Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
Integra il reato di cui agli artt. 17 e 31 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 8, comma 2 l. 18 aprile 1975 n. 110 l'esercizio senza licenza del Questore dell'attività di riparazione delle armi professionalmente esercitata al servizio di ogni richiedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2003, n. 20470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20470 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 12/03/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 504
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 20030/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO RD, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 2.2.2001 dal tribunale monocratico di Vallo della Lucania.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Ceraci, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 2.2.2001 il tribunale monocratico di Vallo della Lucania ha dichiarato RD De SA colpevole del reato di cui agli artt. 17 e 31 t.u.l.p.s., in relazione all'art. 8 legge 110/1975, per aver esercitato l'attività di riparazione delle armi senza la prescritta licenza dell'autorità (accertato in Agropoli il 23.2.2000), e per l'effetto l'ha condannato alla pena di lire 400.000 di ammenda.
2 - Il De SA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a) mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla circostanza che egli esercitasse personalmente la riparazione delle armi (sol perché conosceva i proprietari dei fucili rinvenuti nel negozio del padre nonché le procedure tecniche per la riparazione);
b) erronea applicazione dell'art. 8 legge 110/1975 e mancanza di motivazione sul punto, giacché in ogni caso non si poteva configurare l'esercizio di una industria di riparazione di armi, come richiesto dalla norma.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Con una valutazione delle risultanze processuali che sfugge al sindacato di legittimità, il giudice del merito ha accertato quanto segue.
L'agente di p.g., recatosi presso l'abitazione del De SA per dare esecuzione a un provvedimento prefettizio di ritiro di armi emesso nei confronti della moglie del medesimo, ebbe a constatare la mancanza di due fucili, che secondo i due coniugi si trovavano in un negozio di cui avevano la disponibilità. L'agente si recò allora nel negozio, accompagnato dal De SA, e ivi trovò non solo i fucili da sequestrare, ma anche altri armi.
Nel suo esame dibattimentale RD De SA dichiarò di svolgere l'attività di arrotino nel negozio in cui il padre aveva esercitato l'attività di riparazione delle armi, che poi aveva cessato a causa dell'età avanzata. Aggiunse che le altre armi rinvenute nel negozio (due carabine e due fucili ad aria compressa) erano state portate per la pulitura.
Con argomentazione legittima e logica il giudice ha ritenuto che l'imputato, senza essere in possesso della necessaria licenza, avesse continuato a esercitare l'attività di ripulitura delle armi che fu del padre e che questi cessò di esercitare quando la licenza non gli fu più rinnovata. E ciò in base a circostanze notevolmente sintomatiche e concordanti: per sua stessa ammissione l'imputato, non solo si recava in negozio quasi ogni giorno, ma aveva anche provveduto ad annotare le armi da riparare nel relativo registro;
inoltre conosceva non solo i possessori delle armi, ma anche le procedure tecniche da seguire per la riparazione;
infine non appariva credibile che fosse il vecchio padre, ormai quasi ottantenne e con la vista menomata, a occuparsi della riparazione delle armi. Il primo motivo di ricorso va quindi disatteso.
Parimenti infondato è il secondo motivo. Il secondo comma dell'art.8 legge 110/1975 richiede la licenza del questore anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi, il quale deve interpretarsi - avuto riguardo alla ratto che ispira l'istituto - come ogni attività di riparazione delle armi professionalmente esercitata al servizio di ogni richiedente.
4 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003