Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5867 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O B . e E N l a , E n 1 N e 8 O p I 9 Z a 1 - A m 1 R e 1 T t REPUBBLICA ITALIANA - S s I i 4 G s 2 E l . R 6 7 a L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO e A 3 D h SSAZIONE c 2 i E f i . T LA CORTE SUPREMA BRIMA CIVILE0 5 d T N Oggetto o E R S m A E SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2632/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Consigliere - Cron.
1.17186 Dott. Francesco Maria FIORETTI FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 24/01/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IV RT DI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO VICENTINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CREMONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato mandato in calce al giusta EDOARDO BOCCALINI, 2002 controricorso;
190 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 278/99 del Tribunale di C REMONA, depositata 1'8/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2002 dal Consigliere Dott. France sco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 Il 24 marzo 1999 veniva contestata a RA Al- berto AU la violazione dell'art. 142 del codice della strada, per avere superato di 45 chilometri orari i limiti di velocità consentiti, sulla via Castellone, all'altezza del numero civico 112, in Cremona, come ac- certato a mezzo di apparecchiatura autovelox. Al RA veniva conseguentemente ritirata la patente di guida. Il RA, con ricorso 30 marzo 1999, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Cremona, formulando vari motivi di impugnazione del verbale di accertamen- to. Il Pretore, con sentenza depositata l'otto ottobre 1999, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza il RA ha proposto ri- corso a questa Corte, con atto notificato al Comune di Cremona il 5 gennaio 2000, formulando un unico motivo di gravame. Il Comune di Cremona resiste con controri- 2 corso notificato il 9 febbraio 2000. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso si deduce la nul- lità del verbale di contestazione della violaz ione, per violazione degli artt. 383, 384 e 385 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Si espone al r i- guardo che il verbale di contestazione sarebbe stato sottoscritto da agente diverso da quello che aveva pro- ceduto all'accertamento, in quanto la rilevazione dell'eccesso di velocità era stato compiuto sull'apparecchiatura autovelox dall'agente Priori, che aveva sottoscritto il verbale, mentre la contestazione era stata effettuata da altro agente, che aveva proce- duto al fermo del veicolo più avanti, a seguito della segnalazione della violazione via radio, accertando la violazione. Il ricorrente sembra voler sostenere che il verbale non poteva essere validamente sottoscritto dall'agente che aveva rilevato la violazione in qualità di addetto all'apparecchiatura autovelox. Il motivo é inammissibile, non risultando formu- lato con l'atto di opposizione e non potendo essere in- trodotti nel giudizio di cassazione motivi nuovi, quale quello proposto con il ricorso, che richiedano accerta- menti e valutazioni di fatto del tutto estranei al giu- dizio di legittimità. 3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricor- SO consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquida- no in favore del Comune di Cremona, quanto agli onorari nella misura di duecentosessanta euro.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente RA BE AU al pagamento delle spe- se del giudizio di cassazione in favore del Comune di Cremona, liquidandole nella misura di euro duecentoses- santa quanto agli onorari ed euro sedici quanto alle spese vive. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Felicetti Antonio Saggio рапировать Thitu 가 I 9 L L 8 DOJE O 6 B e l . 22 0 200222.09 a E a N n E e , AL CANCELLIERE p N 1 O 8 a I 9 Z m 1 A e - t R 1 s T i 1 S s - I 4 l G a 2 E R . e L h A c i D 3 f i 2 E d T o . N T m E R S E A 4