Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 2
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione sostitutiva di certificazione resa dal privato ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.Lgs. n. 445 del 2000) al fine di partecipare a una gara d'appalto.
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, il dolo deve essere escluso qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo.
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli (Dott. Di Cataldo) che affronta il tema della configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p. Corte appello Napoli (GM Di Cataldo) sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804. Svolgimento del processo Con decreto di citazione a giudizio (...) veniva tratta innanzi al Giudice Monocratico di Napoli per rispondere dei reati lei ascritti, così come indicati in rubrica. All'udienza del 26 ottobre 2020, proveniente da rinvio dal 27 aprile 2020 disposto per emergenza COVID, verificata la regolare instaurazione del rapporto processuale ed aperto il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2009, n. 15485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15485 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/03/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 581
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 023647/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AR N. IL 01/08/1954;
avverso SENTENZA del 02/02/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Iacoviello F.M. per l'annullamento senza rinvio, e del difensore avv. Diodà Nerio per la cassazione senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 2.2.06 la Corte d'appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Como del 21.12.2004, confermava la colpevolezza di IO AR - legale rappresentante della SACCECAV SPA - per i delitti di cui all'art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 e art. 353 c.p., per avere attestato falsamente in un'autocertificazione presentata il 24.2.2003 al Comune di Faggeto Lario, al fine di partecipare ad una gara per il servizio di manutenzione di un impianto di depurazione di acque reflue, di non aver ricevuto nel quinquennio precedente, in occasione di appalti analoghi, formali richiami dall'ente pubblico titolare, per l'errata conduzione del processo o non rispetto dei limiti dei parametri chimici e biologici prescritti, limitatamente ai richiami ricevuti invece dal comune di Ramponio Verna;
con il mezzo fraudolento di tale falsa attestazione anche turbando il pubblico incanto indetto dal Comune di Faggeto Lario, conseguendo l'aggiudicazione provvisoria poi revocata per la verificata mancanza del requisito cui si riferiva quella parte dell'autocertificazione.
In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente il reato anche in relazione a rilievi che alla SACCECAV erano stati rivolti dal comune di Carlazzo, ma la Corte distrettuale giudicava che solo nelle missive del Comune di Ramponio Verna del 10.8.2002 e dell'8.2.2003 - nel cui oggetto erano indicate rispettivamente tra l'altro le espressioni "1^ richiamo" e "2^ richiamo" - era ravvisabile con certezza la falsa attestazione di non aver conseguito diretti e formali richiami, rilevanti secondo il bando di gara: ciò per l'intestazione stessa e poi per il contenuto delle missive. Confrontandosi con i sette motivi di appello, la Corte ambrosiana riteneva che:
- il documento redatto dal IO costituiva una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che certificava una propria qualità personale, relativamente al non aver ricevuto sanzioni dirette o indirette e richiami formali nell'esercizio di quell'attività e nel quinquennio rilevante, resa consapevolmente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46, 47 e 76 e sanzionarle ai sensi dell'art. 483 c.p., evocato in funzione solo sanzionatoria, posto comunque che la dichiarazione sostitutiva era volta ad attestare la sussistenza di una delle condizioni legittimanti la partecipazione alla gara, destinata ad essere attestata nel relativo verbale;
- l'attestazione era, quantomeno in relazione ai rapporti con il comune di Ramponio, ideologicamente falsa, essendo documentati i diretti e formali richiami nelle due missive prima ricordate, ed irrilevante che l'Amministrazione non avesse poi dato corso alla procedura per l'applicazione eventuale della penale contrattualmente prevista, tali "richiami" neppure richiedendo alcuna interpretazione;
la legittimità dell'apposizione della clausola relativa, nel bando, era questione sostanzialmente irrilevante perché anche la pretesa disapplicazione non poteva costituire esimente della dichiarata falsità;
- in ordine all'elemento soggettivo, il tenore inequivoco della dichiarazione e l'accertato dibattito che nell'ambito dell'azienda era sorto - per deposizioni testimoniali - proprio in ordine a quella clausola, con contatti informali pure con l'Amministrazione appaltante che tuttavia non avevano condotto a rassicurazioni specifiche, comprovava che - consapevole della clausola per aver letto il bando - non era possibile asserire in buona fede di aver gestito impianti di depurazione di Enti pubblici senza aver conseguito richiami;
in particolare - così sul punto il Giudice di appello - "risultava inconferente stabilire se al momento della sottoscrizione dell'attestazione IO avesse piena e precisa contezza proprio delle riassunte vicende con il comune di Ramponio Verna, bastando a tale ultimo riguardo ribadire che, a tutto concedere (e cioè che nessuno si fosse mai preoccupato di partecipare al vertice della SACCECAV che uno dei clienti lamentava inadempimenti contrattuali), era quanto meno dovere dell'appellante, in vista delle sanzioni penali minacciate in ipotesi di falsità, previamente informarsi e documentarsi";
- quanto infine alla turbativa d'asta, l'avvenuto inserimento della falsa attestazione costituiva mezzo fraudolento in grado di inquinare la gara, tant'è che l'assegnazione provvisoria era proprio andata in favore della SACCECAV, mentre il falso era stato voluto al fine specifico di partecipare illegittimamente, turbandola, all'asta. 2, Ha proposto articolato ricorso la difesa fiduciaria, sui seguenti motivi:
- 1. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), in riferimento al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76, perché il contenuto della dichiarazione richiesta al IO non sarebbe stato "autocertificabile", in quanto l'attestazione richiestagli non avrebbe riguardato una qualità personale o un fatto - del genere di quelli indicati dall'art. 46, tutti caratterizzati da situazioni che non necessitano di interpretazione e disciplinate nel mondo del diritto-, bensì una situazione inesistente nel mondo del diritto perché non espressamente disciplinata e quindi necessitante una "valutazione" discrezionale: lo schema stesso della dichiarazione predisposta dalla pubblica amministrazione sarebbe stato di difficile comprensione, prevedendo espressioni (sanzione indiretta, richiamo formale) il cui contenuto poteva essere determinato solo con margini di apprezzamento;
significativo di ciò sarebbe proprio, nel processo, il fatto che i giudici di merito abbiano valutato diversamente alcuni atti (donde il parziale proscioglimento in appello);
- 2. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, perché è stato dato rilievo ad una missiva del febbraio 2003 mentre il periodo cui si riferiva l'autocertificazione era il quinquennio fino al 2002, e perché la missiva dell'agosto 2002 conteneva un richiamo all'art. 28 del capitolato che disciplinava il procedimento di contestazione in contraddittorio volto all'eventuale applicazione di una penale, qui mai applicata a dimostrazione - per il ricorrente - che non si sarebbe mai verificato alcun inadempimento;
e solo l'applicazione della penale, che va intesa nella sua valenza contrattuale e non di sanzione penale o amministrativa, avrebbe potuto consentire di ritenere sussistente un richiamo formale da dichiarare;
- 3. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B e C, perché la Corte avrebbe interpretato un collegamento necessario tra gli artt. 47 e 76, D.P.R. n. 445 del 2000 e l'art. 483 c.p., indicando quest'ultimo nel suo contenuto sanzionatorio, mentre l'art. 76 citato farebbe un generico rinvio al codice penale ed alle leggi speciali, richiamando pertanto l'intera fattispecie incriminatrice anche nella sua struttura;
di ciò si avrebbe prova nelle vicende normative relative alla L. n. 217 del 1990, art. 5 con le sue successive modifiche, che prima hanno previsto un espresso rinvio alle sanzioni del codice penale e poi hanno sanzionato in via autonoma la violazione;
nel caso di specie, mancherebbero le condizioni per ritenere configurato il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, anche per la radicale differenza del valore probatorio dell'atto pubblico rispetto all'autocertificazione; inoltre la dichiarazione dell'imputato in concreto non sarebbe mai confluita nel verbale di gara, essendo stata la procedura sospesa con successiva aggiudicazione dell'appalto ad altra società, che dava anzi atto della palese falsità della dichiarazione del IO;
- 4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico: le argomentazioni della Corte distrettuale colliderebbero con la lettera dell'art. 43 c.p. e con le elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia di elemento soggettivo nei reati di falsità ideologica;
qui mancherebbe la prova che IO sapesse delle due specifiche lettere-rilievo del comune di Ramponio Verna, la dichiarazione resa con l'autocertificazione faceva espressa riserva "per quanto a sua conoscenza" e mancherebbe pure la prova che egli conoscesse che nessuna malleveria era giunta dal Comune destinatario dell'offerta a seguito dei contatti con i propri collaboratori;
al più vi sarebbe prova della "colpa" del ricorrente, per essersi fidato delle valutazioni dei collaboratori e per essere incorso in un errore di interpretazione (quindi sul fatto che costituisce reato) comprovato proprio dal fatto stesso delle discussioni dei suoi collaboratori;
il che rileverebbe anche per il delitto di cui all'art. 353 c.p.;
- 5. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione all'art. 353 c.p., perché non sussisterebbe il falso, comunque per la configurazione della turbativa sarebbe necessario un pregiudizio economico per l'Amministrazione mentre la gara si sarebbe conclusa già con l'assegnazione ad altro concorrente, sicché pure mancherebbe l'efficacia causale di un effettivo intervento perturbatore;
mancherebbe comunque totalmente l'elemento psicologico;
- 6. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E per la mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo;
citando giurisprudenza amministrativa in termini, il ricorrente deduce che sarebbe esclusa in radice ogni discrezionalità della pubblica amministrazione in relazione ai ed requisiti di "affidabilità", tra i quali rientrerebbe la clausola in esame, dovendosi ad esempio considerare tipica tassativa e non integrabile l'elencazione contenuta nel D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 12 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 75. La clausola de qua sarebbe pertanto stata manifestamente illegittima, e quindi - per il ricorrente - la sua disapplicazione priverebbe di rilevanza penale la condotta commessa eseguendo quel provvedimento illegittimo;
la dichiarazione non sarebbe stata destinata a provare la verità, e non avrebbe potuto confluire in alcun atto pubblico, il che avrebbe dovuto comportare l'assoluzione del IO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
La peculiarità della fattispecie concreta e la puntuale difesa, che hanno consentito ai giudici del merito il confronto con i vari possibili aspetti giuridicamente pertinenti della vicenda, aspetti in alcun caso rilevanti per più punti della decisione, consigliano di affrontare i motivi di ricorso secondo un ordine relativo ai diversi argomenti e punti della decisione, anche con trattazione congiunta degli stessi, tenuto pure conto del carattere potenzialmente assorbente di diversi tra loro, ed essendo indiscussa la materialità dei fatti.
3.1 Il sesto motivo (mancata disapplicazione di provvedimento amministrativo illegittimo) è infondato: a prescindere dal discutibile automatismo della conseguenza che il ricorrente vorrebbe far derivare dall'accertamento dell'illegittimità della clausola, proprio le normative richiamate dal ricorrente (D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 12 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 75) a giudizio del
Collegio confermano la legittimità della clausola specifica, quanto alla sua "tipologia".
La prima norma, infatti, prevede al comma 1C l'esclusione del concorrente che "nell'esercizio della propria attività professionale ha commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice"; la seconda norma prevede l'esclusione nel comma 1F dei concorrenti "che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara".
Entrambe le norme quindi (e la prima con riferimento generico all'attività professionale espletata anche per soggetti diversi dalla "stazione appaltante") richiamano espressamente le modalità di svolgimento della precedente specifica attività professionale quale ragione di possibile esclusione, in un sistema che vede contestualmente attribuita all'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di accertamento con qualsiasi mezzo di prova - con norma ora abrogata ma qui ovviamente rileva il principio - nel caso del D.P.R. n. 554 del 1999 anche con dichiarazione giurata (art. 75.3). La clausola apposta dal Comune di Faggete Lario rispondeva pertanto - nella sua finalità - a dare concretezza all'aspetto peculiare dell'adeguatezza professionale espressamente previsto, con clausola generale di non immediatamente utile e risolutiva applicazione, proprio dalle normative richiamate dal ricorrente. È pertanto e conseguentemente infondato, almeno - per quanto si dirà - nell'assolutezza dell'assunto giuridico che il ricorrente ne trae, anche il primo motivo, secondo cui non si sarebbe potuto far ricorso all'autocertificazione.
È infondata anche la prima parte del secondo motivo (avere i giudici del merito dato rilievo a missiva del febbraio 2003 quando il periodo in considerazione era quello del quinquennio 1998 - 2002), perché la contestazione contenuta nella missiva dell'8.2.2003 faceva riferimento a fatti accaduti nel quinquennio considerato ed era stata ricevuta dalla SACCACEV prima della presentazione dell'autocertificazione per cui è processo. In realtà, e non a caso il punto è trattato dalla difesa quasi più sotto l'aspetto narrativo, la censura potrebbe ritenersi anche inammissibile per mancanza di interesse, atteso che tutte le problematiche del processo sono integre attuali ed efficaci pure rispetto alla sola prima missiva, dell'agosto 2002, in ragione della locuzione 1^ richiamo che ne caratterizza l'oggetto.
È infondato il terzo motivo, perché l'insegnamento consolidato di questa Corte è nel senso che la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 2000, art. 46 ai fini di partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. (Sez. 5, sent. 20570 del 10.5 - 15.6.2006 in proc. Esposito;
Sez. 5, sent. 5122 del 19.12.2005 - 9.2.2006 in proc. Grossi); mentre vanno tenute distinte la condotta della mera presentazione di un'autocertificazione ideologicamente falsa in un contesto in cui la falsa verità è destinata ad essere recepita per l'emanazione o efficacia di un atto pubblico, e la ulteriore e distinta condotta della successiva effettiva attestazione, sulla base di quanto dichiarato nell'inveritiera autocertificazione che, per chi ha redatto falsa autocertificazione, integra il diverso e concorrente reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (S.U. sent. 35488 del 28.6 - 24.9.2007 in proc. Scelsi e altro).
3.2 La seconda parte del secondo motivo, il quarto e in definitiva una parte dello stesso primo motivo sono fondati. La motivazione della Corte d'appello sui punti dell'elemento psicologico e dell'adeguatezza della clausola del bando a prestarsi a definire un preciso ed inequivoco obbligo dichiarativo, tale da poter essere scientemente violato, deve infatti ritenersi contraddittoria e manifestamente illogica.
Quando il ricorrente in tali motivi e parti di motivi deduce l'equivocità della clausola e quindi l'impossibilità - ma per quanto detto da intendersi concreta, in relazione al caso specifico, non con riferimento, come si è detto, all'impossibilità anche in astratto di utilizzare lo strumento dell'autocertificazione pure per attestazioni innominate ed articolate rispetto a quelle del D.P.R. n.445 del 2000, art. 46 - di delimitare un preciso contenuto quale presupposto necessario dell'obbligo di dire il vero rispetto ad esso, pone un tema del giudizio che trova nella stessa evoluzione delle due sentenze di merito una conferma di rilevanza che va ben oltre la mera suggestività dell'argomentazione.
In altri termini, sulla base della stessa documentazione per taluni fatti/documenti il Tribunale ha condannato e la Corte di appello ha assolto, entrambi i Giudici confrontandosi con la stessa clausola di bando. È vero che la Corte distrettuale ha spiegato - ed in termini non illogici - le ragioni per cui ha ritenuto che le due missive contenenti nell'oggetto l'espressione "richiamo" integrassero i contenuti indicati dalla clausola del bando.
Ma da un lato il Giudice di appello non si è confrontato espressamente con il problema delle implicazioni proprie - sotto il profilo dell'elemento psicologico dell'imputato - dell'oggettivamente diversa valutazione del primo Giudice su altra parte della documentazione e quindi se la clausola fosse chiara e non lasciasse adito a dubbi (Tar Calabria, sent. 865 del 5.9.1995), potendo così essere autocertificata con piena ed inequivoca consapevolezza (giudizio di stretto merito cui non può procedere questa Corte di legittimità).
Dall'altro ha in modo contraddittorio e manifestamente illogico affermato essere inconferente stabilire se, al momento della sottoscrizione dell'attestazione, il Ferraglio avesse piena e precisa contezza proprio delle riassunte vicende con il comune di Ramponio Verna, in definitiva essendo quanto meno suo dovere previamente informarsi in vista delle sanzioni penali minacciate. Ora, non solo in termini generali va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità che esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (Sez. 5, sent. 1963 del 10.12.1999 - 21.2.2000, in proc. Veronese ed atri;
Sez. 2, sent. 2593 del 31.5.1989 - 23.2.1990 in proc. Pasini). Ma nel caso concreto è il fatto che la Corte ambrosiana abbia confermato la condanna solo in relazione al contenuto letterale specifico di quelle due missive che imponeva il confronto argomentativo con il tema della conoscenza da parte del IO dell'espressione letterale ("richiamo") utilizzata proprio e solo in quelle due missive, e non nel resto della documentazione.
Allo stato della motivazione delle due sentenze di merito, infatti, mentre emerge che IO era informato della clausola e che nella ditta (di cui dalle motivazioni delle prime due sentenze si ignora la dimensione, aspetto in realtà ben rilevante sul punto, insieme con la ricostruzione almeno delle prassi di gestione nell'azienda nel caso di ricezione di "contestazioni anche informali", rispetto al ruolo del IO) si era discusso del suo significato, anche tentando di acquisire chiarimenti dal Comune che aveva predisposto il bando, nulla si apprende invece sulla conoscenza specifica - con prova diretta o anche solo indiziaria - del concreto contenuto di quelle due missive.
Ciò, non decisivo forse nel caso di una generalizzata condanna, diviene essenziale e determinante per una condanna che si fonda sul termine "richiamo" utilizzato in due specifiche lettere. Per queste ragioni la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per nuovo giudizio. Dalle ragioni dell'annullamento con rinvio appena esposte rimane assorbito il quinto motivo, restando così aperto l'eventuale tema dell'adeguatezza della lettura giuridica del capo B), in ordine alla configurabilità o meno del delitto come contestato, o alla sua riqualificazione ovvero all'irrilevanza penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009