Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa.(Fattispecie in materia di assunzione di lavoratori in violazione delle norme sul collocamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE SA QU, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 503/94 del OR di SALERNO, depositata il 22/11/94, R.G.N. 3338/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/98 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR di Salerno De RO AL proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro di Salerno per avere assunto, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1989, così come da verbale di contestazione notificato nel settembre 1989, dieci lavoratori in violazione delle norme sul collocamento. Il OR rigettava l'opposizione considerando, che, quanto alla tempestività della contestazione, il dies a quo del termine per la notifica non coincide necessariamente con quello della verificazione del fatto illecito ma con la data di completamento dell'iter accertativo necessario per acquisire tutti gli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, del fatto o dei fatti contestati. Nella specie, come indicato nel verbale, la documentazione contabile ed amministrativa, era stata esibita all'Ufficio soltanto nel settembre '89, e quindi dovendosi avere riguardo al minimo periodo di tempo intercorso tra la produzione e la notifica dell'accertamento, in data 16 ottobre 89, la dedotta tardita' ex art. 14, andava disattesa. Nè sussistevano dubbi circa la veridicità delle infrazioni, implicitamente ammessa dall'opponente con la deduzione di fatti giustificativi, dei quali peraltro non aveva dato prova alcuna. Infine riteneva il OR che nella specie doveva darsi applicazione al criterio del cumulo delle sanzioni, per gli illeciti concretatisi in una pluralità di violazioni della medesima disposizione di legge, commesse con più e diverse azioni;
non invece al beneficio della continuazione che l'art. 1 sexies del D.L. n. 688 del 1985, convertito in legge n. II del 1986, integrando il disposto dell'art. 8 della legge n. 689/81, ha limitato alle sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione AL De RO censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Ha depositato controricorso l'intimato. La parte ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 14 della legge n. 689/81, dell'art.112, 113, 115, 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, rilevando che il OR ha erroneamente posto a carico dell'opponente l'onere di provare la tempestività della contestazione, là dove tale onere incombeva all'Ispettorato del lavoro che, nella sua veste sostanziale di attore, avrebbe dovuto provare che tra il momento dell'illecito e quello della contestazione non era decorso il termine di cui al citato art. 14, oltre a dover provare le ragioni che avevano impedito la contestazione anteriore delle violazioni delle norme sul collocamento che risalivano al 1985. con il secondo motivo deduce il ricorrente violazione degli artt. 15 e 26 della legge n. 56/87, dell'art. 2697 c.c., nonché di disposizioni di rito, oltre a vizio di motivazione, rilevando che, in primo luogo, il OR non poteva applicare le sanzioni amministrative stabilite dalla citata legge a fatti che risalivano ad epoca anteriore;
in secondo luogo, che il OR aveva violato la regola dell'onere della prova ritenendo che fosse il datore di lavoro a dover dimostrare le giustificazioni delle assunzioni, senza tener conto che la P.A., nella veste sostanziale di attore aveva l'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della contestazione, quale indispensabile presupposto della applicazione delle sanzioni amministrative. Con il terzo motivo deduce il ricorrente violazione della legge n. 264/49, così come modificata dalla legge n. 300/70, oltre a vizio di motivazione, avendo il OR ritenuto erroneamente che le disposizioni sull'avviamento al lavoro siano applicabili anche alle riassunzioni di lavoratori reintegrati ope iudicisis o trasferiti da una azienda ad un'altra. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo motivo, posto che, in fatto, il Tribunale ha accertato che, tra la data della produzione documentale disposta dall'Ispettorato del lavoro e la notifica della contestazione, non era decorso il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, e che, come da precedenti di questa Corte (Cass. 19 giugno 1993, n. 9554, Cass. 29 marzo 1993, n. 3749), è facoltà discrezionale del giudice del merito valutare la congruità del tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per acquisire i dati necessari e per valutarne la consistenza, ai fini della corretta formulazione della contestazione. Oltre a considerare che, comunque, incombe alla parte opponente, che contesta la legittimità della sanzione, l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Pubblica Amministrazione. Quanto al secondo motivo, posto che, per un verso, la depenalizzazione, ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, dell'illecito penale, già costituito dalla violazione dell'obbligo di assumere i lavoratori tramite gli uffici di collocamento, opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 689/81 e in deroga all'art. 1 di tale legge, quanto alle infrazioni anteriori alla depenalizzazione, cui pertanto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla nuova normativa (si veda, negli stessi termini, Cass. 3 febbraio 1996, n. 929, Cass. 19 aprile 1995, n. 4409); per l'altro, posto che il Tribunale ha correttamente ritenuto che nel giudizio di opposizione non si determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, sì che, come già si rilevava, l'onere della prova incombe pur sempre "ei qui dicit", ovvero alla parte che deduce fatti impeditivi delle pretese vantate dall'Amministrazione (v. Cass. 3 marzo 1994, n. 2124). Quanto al terzo motivo, posto che deve ritenersi inammissibile non risultando la difesa con esso svolta già dedotta nel giudizio pretorile. Per quanto precede la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, data la tardività del deposito del controricorso e non avendo l'ente intimato svolto successivamente alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 2 FEBBRAIO 1999.