Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMBRA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Milano, in persona del Commissario liquidatore Dr. Francesco Corrado, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che la difende unitamente agli avvocati ANGELO DEL BORRELLO, NICOLA GUASTADISEGNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO ER, PO SE, PO SE, NE RD, CH MO EA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2807/99 della Corte d'Appello di MILANO sezione terza civile, emessa il 08/06/99, depositata il 16/11/99;
R.G. 456/97;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/10/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SE NAPOLETANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza con le conseguenze di legge.
LA CORTE Premesso che, nella causa proposta da OB PO
contro
LE GR e la società Ambra Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nell'incidente stradale avvenuto il 9 settembre 1985, la Corte di appello di Milano, accertata la colpa del GR nella misura del 20%, ha liquidato il danno subito da OB PO nella somma capitale complessiva di L. 82.610.000, con gli interessi legali "decorrenti dal 9 settembre 1985";
Premesso altresì che la società Ambra Assicurazioni in l.c.a. ha proposto ricorso per Cassazione, di cui è stato ordinato il rinnovo della notifica a OB e GI PO, rinnovo tempestivamente effettuato;
Premesso ancora che la società ricorrente ha lamentato la "illegittima duplicazione degli interessi con la rivalutazione del danno", danno che è stato liquidato con riferimento al momento della sentenza impugnata;
Considerato che sussiste l'interesse della società ricorrente al ricorso e perché, pur non essendo stata condannata al risarcimento dei danni a favore di OB PO per essere essa in liquidazione coatta amministrativa, la sentenza impugnata ha l'effetto di un accertamento del credito a favore dell' PO;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato, perché il danno subito da OB PO è stato liquidato dalla sentenza impugnata "ad oggi" (v. pag. 15), e quindi con riferimento alla data della pronunzia, mentre gli interessi legali sono stati riconosciuti dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, in violazione dei principi fissati da questa Corte con la sentenza delle Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712 che ha ritenuto non legittima la corresponsione degli interessi legali sulla somma rivalutata;
Considerato che perciò la sentenza impugnata va cassata nella parte relativa agli interessi sulla somma liquidata a favore di OB PO, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si pronunzierà nuovamente sugli interessi chiesti dall' PO nonché sulle spese del giudizio di Cassazione;
Su conforme richiesta del P.M., che ha chiesto raccoglimento del ricorso con procedimento in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004