Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità, per assenza di previsione di legge, l'omessa preliminare indicazione, da parte del giudice dell'incidente probatorio, delle modalità di svolgimento dell'esame protetto, e specificamente delle modalità di controesame, disposto nel corso di procedimenti per reati sessuali ove alla prova siano interessati minorenni o maggiorenni infermi di mente.
Commentario • 1
- 1. Rischia l'estorsione chi fa firmare, pena il licenziamento, buste paga maggiorateAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 26249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26249 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1144
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2606/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S., nato a (OMISSIS);
imputato:
a) art. 594 c.p.;
b) art. 582, 585, 576 c.p.;
c) art. 609 bis c.p.;
d) art. 612 c.p.;
e) art. 572 c.p.;
f) artt. 609 bis e quater c.p.;
g) art. 570 c.p., comma 2;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 27.10.08;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Mulliri Guicla I.;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la condanna inflitta all'odierno ricorrente, limitandosi a ridurre da dieci a nove anni la pena infettagli per la commissione di più reati di ingiurie, minacce, lesioni, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno sia della moglie che dei suoi due figli minori (uno di età inferiore a dieci e l'altra inferiore a quattordici anni).
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso l'imputato deducendo:
1) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art.398 c.p.p., comma 5 bis) per nullità dell'incidente probatorio svolto il (OMISSIS), condotto dal giudice - nell'audizione dei minori - senza indicare le modalità e senza specificare i limiti ed i modi del controesame dei difensori. Si contesta il fatto che tale censura sia stata superata dalla Corte con il rilievo che la violazione dell'art. 398, comma 5 non è causa di nullità;
2) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c), in rel. all'art.81 cpv. c.p., art. 609 bis e ter c.p.) per l'illogicità del giudizio di credibilità espresso rispetto alle dichiarazioni delle persone offese che, invece, sono cadute in numerose contraddizioni. In particolare, si cita il fatto che la figlia più grande dell'imputato, I., che aveva affermato di essere stata spesso picchiata dal padre "anche per delle stupidate", richiesta di esemplificare, ha citato sempre e solo due episodi. Anche per quel che attiene alla visione delle cassette pornografiche le dichiarazioni dei due bambini sono risultate in contrasto e, comunque, riduttive come se si fosse trattato di visioni occasionali e non indotte specificamente. Infine, per quanto attiene ai toccamenti delle parti intime, che il padre avrebbe commesso nei confronti del bambino più piccolo (il maschietto) si fa notare che egli effettivamente soffriva di enuresi notturna e che, comunque, non ha mai comunicato al padre il proprio diniego verso tali toccamenti;
3) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in rel. all'art. 495 c.p.p., comma 2) nella parte in cui rigetta - senza motivazione - la domanda di rinnovazione dell'istruzione probatoria con perizia sui minori. In particolare, si fa notare che tale accertamento peritale sarebbe stato indispensabile a fronte delle contrastanti conclusioni dei due consulenti tecnici:
la Dott.ssa B. e la Dott.ssa P.;
4) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in rel. agli artt. 609 bis e 336 e 337 c.p.p.) per difetto di procedibilità non essendo mai stata sporta alcuna querela;
5) carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in ordine alla storia personale del sig. A..
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Per quanto attiene al primo motivo, non si può che constatare la correttezza della replica della Corte all'analoga questione sollevata con i motivi di appello.
Le nullità nel nostro sistema sono previste tassativamente, come pure le inutilizzabilità. Orbene, per la violazione dell'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, il codice non prevede alcuna sanzione;
e ciò a prescindere dall'ulteriore, giusto, rilievo della Corte secondo cui, in realtà, "nella specie non vi è stata alcuna violazione avendo il giudice dato disposizioni che l'incidente probatorio avvenisse con modalità protette, come in effetti è avvenuto".
D'altronde, deve anche osservarsi che, la disposizione in esame si caratterizza per il fatto di consentire una generale deroga alle modalità ordinarie di svolgimento dell'incidente probatorio quando ne siano vittime minori ma non fornisce indicazioni specifiche a riguardo lasciando evidentemente alla discrezionalità del giudice le decisioni più opportune da adottare, di volta in volta, in considerazione delle peculiarità del caso.
Pertanto, a meno che non sia provata una effettiva e sostanziale lesione del diritto di difesa (come potrebbe essere, ad esempio, l'impedire la presenza del difensore o dell'indagato), non si può rinvenire alcuna censurabilità nel fatto che il giudice - come pare sia avvenuto nell'ipotesi in esame - nel dirigere l'incidente probatorio, non abbia preventivamente illustrato le modalità ed i limiti del controesame, rientrando ciò nell'esplicazione di mere prassi operative da rapportare anche al caso concreto. Va, comunque, osservato che la stessa genericità dell'obiezione non consentiva ulteriori repliche da parte della Corte.
In ordine al secondo motivo, si rileva che, al di là della denominazione formale datane dal ricorrente (violazione di legge), di fatto, si è in presenza di censure alla lettura che la Corte ha dato agli atti processuali cercando di contrastarne le conclusioni attraverso la valorizzazione di altri elementi pure emersi nel corso del processo.
A ben vedere, quindi, la questione che il ricorrente intende portare all'attenzione afferisce alla motivazione.
Sotto tale profilo, però, è bene ricordare che, per giurisprudenza pacifica di questa S.C., il giudice di legittimità non può operare 0 una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione perché la loro valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Anche di recente, è stato ribadito (Sez. 2^, 11.1.07, Messina, Rv. 235716) che il giudizio di Cassazione, "rimane pur sempre un giudizio di legittimità" e che "resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova".
Ciò, detto, si soggiunge che, la sentenza qui impugnata non si presta a censure di sorta perché, non solo, ha analizzato compiutamente tutta la vicenda alla luce delle emergenze processuali ma lo ha fatto anche in modo logico e conseguenziale sfuggendo, quindi, a qualsivoglia critica tanto più se essa si risolve nel sottolineare dettagli irrilevanti a fronte della complessiva, coerente e completa ricostruzione data alla vicenda dai giudici di merito.
Essi, infatti, analizzano scrupolosamente la generale attendibilità sia della moglie che dei figli dell'imputato.
Quanto alla prima, evidenziano come ella non fosse animata da alcun intento calunniatorio e, "nonostante il dolore palesemente mostrato durante l'esposizione dei fatti, la teste ha chiaramente mostrato di non essere animata da alcun desiderio di vendetta o rivalsa nei confronti dell'imputato, mentre il contenuto della dichiarazione appare coerente, logico e del tutto verosimile ... (ed) ... ha trovato ampie e significative conferme nelle altre prove documentali" (f. 4).
Quanto ai bambini (le dichiarazioni dei quali, per incidens, hanno offerto valido conforto alla denuncia della madre, specie con riferimento ai maltrattamenti), si richiamano le ampie e - si soggiunge - valide e coerenti argomentazioni della sentenza di primo grado di cui si enfatizza il "rigore" nel valutare "la genesi della rivelazione dei due minori che prima hanno parlato delle violenze fisiche subite da loro e dalla madre, poi degli atti sessuali tra il padre e la zia e solo alla fine degli abusi sessuali subiti". In ogni caso, la Corte supporta le ragioni del Tribunale, da essa condivise, rammentando che "i minori hanno reso sempre dichiarazioni coerenti, prima, alla p.g. e, poi, in incidente probatorio" e che "le loro dichiarazioni hanno un riscontro anche esterno nelle dichiarazioni della vicina di casa che riferisce di urla, pianti disperati dei bambini e che vede personalmente l'imputato picchiare la moglie tenendola peri capelli".
Si tratta, quindi, di una complessiva attendibilità dei minori che non può validamente essere inficiata dagli argomenti spesi nel presente ricorso essendo agevole obiettare l'irrilevanza del fatto che I. abbia ricordato solo un paio di esempi specifici di percosse per "stupidate".
Rasenta, poi, l'assurdità l'ulteriore obiezione per la quale non si potrebbe parlare di abuso del piccolo M. solo perché non espresse mai la propria contrarietà ai toccamenti del padre delle sue parti intime con la scusa di controllare "se avesse fatto la pipì". È fin troppo agevole osservare, infatti, che la tesi del "consenso presunto" (che sembra essere introdotta attraverso questa osservazione) non avrebbe alcuna rilevanza giuridica dal momento che la struttura normativa (ed in particolare l'art. 609 quater c.p.) esclude del tutto rilevanza giuridica ad un potenziale consenso del minore degli anni quattordici agli atti sessuali anche in assenza di violenza;
il limite di età è innalzato addirittura a sedici anni quando autore sia l'ascendente (come nella specie). Come si vede, quindi, la motivazione della Corte in punto di credibilità delle persone offese è inattaccabile, sia, in sè, sia, alla luce delle, scarne e poco convincenti, obiezioni - appena esaminate - del ricorrente.
Il terzo motivo, del ricorso in esame è agevolmente superabile in ragione del fatto che la Corte d'Appello ha puntualmente replicato alla richiesta di rinnovazione osservando che non si trattava di atto necessario ed evidenziandone la genericità (f. 15). Non va, del resto, trascurato di rammentare che, per giurisprudenza costante di questa S.C. (Sez. 1^ n. 8511/92, Russo, Rv 191507; Sez. 6^ n. 6873/93, Rizzo, Rv. 195141; Sez. 6^ 15.3.96, Riberto, Rv. 205673), la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti sicché non può essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria. Passando a trattare del quarto motivo di ricorso, deve dirsi che esso rasenta l'inammissibilità essendo stato proposto negli stessi termini con i motivi di appello ed avendo ricevuto un'ampia e corretta replica da parte della Corte cui il ricorrente oggi non controdeduce alcunché di specifico. Non si può, quindi, che richiamare la giusta obiezione della Corte - ai dubbi di procedibilità insinuati - secondo cui (come asserito più volte da questa S.C.) "in materia di violenza sessuale la procedibilità d'ufficio determinata dall'ipotesi di connessione prevista dall'art.609 septies c.p., si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.) ma anche quando vi è connessione in senso materiale cioè ogni qual volta l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela" (Sez. 3^, 21.12.06, n. 2876). Conclude la Corte sottolineando che, nel caso di specie, il reato di cui al capo C) (609 bis c.p.) risultava strettamente connesso ai rimanenti delitti contestati e procedibili di ufficio.
Venendo, da ultimo, alla censura di cui al quinto motivo, non se ne può che sottolineare la contraddittorietà. È tanto poco esatto, da parte del ricorrente, lamentare che i giudici d'appello non abbiano motivato adeguatamente e tenuto conto della storia personale dell'imputato che, al contrario, proprio in considerazione del fatto che "è lo stesso imputato a portare il segno di analoghe esperienze vissute da bambino all'interno della sua famiglia di origine" e, quindi, "tenuto conto della personalità segnata da maltrattamenti ed abusi a sua volta subiti dall' A." che si è ritenuto di ridurre la pena inflitta in primo grado all'imputato. Il ricorso, quindi è, del tutto infondato e, nel rigettarlo, va disposta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 27 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009