Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
Nel delitto di evasione per allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, oggetto della tutela penale è il rispetto dovuto all'autorità delle decisioni giudiziarie sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo che va rigorosamente provato mediante la produzione a opera del pubblico ministero o l'acquisizione da parte del giudice del relativo titolo, ove l'esistenza dello stesso sia contestata. (La Corte ha precisato che non è prova idonea a dimostrare il legittimo stato di arresto o di detenzione dell'evaso la mera deposizione degli agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo, i quali non possono essere chiamati a deporre sull'esistenza e sul contenuto del titolo custodiale e sulle eventuali vicende successive alla sua emissione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 30.4.99
1 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere N.888
3 Dott. Ilario S. MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 7972/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
CE QU, n. a Nocera Inferiore, il 9 aprile 1973 avverso la sentenza 18 dicembre 1998 della Corte di Appello di Salerno. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Marcello Matera che ha concluso per l'inammissibifità del ricorso.
Assente il difensore.
Osserva
Con sentenza in data 18 dicembre 1998 la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna alla pena di mesi cinque di reclusione, inflitta a EL QU, dichiarato colpevole del delitto di evasione, ex art. 385 c.p. - perché, detenuto agli arresti domiciliari, giusto provvedimento n. 7619/91 del 2/12/1991 del G.I.P. della Pretura Circondariale di Salerno evadeva non facendosi trovare in casa ad un controllo della polizia. Accertato in Nocera Inferiore Il 21 dicembre 1991 -, con sentenza emessa il 17 aprile 1998 dal Pretore di Nocera Inferiore. Avverso questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e deduce, a mezzo del difensore, omessa motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. e all'art. 385 c.p. in merito alla prova dell'esistenza, alla data dei fatti, di un valido titolo che limitava la sua libertà, non essendo sufficiente al riguardo la mera dichiarazione del teste Lamberti.
Il ricorso è fondato
Nel delitto di evasione oggetto di tutela penale è il rispetto dovuto all'autorità delle decisioni giudiziarie sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo che va rigorosamente provato mediante la produzione, ad opera del p.m. o l'acquisizione da parte del giudice del relativo titolo specie ove l'esistenza dello stesso sia contestata e si verta, inoltre, in ipotesi di evasione commessa da soggetto che trovandosi in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani.
Ne consegue che non è prova idonea a dimostrare il legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo la mera deposizione degli agenti di p.s. incaricati del controllo. Questi, infatti, non possono essere chiamati a deporre sul contenuto strutturale del titolo custodiale e sulle eventuali vicende successive alla sua emissione.
Nel caso di specie, la corte salernitana ha confermato la penale responsabilità del EL QU avendo ritenuto provato il suo stato di detenzione e ciò sulla base delle sole dichiarazioni rese dal verbalizzante - teste qualificato in quanto agente di p.s. in servizio presso il Commissariato di Nocera Inferiore - nonostante egli avesse specificamente contestato, con i motivi di appello, di essere all'epoca legalmente arrestato per un reato. La mancanza di motivazione circa la ritenuta sussistenza del presupposto richiesto dal delitto in questione impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999