Sentenza 13 gennaio 2011
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La mancata autorizzazione presidenziale alla citazione del testimone non è causa di inutilizzabilità della testimonianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2011, n. 7969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7969 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/01/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 68
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24349/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di OT EN, nato a [...] il 15 aprile del 1970;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16 gennaio del 2010;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Fausto De Santis, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata;
osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Napoli,con sentenza del 16 gennaio del 2010, confermava quella resa il 30 settembre del 2009 dal tribunale della medesima città, con cui OT EN era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per avere detenuto a fine di spaccio grammi dieci circa di cocaina con principio attivo pari al 92%.
Il OT, dopo essere stato notato mentre cedeva ad altro soggetto non identificato un involucro contenente cocaina, era stato trovato in possesso di altri quindici involucri contenenti la medesima sostanza e della somma di Euro 405.,00.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo la nullità della perizia ex art. 360 c.p.p. per l'omesso avviso al difensore e l'inutilizzabilità della stessa per non essere stato il perito sentito in dibattimento ex art. 511 c.p.p.;
la violazione dell'art. 468 c.p.p. con la conseguente inutilizzabilità della testimonianza del verbalizzante il quale era stato escusso nonostante l'assenza della preventiva autorizzazione presidenziale all'escussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato ha ammesso l'addebito. Di conseguenza l'affermazione di responsabilità si potrebbe fondare sulle sole ammissioni del prevenuto e sull'obiettivo rinvenimento della sostanza stupefacente, a prescindere da consulenze tecniche e testimonianze, ritenute dal ricorrente inutilizzabili. Ciò premesso, si rileva che i motivi sono comunque manifestamente infondati. Il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari può compiere qualsiasi accertamento tecnico, senza dovere informare i difensori, fatta eccezione per gli atti irripetibili per i quali l'avviso è obbligatorio. Orbene l'accertamento della natura di una sostanza stupefacente non è atto irripetibile perché non si tratta di cose soggette a modificazioni nel breve periodo. Pertanto è sempre possibile nel dibattimento o nel corso delle indagini preliminari disporre una perizia (cfr. da ultimo e per tutte Cass. sez. 4^ 29 aprile del 2009, Matarazzo, CED 244688). Peraltro l'eccezione di omesso avviso al difensore, trattandosi di nullità di tipo intermedio,è comunque tardiva perché proposta per la prima volta davanti a questa Corte.
L'eventuale mancata autorizzazione del presidente alla citazione del testimone non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, sia perché tale sanzione non è espressamente prevista dall'art. 468 c.p.p., sia perché l'autorizzazione presidenziale ha soprattutto lo scopo di fornire alla parte privata uno strumento coercitivo al fine di ottenere la presenza di testimoni renitenti;
ha cioè lo scopo di offrire alla parte privata chances assimilabili a quelle della pubblica accusa, sia infine perché il presidente o il giudice monocratico, ammettendo l'escussione del teste, implicitamente ne autorizza l'ammissione,sia pure tardivamente.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011