo 1989-1992. Le domande degli interessati, inoltrate all'Ufficio Agricolo di Zona alla stregua delle disposizioni contenute nel d.m.n. 562 del 28.12.87, e supportate dalle certificazioni di CO N., responsabile del servizio veterinario della USSL di Crotone, rappresentavano greggi inesistenti o un numero di capi superiori a quello reale, secondo quanto emerso dalle indagini del GICO. Di qui le imputazioni di falso, abuso d'ufficio e truffa in danno del Ministero per le risorse agricole e l'Aima.
- Sul gravame degli imputati la corte d'appello di Catanzaro assolveva UT SO n. '70 dai reati commessi nel 1990 ed il CO da quelli ascrittigli in concorso con alcuni coimputati, rideterminando per gli stessi la pena,; confermava nel resto. - Ricorrono gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
- Dalla maggior parte dei ricorrenti si sostiene che il congegno normativo di cui al citato decreto n. 562/87 esclude in radice la possibilita' di applicare sanzioni penali, poiché esso prevede - nel caso di inosservanza delle relative disposizioni - il diniego del contributo, ovvero l'erogazione in misura inferiore, corrispondente al numero (inferiore) di capi accertati.
- Si afferma, ancora, che andava applicato non già il dettato degli art. 640 cpv e 640 bis cp, bensì quello dell'art. 2 l.n.898/86 poiché l'allegazione del certificato veterinario concretava, per l'appunto la "esposizione di dati e notizie false", e non una particolare condotta fraudolenta.
- Più particolarmente, IM e AZ PEna lamentano che il verdetto sia basato sulle dichiarazioni inutilizzabili del coimputato UG NI, che la corte di merito abbia escluso il reato impossibile e non abbia tenuto conto della preclusione da precedente giudicato.
- RE CO, LA e NI, TU MA, OL F. e Le RO F. denunciano l'erroneo apprezzamento della testimonianza di GL TO in ordine al numero dei capi del gregge.
- Per UT RI si sostiene che alcun controllo è stato effettuato e che la responsabilità penale non può fondarsi su un accertamento relativo a un solo anno.
- Nessun elemento sfavorevole può desumersi dalla circostanza che UT NT svolgesse attività edile nel passato e che Le RO F. lavorasse come bracciante agricolo.
- UG PE e NI denunciano il travisamento della deposizione del verbalizzante RO e delle fatture false del 1988, ininfluenti sulle accuse contestate.
- Le RO A. e NO M. denunciano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei funzionari dell'Ispettorato pronunciale e dell'UAZ. - UT NS censura la valutazione della prova testimoniale ed asserisce il rilevante la mancanza del bestiame in data successiva a quella indicata dalla legge ai fini dell'obbligo di darne contezza. - CO NI deduce la carenza di motivazione e per essersi il giudice di appello acriticamente confermato alle argomentazioni del tribunale, omettendo di dare puntuale risposta ai rilievi espressi dalla difesa.
- CU e CI evidenziano la violazione dell'art. 192 cpp, poiché l'ammissione del CO di avere attestato la esistenza di ovini, senza recarsi sul posto ov'erano custoditi, è sfornita del necessario corredo o riscontro probatorio.
- UT T.n. '41 denuncia come apodittica l'affermazione secondo cui le bestie rinvenute nel suo ovile appartenessero a UT AR e UT NI, dal momento che esse non erano state contrassegnate, per individuarle.
- Con motivi non dissimili, UT LU, TO, NI e SO n. '70 contestano la fondatezza dell'accertamento del numero dei capi di bestiame, compiuto per giunta oltre il termine entro il quale l'istante e' tenuto a conservare il gregge;
nonche' la sussistenza del dolo del falso, poiché "gli ovini ammessi al contributo comunitario erano solo quelli rinvenuti in sede di controllo e non quelli dichiarati in domanda, il cui numero era puramente indicativo".
- LD RO A. censura le valutazioni sull'assetto probatorio compiute dalla corte di merito, oltre a dolersi della mancata applicazione dell'art.2 l.n.898/96, modif.art.73 l.19.2.92, n.142, anziché della norma incriminatrice della truffa.
- UT F. lamenta, che all'omessa statuizione sanzionatoria nei suoi confronti da parte del tribunale (il suo nominativo non compare nel dispositivo) la corte territoriale abbia ritenuto di poter ovviare mediante correzione dell'errore materiale, laddove si è in presenza di una irresolubile incertezza determinante nullità, com'è dimostrato anche dalla assenza di ogni decisione circa i benefici di legge.
- Il ricorso di UT FR è fondato.
La determinazione della sanzione, invero, difetta non solo nel dispositivo della sentenza del tribunale, ma anche in quello letto in udienza, sicché illegittimo è il ricorso alla procedura di cui allo art. 130 cpp. La mancanza o l'incompletezza totale o parziale del dispositivo determina, infatti, la nullità della sentenza, con conseguente necessità di una pronuncia, limitatamente ai capi d'imputazione contestati e non decisi, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali è escluso nell'ipotesi in cui l'errore produca la nullità dell'atto. La motivazione, invero, ha funzione strumentale, mentre nel dispositivo è estrinsecata la volontà del giudice (cass.sez.III, 24.6.97, n. 2166, De Vitis;
sez.V, 2.6.97, n. 6006, Nicolò; sez.I, 22.7.95, n. 8277, Pagliardi). Pertanto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, nonché quella del tribunale di Crotone in data 11.3.97 nei confronti di UT FR, con rinvio ad altra sezione del tribunale stesso, per nuovo esame.
- Inammissibile è il ricorso del CO, siccome privo di specificità. La vaghezza del contenuto dei motivi, formulati in forma affatto lapidaria e supportati da mere clausole "di stile", non consente di individuare le concrete censure mosse all'impugnata decisione. Alla relativa declaratoria segue la domanda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di L. 1 milione in favore della cassa delle ammende.
- Vanno rigettati tutti gli altri ricorsi proposti.
Destituito di ogni fondamento è il rilievo avanzato, secondo il quale la mancanza di gregge o il "deficit" quantitativo di esso determinerebbe unicamente il diniego del contributo richiesto o la corresponsione in misura inferiore, con l'esclusione di ogni conseguenza di carattere penale.
Le norme disciplinanti l'erogazione del contributo comunitario di cui si tratta (recate dal d.m.n.562/87) non interferiscono con quelle penali, essendo connotate da ben diverse finalità.
L'inosservanza delle citate norme amministrative comporta il mancato ottenimento del contributo o l'erogazione in misura inferiore, che non può considerarsi "sanzione", essendo la conseguenza del mancato soddisfacimento degli oneri stabiliti dalla specifica normativa nei confronti degli interessati.
Che se poi si volesse considerarla sanzione, sia pure in senso improprio, essa non potrebbe comunque fare aggio sulle norme penali, non essendo ipotizzabile al riguardo alcuna specificità (d'altro canto non dedotta dai ricorrenti).
È stato ripetutamente e diffusamente chiarito dai giudici di merito che altro è l'accertamento del fatto-reato, altro è la verifica, nell'ambito della procedura amministrativa, del rispetto delle condizioni poste dall'apposita normativa ai fini della erogazione del contributo comunitario richiesto.
Sicché l'accertamento dell'illecito penale non è escluso dalla circostanza che, essendo stato svolto il controllo del gregge da parte dell'autorità amministrativa oltre il termine di cento giorni durante il quale l'allevatore è impegnato a conservare il gregge stesso, il contributo sia stato ugualmente assegnato. Ciò perché le norme amministrative e quelle penali hanno "ratio" e finalità ben diverse.
- Privo di pregio è pure l'assunto difensivo secondo il quale nella specie andrebbe applicato l'art.2 l. 23.12.86, n.898, anziché gli art.640 cpv e 640 bis cp. È stato deciso che per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art.73 l.19.2.92, n.142 il reato di frode comunitaria (art.21.cit.) ha carattere sussidiario (e non speciale) rispetto a quello di truffa aggravata.
Ne deriva che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato all'esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata (Se.Un. 15.3.96, n.2780, Panigoni, m.203969; cass.sez.II, 20.7.94, m.n.8208).
Il certificato veterinario allegato alle varie domande degli istanti, attestante falsamente l'esistenza del gregge ovvero di capi ovi- caprini in numero superiore a quello reale, lungi dal costituire-come pretendono i ricorrenti-la mera esposizione di dati e notizie falsi, secondo il dettato dell'art.2 l.n.898/86, rappresenta indubbiamente un artificio che connota la condotta tipica del reato di truffa (v.Sez.Un., 15.3.96, n. 2780, Panigoni, citata innanzi). - Va respinta anche la doglianza inerente la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati CO e UG NI, nonché di quelle identificabili nelle verifiche di natura amministrativa effettuate dai funzionari degli uffici UAZ e IPA. Quanto al CO, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato di avere pregiato non già le sue dichiarazioni, bensì la pacifica ed irrefutabile circostanza che egli, richiestone, non fu in grado di condurre i militari della Guardia di Finanza sui luoghi ove lo stesso aveva asserito di avere eseguito il controllo dei capi di bestiame. È stato altresì sottolineato, quanto al UG ed ai funzionari suindicati, che non trova applicazione l'art.62 cpp. Ed infatti il divieto di testimonianza di cui a tale norma opera "all'interno del procedimento" e non anche quando le dichiarazioni siano rese anteriormente o al di fuori di esso.
In quest'ultima ipotesi, invero, il divieto non ha ragion d'essere, assumendo la testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova (cass., 7.8.96, Borello, m.205524; cass. 25.7.96, Panaro, m.205352).
Il divieto in questione si riferisce non a qualsiasi frase pronunciata da un soggetto nel corso di atti che sono ancora fuori di un procedimento, ma solo a dichiarazioni formali rese all'autorità giudiziaria o alla p.g., che siano indizianti di reità (cass., 10.5.91, Zumpano). - I ricorrenti denunciano pure l'erroneo apprezzamento della prova in ordine all'accertamento della consistenza numerica delle greggi riferibili a ciascuno di essi. Vero è peraltro, che l'addotto vizio di motivazione al riguardo dissimula e veicola surrettiziamente la critica alle opzioni spettanti al giudice di merito e trasfuse in argomentazioni esenti da ogni vizio logico e giuridico. La corte territoriale ha tenuto conto dell'esito dei controlli eseguiti dal GICO, di false fatture di vendita di bestiame, dello svolgimento di attività lavorative incompatibili con quella dell'allevamento, delle disposizioni testimoniali, della genericità (e talvolta dell'assenza) degli assunti difensivi degli imputati. Sicché la censura formulata appare versata sui contenuti fattuali della decisione impugnata e si infrange contro un costruttivo motivazionale diffuso e perspicuo, che respinge validamente i rilievi dei ricorrenti, in stretta aderenza alle risultanze probatorie. È pacifico che non costituisce vizio, comportante controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione (cass.sez.fer., 28.7.93, Settineri, m.194649).
Le Sezioni Unite hanno avuto modo di ribadire che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione (Sez.Un., 29.I.96, n.22, Clarke).
- Taluno dei ricorrenti ha sostenuto l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità della condotta, in dipendenza da irregolarità formali che avrebbero inficiato la domanda.
L'assunto va disatteso, poiché l'idoneità va ravvisata alla stregua di tutti i dati oggettivamente presenti al momento della condotta. Orbene, la irregolarità indicate dai ricorrente (come la mancanza della partita IVA), lungi dall'infirmare irrevocabilmente le domande stesse, erano suscettibili di essere agevolmente ovviate, in quanto di per sè idonee ad attivare- come argomentato in sede di merito-il procedimento amministrativo di erogazione del contributo comunitario. - Fragili si rivelano le censure del IM e della AZ IN a fronte di una motivazione ineccepibile della corte territoriale, che chiarisce le ragioni dell'insussistenza della preclusione ex art.649 cpp invocata dalla seconda e quelle del parziale riconoscimento di essa per il primo.
Nè l'apodittico assunto di entrambi i ricorrenti appare in alcun modo suffragato da contrarie deduzioni. Il dolo del falso, poi, come coscienza e volontà della "immutatio veri), non può che essere riferito al numero dei capi di bestiame indicato nelle singole domande.
- Appare, infine, priva di fondamento e costituisce comunque censura in fatto la doglianza relativa all'entità della pena, formulata dal difensore di TU M., RE CO, LA e NI, Le RO F. e LI F., a fronte di una statuizione sinteticamente, ma correttamente motivata sul punto.
- I ricorrenti il cui ricorso è stato rigettato vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali, unitamente al CO, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
P T M
Annulla la sentenza impugnata, nonché quella del tribunale di Crotone in data 11.3.97 nei confronti di UT FR, con rinvio ad altra sezione del medesimo tribunale per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso di CO NI.
Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti, unitamente al CO, al pagamento in solido delle spese processuali. Condanna inoltre il CO al versamento della somma di L. 1 milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre I998.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre I998